03/02/2012

L’atto con cui la stazione appaltante conclude la prima fase di selezione del project financing è immediatamente impugnabile

ProjectControl.jpgCon la prima Adunanza del 2012 il supremo consesso di giustizia amministrativa risolve la questione dell’ammissibilità, in caso di procedimento di project financing articolato in più fasi, di un ricorso presentato avverso l’atto di scelta del promotore.

Continua...

27/05/2011

Project financing, dalla fase preliminare dell’individuazione del promotore alla fase selettiva finalizzata all’affidamento della concessione. Il caso della partecipazione alla procedura di un R.T.I.

images?q=tbn:ANd9GcTBwIkeokdChDZIoSxsKdzR1Jk1-Y3WlNSBtm1b-i1Q1MN8w7H8tWF2t-KNbgLa disciplina del  project financing è inserita nel Capo III del Codice degli appalti pubblici, - Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria  per i lavori – il cui art. 153, comma 1, dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici, per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, possono in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’art. 143 del Codice, “affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che completino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti”.

In ossequio alla definizione normativa si può affermare che la finanza di progetto costituisce un modello per la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione.

Più precisamente, si tratta di una fattispecie in cui, utilizzando il modello della concessione (di costruzione e gestione) di opere pubbliche, l’amministrazione si serve delle capacità finanziarie e progettuali dei privati per realizzare e gestire opere pubbliche, ovvero per erogare servizi a ad esse connesse, offrendo agli operatori economici la possibilità di ottenere, mediante lo sfruttamento delle utilità connesse all’opera, un adeguato flusso reddituale in grado di compensare le risorse investite.

L’istituto in esame  rappresenta, quindi, una forma di partenariato pubblico – privato, ove ciascuna delle parti assume dei precisi impegni; da un lato, il privato si obbliga a porre in essere la condotta necessaria per la realizzazione del pubblico interesse e, dall’altro, la pubblica amministrazione permette al privato di soddisfare, attraverso questa condotta, l’interesse di cui lo stesso è portatore.

Continua...

23/05/2011

Proposta di project financing: l'Amministrazione non ha nessun obbligo di rispondere

images?q=tbn:ANd9GcSs0-8DCwIaOjCmQcOFrEyREyZA3YSdjXg5NPoqt34ug7q7XP2u8QLa proposta di "promozione privata per la concessione della costruzione e gestione del servizio lampade votive nel cimitero comunale", era stata inviata dalla Società ricorrente ai sensi dell’art. 42 ter della Legge Reg.le Siciliana n. 21/1985., ma l'Amministrazione non aveva risposto in alcun modo.

 

Continua...