13/08/2011

Giudizio di revocazione: casi ed effetti

nwspada.gifIl mancato accertamento da parte del Giudice della nullità dell'atto introduttivo del giudizio, stante la mancata costituzione della parte non correttamente intimata è, secondo il Consiglio di Stato, motivo di revocazione, per errore di fatto, della sentenza emessa a contraddittorio non integro.

Nella specie l'appello era stato notificato ad un'Amministrazione dello Stato (Ministero dell'economia e delle finanze) presso l'Avvocatura distrettuale competente ove si era celebrato il giudizio di primo grado (T.A.R. Cagliari) anzichè presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma.

Secondo il Consiglio di Stato, in ogni caso, “alla revocazione della sentenza de qua non può che far seguito – stante l’evidenziato difetto di notifica (non sanato) – la declaratoria di inammissibilità dell’avversario ricorso in appello, con conseguente intangibilità della sentenza di I grado”, in quanto il giudice d'appello deve occuparsi anche del giudizio rescissorio che, a questo punto, verrà celebrato a contraddittorio integro.

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26/06/2011

Ottemperanza: l'istanza di incidente di esecuzione va sempre (previamente) notificata

images?q=tbn:ANd9GcSbvTJ-UGJoqJI8cV3ZDSqar8SjXTLuaV4EDkAVeUcJXM0s9pXAQgAnche innanzi ad un omessa attività di competenza del commissario ad acta (nella specie mancata liquidazione di interessi sulla sorte capitale) insediatosi su ordine del G.A. in ragione dell'inottemperanza dell'Amministrazione, l'istanza va comunque notificata anche a quest'ultima.

Secondo il T.A.R. Palermo, infatti, l'incidente di esecuzione, deve seguire le regole dettate dal Titolo I del Libro IV del c.p.a. (cfr. C.G.A. 4 novembre 2010, n. 1393) e poiché, in particolare, il primo comma del citato art. 114 dispone che “l’azione si proprone…con riorso notificato alla pubblica amministrazione”, non par dubbio come l’istanza in questione debba essere dichiarata inammissibile, non essendo stata debitamente notificata".

Anche in ipotesi di omissione da addebitare esclusivamente al Commissario, quindi, l'Amministrazione resta pur sempre destinataria delle domande processuali del ricorrente.

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 23 giugno 2011, n. 1164

Avv. Santi Delia 

06/05/2011

Inammissibile il ricorso notificato a mezzo posta se non si deposita la cartolina

images?q=tbn:ANd9GcR3Q8DmKw1B0ES9mYY_VPlCR-6NOGw0Bo-MlhUtA2T6gFnpy1HRLa questione è, in verità, abbastanza pacifica. Il ricorso notificato usando il servizio postale è inammissibile ove, in caso di contumacia del ricorrente e dell'unico controinteressato intimato, il ricorrente non provveda al deposito della cartolina di ricevimento della notifica.

E' capitato a molti di noi, tuttavia, innanzi al rilievo del Collegio circa la mancanza della prova di notifica, la tentazione di chiedere un rinvio della trattazione al fine di provvedere all'incombente.

Secondo il T.A.R. Catania, in tale situazione, il rinvio non è affatto dovuto giacchè "la giurisprudenza impone chiaramente alla parte interessata un onere di verifica circa la regolarità della notifica in un momento precedente alla trattazione della causa, trattandosi peraltro di attività che la parte può compiere autonomamente".

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22/04/2011

La notificazione da parte dell'Avvocato vale quanto quella dell'Ufficiale Giudiziario...

notifiche.jpg&opx=250 Ogni volta che nel procedimento di notificazione vi sia un distacco temporale tra il momento d’inizio della procedura e quello finale di essa con la consegna dell’atto al suo destinatario, anche qualora lo stesso si verifichi in una notifica eseguita in conformità alla L. n. 53 del 1993 con la spedizione del plico postale ad opera dell’avvocato in luogo dell’ufficiale giudiziario, il momento del perfezionamento della notificazione si ha, per il soggetto che provvede alla spedizione a mezzo posta, alla data di quest’ultima e per il soggetto destinatario dell’atto da notificare al momento della recezione dello stesso.

C.G.A., Sez. giurisdiz., 19 aprile 2011, n. 300

Avv. Nazareno Pergolizzi

01/04/2011

Presupposti per la rinnovazione del ricorso ai sensi dell'art. 44 cpa

E' inammissibile il ricorso giurisdizionale notificato direttamente presso la sede dell'Ente e non, invece, nel domicilio legale presso la competente Avvocatura dello Stato. L’articolo 1 del D. Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, stabilisce che «Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale siciliana. Nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con RR.DD. 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli artt. 25 e 144 del codice di procedura civile...»; l’art. 11 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, stabilisce, in relazione al luogo di notifica, che «...i ricorsi (…) e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali (…) devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa...». Nel caso di specie non soccorre la previsione di cui all’art. 44, comma 4, c.p.a. , laddove prevede che «Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza», non rilevandosi motivi che consentono di ritenere non imputabile al notificante la causa della errata notificazione.

T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 29 marzo 2011, n. 743

Avv. Nazareno Pergolizzi

 

31/03/2011

Giudizio di revocazione ed errore della notifica: possibile se avvenuto per colpa dell'ufficiale giudiziario

Il C.G.A. accoglie il  ricorso per revocazione di una propria sentenzia, ma solo nella parte in cui si obbliga la parte a provvedere alla rinotificazione del gravame, dopo aver valutato l'irritualità della notificazione (cui era conseguita l'inammissibilità del ricorso) fosse imputabile all'agente notificatore e non alla parte.

Nel caso di specie la notifica dell'appello era stata effettuata, per errore dell'ufficiale giudiziario non nel domicilio eletto e quindi presso il domiciliatario, ma presso il difensore costituito personalmente. Secondo il Collegio tale "notifica è affetta da nullità e non da inesistenza", con la conseguente possibilità di rinnovazione.

In questo senso, il C.G.A. ha detto che "non può, infatti, dimenticarsi che nel processo, sia civile che amministrativo, la notificazione del ricorso deve ritenersi inesistente solo quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc con la costituzione del convenuto ovvero con la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario".

C.G.A., 25 marzo 2011, n. 269


Manuela Sanchez Dorado