19/10/2011

Rito del silenzio e provvedimento sopravvenuto

images?q=tbn:ANd9GcRcc4Nm3MrL93-QyspRFZjJ7mGUvVO8BbL0Y0juHES54-X90NgElACosa succede nell'ambito di un giudizio instaurato con il rito del silenzio in ipotesi di sopravvenienza del provvedimento da parte dell'Amministrazione?

Secondo il T.A.R. Catania il giudizio è da dichiararsi improcedibile anche in ipotesi di preannunciati motivi aggiunti e/o istanze risarcitorie.

"Quanto all’impugnativa del provvedimento sopravvenuto con motivi aggiunti, ai sensi del comma quinto della medesima norma, osserva il collegio che testualmente ivi si dispone – a differenza che nel comma sesto, come subito si vedrà – che l’impugnativa del provvedimento espresso può essere esperita “anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsti per il nuovo provvedimento” e che “l’intero giudizio prosegue con tale rito”. Nel comma sesto, invece, si dispone che, nel caso di proposizione congiunta dell’azione avverso il silenzio e di quella risarcitoria, ex art. 30, comma quarto, del c.p.a. – come è accaduto nella fattispecie in esame – “il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria”.

Non vi sono, ad avviso del collegio, nell’ipotesi in cui entrambe le situazioni su indicate si verifichino (domanda risarcitoria contestuale all’azione avverso il silenzio; sopravvenienza del provvedimento che definisce il procedimento nelle more del giudizio) ragioni per ritenere prevalente l’una o l’altra disciplina (prosecuzione dell’intero giudizio, quindi anche con riferimento all’impugnativa del silenzio, ai sensi del comma quarto; definizione con il rito camerale della sola azione avverso il silenzio e prosecuzione del giudizio con il rito ordinario per la domanda risarcitoria); e ciò a maggior ragione in un caso come quello in esame, in cui i motivi aggiunti sono stati soltanto preannunciati".

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 17 ottobre 2011, n. 2770

Avv. Santi Delia

 

09/10/2011

Apertura di comunità terapeutiche per disabili: si al rito del silenzio per ottenere l'autorizzazione sanitaria

images?q=tbn:ANd9GcQRl2j6xB3nk1rB_6U0i5F_ZO1ZoIlIHbaoLTmCUbpUlhgJ0vMlLa ricorrente aveva chiesto all'ASP di riferimento il rilascio dell’autorizzazione sanitaria all’apertura ed all’esercizio di una Comunità Terapeutica Assistita – CTA per disabili psichici. Non ricevendo alcuna risposta ha chiesto al T.A.R. la dichiarazione di illegittimità del silenzio.

La P.A. è obbligata a concludere il procedimetno con un provvedimento espresso?

Si, secondo il T.A.R. Catania. L'Assessorato dovrà riscontrare l'istanza ma il T.A.R. non può esprimersi anche sulla fondatezza dell'istanza.

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22/07/2011

Il silenzio può essere attivato solo in ipotesi di sussistenza della Giurisdizione del G.A.

La fattispecie è assai peculiare.

Un cittadino, nonostante avesse subito l'esproprio del proprio terreno da parte di un Comune, si vedeva costretto a pagare ogni onere di legge derivante dalla (non più attuale) proprietà di tale cespite, stante il fatto che l'Ente espropriante non aveva ancora provveduto a curare "gli adempimenti di legge idonei ad attestare e garantire l’avvenuto acquisto alla proprietà comunale dell’area [oggetto di causa], fra cui le necessarie trascrizioni presso le Conservatorie dei Registri immobiliari ai fini della formalizzazione dell’avvenuto trasferimento della proprietà".

images?q=tbn:ANd9GcT3LPMR8oegM-Mwol_S8L-Jc977N-RY6QdWGAAMv1teGv59KVFmo0rW5Oz5vQA seguito dell'esproprio, peraltro, la parte del fondo non espropriata era rimasta interclusa senza che il Comune avesse provveduto "ad istituire un accesso pedonale e carrabile all’area residua di loro proprietà, risultata interclusa a seguito della attività del Comune, e all’istituzione del relativo diritto in capo ai ricorrenti" ed al fine di evitare eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative, il ricorrente aveva dovuto provvedere al frazionamento per le cui spese chiedeva il rimborso.

Con quale rimedio può essere ordinato al Comune di provvedere ad ogni azione idonea ad eliminare l'empasse?

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18/05/2011

Riti camerali e termini di costituzione: non si applica il regime speciale della fase cautelare (art. 55 c.p.a.)

images?q=tbn:ANd9GcSk3Ft8oOyr0dtIGwF2nBbEqDlIxDDjoxT0qXbbZkEZnIrMddegImportante precisazione del T.A.R. Reggio Calabria in materia di termini processuali e nuovo regime dei riti camerali.

La questione sottoposta al Collegio riguardava un giudizio di ottemperanza nel quale l'Amministrazione, con la difesa erariale, aveva curato la costituzione, provvedendo altresì al deposito di corposa documentazione, nel termine di due giorni liberi avanti alla camera di consiglio in conformità al disposto dell'art. 55 c.p.a. Il difensore del ricorrente, sostenendo l'inapplicabilità di tale norma in ambito di ottemperanza, non accettava il contraddittorio su tale produzione e ne eccepiva la tardività.

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09/04/2011

Art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, silenzio significativo? … o inadempimento!

images?q=tbn:ANd9GcQsHOenN2_sZPhjxubTQRqWzoe4OYUyKoxvu5QvzZXSKkcZ0s6nHwCon la sentenza 29 marzo 2011 n. 490, il T.A.R. Brescia fornisce una precisa interpretazione del comportamento inerte serbato dall’amministrazione su un’istanza di concessione edilizia secondo cui non si sarebbe in presenza di un silenzio “significativo” ex lege né, tantomeno, al cospetto di una tacita reiezione dell’istanza, con inevitabile riflessi sul rito.

Secondo il collegio giudicante l'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che ha previsto che le domande di permesso di costruire debbano essere esaminate e definite entro termini ben definiti, trascorsi i quali, in base al disposto del comma 9, "sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto", va interpretato (cfr. ex multis T.A.R. Campania, sez. II, 31 marzo 2009 n. 1693, T.A.R. Lecce, sez. III, 26 ottobre 2010 n. 2296 ) nel senso che, trascorso tale termine, non si è di fronte ad un silenzio reso significativo dalla legge in termini di diniego implicito della pretesa avanzata, ma ad un silenzio-inadempimento (un silenzio, cioè, che esprime piuttosto l'inerzia dell'Amministrazione quanto al suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso; il che comporta da un lato che l'Amministrazione competente, pur dopo lo spirare del termine legalmente assegnatole per la conclusione del procedimento di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, non perde il potere di determinarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire, e dall'altro che la parte privata può ricorrere ai sensi dell'art. 21 bis della l. n. 1034 del 1971.

T.A.R. Lombardia,  Brescia, sentenza 29 marzo 2011, n. 490

Avv. Bernardo Campo

 

31/03/2011

Borse di studio per la partecipazione alla Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL)

L'Ateneo ha l'obbligo di concludere il procedimento volto all'assegnazione dei sussidi nei confronti dei propri studenti. Attivabile il rimedio del ricorso avverso il silenzio ex art. 31 e 117 del codice del processo amministrativo.

Secondo il T.A.R. Palermo, "poiché nella presente fattispecie non risulta che l’amministrazione intimata abbia mai portato a termine il procedimento volto all’assegnazione di n. 2 borse di studio biennali per la partecipazione alla scuola di specializzazione in Professioni legali, iniziato in forza della delibera del Senato Accademico del 30 settembre 2008, risultano integrati i presupposti per l’affermazione dell’inadempimento dell’Università".

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 marzo 2011, n. 601

Avv. Santi Delia