Un nuovo passo avanti per l’effettiva parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato nel settore della scuola. In tal senso si è espressa la Corte d’Appello di Torino la quale ha dato ragione ad un’insegnante precaria che chiedeva, al pari dei propri colleghi c.d. di ruolo, di vedersi riconosciute le quote contributive corrispondenti agli scatti di anzianità.
Sebbene il Ministero dell’Istruzione abbia asserito che, in merito alla progressione stipendiale determinata dall’anzianità di servizio, la normativa del settore scolastico sia di carattere speciale e – pertanto – non soggetta alle disposizioni di rango Comunitario, il Giudice di secondo grado ha risolto in senso contrario il dubbio interpretativo.
“Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell’ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell’ Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 […]e deve applicarsi […] a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporti di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
In base a tale normativa, in definitiva, “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole deii lavoratori a tempo indeterminato […] per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Tali principi erano già stati ribaditi e fissati dalla Corte di Giustizia (Sent. 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09) secondo cui le indennità per l’anzianità di servizio rientrano nella previsione della normativa per la quale “i lavorato a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile”.
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