14/10/2011
Concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina presso l'Ateneo di Messina: il Consiglio di Stato ammette tutti i ricorrenti
I ricorrenti avevano denunciato la violazione dell'anonimato, della segretezza della prova e, in generale, della lex specialis di concorso. I candidati erano stati identificati sin dall'ingresso da parte della Commissione non solo sulla base delle loro generalità ma anche abbinandovi il codice segreto di correzione, che doveva essere noto solo dopo che tale attività sarebbe stata svolta dal CINECA.
I plichi, inoltre, erano stati consegnati in ordine alfabetico ai candidati tanto all'ingresso quanto all'uscita.
Il T.A.R. Catania, qualche settimana fa, pur evidenziando "che tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di un non corretto svolgimento della procedura concorsuale", si era limitato a trasmettere le carte alla Procura della Repubblica senza annullare il concorso e/o ritenere illegittima la prova, assumendo mancante la prova "regina" grazie alla quale vi sarebbe la certezza che un soggetto sarebbe stato avvantaggiato a scapito di altri.
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| Tag: medicina, ammissione, concorso, odontoiatria, professioni sanitarie, ricorso, vittoria, anonimato, tutti ammessi |
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14/09/2011
Bocciatura agli esami d'avvocato: nessuna apertura dal TAR Palermo
Nessun obbligo di motivazione per la Commissione. Nessun obbligo di attenersi ai criteri di cui alla nota ministeriale del 9 dicembre 2010. Nessun obbligo di correggere gli elaborati apponendo dei segni sulle parti ritenute carenti e/o errate. Nessun obbligo di rispettare tempi minimi di correzione. Basta il solo voto numerico per decidere la non ammissione. Si alla bocciatura, quindi, con condanna alle spese che segue la soccombenza.
Nonostante si tratti di sentenza breve, le motivazioni sono invero assai diffuse e, in perfetta aderenza con la più recente giurisprudenza anche della Corte Costituzionale.
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| Tag: esame avvocato, voto numerico, bocciatura, ricorso, tar |
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25/08/2011
Corsi di laurea a numero chiuso: i posti rimasti liberi originariamente riservati agli extracomunitari vanno assegnati ai ricorrenti
Secondo il T.A.R. Catania, "a conferma dell’orientamento già espresso in sede cautelare - la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logica e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434 che privilegia la tesi volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari restati non utilizzati, poiché “…la garanzia del diritto allo studio sancita dall'art. 34, primo comma della Costituzione si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione”)".
"A maggior ragione tali principi vanno applicati in tutti i casi di evidenti disponibilità dei posti predeterminati, anche in applicazione dell’art. 11 del bando di concorso che prevede espressamente lo scorrimento della graduatoria nell’ipotesi in cui “non tutti i posti vengano ricoperti”.
I posti vanno quindi assegnati ai ricorrenti meglio collocati in graduatoria sino all'esaurimento dei posti disponibili giacchè questi non hanno "prestato acquiescenza alla determinazione universitaria impugnata".
Per usare le parole del T.A.R. "il ricorso è quindi fondato limitatamente all’assorbente terzo motivo di censura, relativo al mancato scorrimento della graduatoria per tutti i posti disponibili, sia quelli resi vacanti dal passaggio di altri studenti ad anni successivi al primo, sia quelli contemplati nella riserva ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia e non utilizzati in favore di questi; per l’effetto, va annullato il bando impugnato se interpretato nel senso di non consentire lo scorrimento della graduatoria attraverso l’utilizzazione di tutti i posti resi disponibili con conseguente obbligo dell'Amministrazione di assegnare, ai concorrenti che non abbiano prestato acquiescenza alla determinazione universitaria impugnata, e secondo l'ordine di graduatoria, tutti i posti resisi disponibili per l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a seguito della selezione indetta con il bando indicato in epigrafe".
Ma a quali posizioni giurisprudenziali fa riferimento il T.A.R.?
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| Tag: numero chiuso, medicina, odontoiatria, posti liberi, ricorso |
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04/08/2011
Diritto allo studio e accesso al sapere: il numerus clausus
S. DELIA, Diritto allo studio e accesso al sapere: il numerus clausus
(Nota a T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III bis, 19 luglio 2011, nn. 6443 e 6445)
1. Premesse. - 2. I peccati originali del numerus clausus. - 3. I quesiti somministrati. - 4. L'istruttoria sulle potenzialità della sede universitaria resistente anche con riguardo all'ambito comunitario. - 5. I posti vacanti inizialmente riservati agli studenti extracomunitari. - 6. L’attività della commissione che prepara i quesiti. - 7. Conclusioni.
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| Tag: numero chiuso, medicina, odontooiatria, ammissione, ricorso, vittoria |
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30/06/2011
Esclusione dal concorso per idoneità fisica: possibile il nuovo accertamento su ordine del T.A.R.
Il caso si ripeterà sovente. Quello che ci occupa è uno dei tanti concorsi per aspiranti allievi dell'arma, dei vigili del fuoco, della polizia.
814 posti da assegnare agli idonei ritenuti tali anche all'esito di non semplici prove fisiche e delle successive visite mediche. Ad una di queste ultime il ricorrente non era risultato idoneo e da qui l'esclusione. Il T.A.R., cui si era rivolto l'aspirante bomberos, rilevato che "- a comprova delle deduzioni contenute in ricorso - è stata depositata documentazione i cui risultati mettono in dubbio la stessa sussistenza della causa di idoneità, come accertata dall'Amministrazione (deficit acutezza visiva)", "al fine di verificare la fondatezza dei presupposti di fatto su cui si fonda l'avversata determinazione" ritiene possibile "sottoporre parte ricorrente ad un rinnovato accertamento sanitario".
Il mezzo scelto per tale accertamento non è la consulenza tecnica ma la verificazione "ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di ciò il Comando Generale della Guardia di Finanza con sede in Roma, che provvederà a mezzo di Commissione formata da tre dei suoi medici militari".
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| Tag: 814 vigili del fuoco, prove fisiche, esclusione, visite mediche, ricorso |
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19/06/2011
Mancata ammissione all'esame di maturità: se il 60 arriva grazie alla sospensiva il titolo è salvo
In caso di ammissione all'esame di Stato su ordine cautelare del T.A.R. è definitivamente maturo lo studente che riesca a superare tutte le prove d'esame, anche con il minimo punteggio.
"Poiché con tale votazione di 60/100 l’esame di Stato è stato superato dal ricorrente ritiene il Collegio, in conformità con pronunciamenti già espressi in fattispecie analoghe alla presente, verificata in virtù dell’avvenuto superamento dell’esame di Stato, una situazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire nella sua istanza giudiziale".
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| Tag: esami di stato, ammissione con riserva, provvedimento del tar, non ammissione del consiglio di classe, ricorso |
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06/05/2011
Inammissibile il ricorso notificato a mezzo posta se non si deposita la cartolina
La questione è, in verità, abbastanza pacifica. Il ricorso notificato usando il servizio postale è inammissibile ove, in caso di contumacia del ricorrente e dell'unico controinteressato intimato, il ricorrente non provveda al deposito della cartolina di ricevimento della notifica.
E' capitato a molti di noi, tuttavia, innanzi al rilievo del Collegio circa la mancanza della prova di notifica, la tentazione di chiedere un rinvio della trattazione al fine di provvedere all'incombente.
Secondo il T.A.R. Catania, in tale situazione, il rinvio non è affatto dovuto giacchè "la giurisprudenza impone chiaramente alla parte interessata un onere di verifica circa la regolarità della notifica in un momento precedente alla trattazione della causa, trattandosi peraltro di attività che la parte può compiere autonomamente".
22:47 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: ricorso, notifica, cartolina, richiesta rinvio |
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01/04/2011
Presupposti per la rinnovazione del ricorso ai sensi dell'art. 44 cpa
E' inammissibile il ricorso giurisdizionale notificato direttamente presso la sede dell'Ente e non, invece, nel domicilio legale presso la competente Avvocatura dello Stato. L’articolo 1 del D. Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, stabilisce che «Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale siciliana. Nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con RR.DD. 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli artt. 25 e 144 del codice di procedura civile...»; l’art. 11 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, stabilisce, in relazione al luogo di notifica, che «...i ricorsi (…) e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali (…) devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa...». Nel caso di specie non soccorre la previsione di cui all’art. 44, comma 4, c.p.a. , laddove prevede che «Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza», non rilevandosi motivi che consentono di ritenere non imputabile al notificante la causa della errata notificazione.
T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 29 marzo 2011, n. 743
11:53 Scritto da: Avv. Nazareno Pergolizzi in Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: ricorso, notifica, avvocatura stato, patrocinio obbligatorio, codice processo amministrativo |
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10/09/2010
Ricorsi numero chiuso anno accademico 2009/2010
| Numero Chiuso |
| Medicina. Il TAR LAZIO, in sede cautelare, delibando uno dei ricorsi proposti avverso l'esclusione di alcuni candidati esclusi nell'anno accademico 2009/2010 dal novero dei vincitori del concorso per l'ammissione a Medicina e Chirurgia, ha ritenuto che "nella specie, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato", vi sia "la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal 'fumus boni juris'". Il caso che ha portato il giudizio in commento al vaglio cautelare della Sezione III bis del T.A.R. Lazio, riguardava due studenti esclusi all'esito dei test del settembre 2009 tenuto presso l'Università di Roma La Sapienza. Questi si erano rivolti al T.A.R. Catania impugnando tutti gli atti di concorso e chiedendo l'ammissione con riserva. Il T.A.R. siciliano concedeva la misura cautelare che, però, veniva riformata alcuni mesi dopo dal Giudice d'appello (C.G.A.). L'Ateneo, a questo punto, eseguiva il provvedimento favorevole di secondo grado annullando l'immatricolazione degli studenti a suo tempo accordata in ottemperanza all'ordinanza del T.A.R. Catania. ed espellendo gli studenti dal corso di laurea a numero chiuso. Avverso tale provvedimento i due studenti, patrocinati dall'amico, compagna di battaglie e collega Michele Bonetti, insorgevano nuovamente innanzi al T.A.R. Lazio, cui frattanto, a seguito di adesione a regolamento di competenza, il ricorso era stato trasferito dal T.A.R. Catania. Il provvedimento cautelare consente, dunque, agli studenti di continuare il loro percorso accademico sino alla definizione nel merito del giudizio. E' un forte segnale, proveniente proprio dal T.A.R. competente a delibare nel merito tutti i ricorsi (di contenuto in linea di massima analogo rispetto al caso in commento) proposti in relazione all'anno accademico 2009/2010 dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, le cui tesi avevano già trovato la favorevole delibazione innanzi ad altri T.A.R. (Sicilia - Palermo, Calabria - Catanzaro e Campania - Napoli). Clicca qui per vedere l'ordinanza del T.A.R. Lazio. Clicca qui per vedere l'ordinanza del T.A.R. Catania. |
23:59 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Corsi di laurea a numero chiuso | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
| Tag: ammissione, numero chiuso, ricorso, ammissione con riserva, medicina, odontoiatria, accesso programmato |
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