14/10/2011
Concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina presso l'Ateneo di Messina: il Consiglio di Stato ammette tutti i ricorrenti
I ricorrenti avevano denunciato la violazione dell'anonimato, della segretezza della prova e, in generale, della lex specialis di concorso. I candidati erano stati identificati sin dall'ingresso da parte della Commissione non solo sulla base delle loro generalità ma anche abbinandovi il codice segreto di correzione, che doveva essere noto solo dopo che tale attività sarebbe stata svolta dal CINECA.
I plichi, inoltre, erano stati consegnati in ordine alfabetico ai candidati tanto all'ingresso quanto all'uscita.
Il T.A.R. Catania, qualche settimana fa, pur evidenziando "che tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di un non corretto svolgimento della procedura concorsuale", si era limitato a trasmettere le carte alla Procura della Repubblica senza annullare il concorso e/o ritenere illegittima la prova, assumendo mancante la prova "regina" grazie alla quale vi sarebbe la certezza che un soggetto sarebbe stato avvantaggiato a scapito di altri.
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| Tag: medicina, ammissione, concorso, odontoiatria, professioni sanitarie, ricorso, vittoria, anonimato, tutti ammessi |
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25/08/2011
Concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina presso l'Ateneo di Messina: il T.A.R. Catania trasmette gli atti alla Procura della Repubblica
I ricorrenti avevano denunciato la violazione dell'anonimato, della segretezza della prova e, in generale, della lex specialis di concorso. I candidati erano stati identificati sin dall'ingresso da parte della Commissione non solo sulla base delle loro generalità ma anche abbinandovi il codice segreto di correzione, che doveva essere noto solo dopo che tale attività sarebbe stata svolta dal CINECA.
I plichi, inoltre, erano stati consegnati in ordine alfabetico ai candidati tanto all'ingresso quanto all'uscita.
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Corsi di laurea a numero chiuso: i posti rimasti liberi originariamente riservati agli extracomunitari vanno assegnati ai ricorrenti
Secondo il T.A.R. Catania, "a conferma dell’orientamento già espresso in sede cautelare - la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logica e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434 che privilegia la tesi volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari restati non utilizzati, poiché “…la garanzia del diritto allo studio sancita dall'art. 34, primo comma della Costituzione si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione”)".
"A maggior ragione tali principi vanno applicati in tutti i casi di evidenti disponibilità dei posti predeterminati, anche in applicazione dell’art. 11 del bando di concorso che prevede espressamente lo scorrimento della graduatoria nell’ipotesi in cui “non tutti i posti vengano ricoperti”.
I posti vanno quindi assegnati ai ricorrenti meglio collocati in graduatoria sino all'esaurimento dei posti disponibili giacchè questi non hanno "prestato acquiescenza alla determinazione universitaria impugnata".
Per usare le parole del T.A.R. "il ricorso è quindi fondato limitatamente all’assorbente terzo motivo di censura, relativo al mancato scorrimento della graduatoria per tutti i posti disponibili, sia quelli resi vacanti dal passaggio di altri studenti ad anni successivi al primo, sia quelli contemplati nella riserva ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia e non utilizzati in favore di questi; per l’effetto, va annullato il bando impugnato se interpretato nel senso di non consentire lo scorrimento della graduatoria attraverso l’utilizzazione di tutti i posti resi disponibili con conseguente obbligo dell'Amministrazione di assegnare, ai concorrenti che non abbiano prestato acquiescenza alla determinazione universitaria impugnata, e secondo l'ordine di graduatoria, tutti i posti resisi disponibili per l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a seguito della selezione indetta con il bando indicato in epigrafe".
Ma a quali posizioni giurisprudenziali fa riferimento il T.A.R.?
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14/08/2011
Le novità del percoso di studi in Medicina
Rafforzare la qualità della formazione specialistica post laurea, accrescere la partecipazione degli specializzandi all’attività professionale con esperienze sul campo, rendere più compatto il percorso complessivo, evitare tempi morti tra una fase e l’altra ed incentivare la partecipazione dei giovani medici al dottorato di ricerca.
- Riduzione degli anni della scuola di specialità
- Possibilità di svolgere il dottorato durante la specializzazione
- Tirocinio valutativo compreso nei 6 anni di laurea
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04/08/2011
Diritto allo studio e accesso al sapere: il numerus clausus
S. DELIA, Diritto allo studio e accesso al sapere: il numerus clausus
(Nota a T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III bis, 19 luglio 2011, nn. 6443 e 6445)
1. Premesse. - 2. I peccati originali del numerus clausus. - 3. I quesiti somministrati. - 4. L'istruttoria sulle potenzialità della sede universitaria resistente anche con riguardo all'ambito comunitario. - 5. I posti vacanti inizialmente riservati agli studenti extracomunitari. - 6. L’attività della commissione che prepara i quesiti. - 7. Conclusioni.
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29/06/2011
Corsi di Laurea a numero chiuso: pubblicati i Decreti Ministeriali che attribuiscono i posti agli Atenei
Sono stati pubblicati in data 27 giugno 2011 i Decreti Ministeriali di "Definizione posti disponibili per ammissioni" ai corsi di laurea in Odontoiatria, Veterinaria e Architettura.
Per Odontoiatria, in particolare, il D.M. evidenzia come vi sia "un fabbisogno di professionalità a livello nazionale inferiore alla potenzialità formativa del sistema universitario e avuto riguardo, comunque, alla normativa europea che prevede la libera circolazione dei professionisti", ragion per cui, anche in ragione del fatto che si è determinato di "garantire un equilibrato rapporto tra studenti, docenti e poltrone attrezzate", sono stati banditi soli 860 posti (71 in più rispetto all'anno passato). Appare, in verità, risibile l'aumento dei posti ove confrontato con l'intero fabbisogno comunitario.
Diminuiscono, invece, i posti disponibili per Architettura (da 9.265 a 8.760) e per Veterinaria (da 1006 a 958).
Attesissimo, a questo punto, il D.M. riguardante Medicina.
D.M. 27 giugno 2011 (Odontoiatria)
D.M. 27 giugno 2011 (Veterinaria)
D.M. 27 giugno 2011 (Architetto)
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Vai alla Sezione Corsi di Laurea a numero chiuso per leggere tutte le novità, anche giurisprudenziali, sulla materia
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| Tag: posti, decreto ministeriale, medicina, odontoiatria, veterinaria, architetto, test, numero chiuso |
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17/06/2011
Corsi di laurea a numero chiuso: pubblicato il Decreto sulle modalità e contenuti delle prove di ammissione. Ecco tutte le novità
Test unico per medicina e odontoiatria, graduatoria regionale, punteggio minimo di ammissione per gli extracomunitari.
Le novità erano nell'aria da tempo e su questo weblog si era già dato spazio agli annunzi del Ministero. Ieri la conferma ufficiale con la pubblicazione, allo stato solo sul sito istituzionale del Miur, del D.M. 15 giugno 2011 rubricato "Modalità e contenuti prove di ammissione corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2011/2012".
Tra le premesse si legge che, per la prima volta, sono state introdotti "anche aspetti sperimentali".
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| Tag: medicina, odontoiatria, test unico, graduatoria unica, minimo 20 punti, extracomunitari |
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12/01/2011
Graduatoria unica nazionale
Il T.A.R. Lazio torna sul tema dell'opportunità e della legittimità delle distinte graduatorie per l'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato che vengono pubblicate dai singoli Atenei pur se all'esito di una prova identica su tutto il territorio nazionale.
Secondo il T.A.R. "la scelta di privilegiare la graduatoria di ciascuna università in esito al relativo procedimento selettivo rispetto alla possibilità di una unica graduatoria nazionale dalla quale attingere per consentire l’accesso ad una Facoltà a numero chiuso, ha natura altamente discrezionale e non appare manifestamente illogica posto che con essa si è inteso dare rilievo a profili logistici e pratici meglio gestibili, e che comunque tale sistema consente la selezione degli aspiranti più preparati e quindi più meritevoli"
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13/10/2010
Scorrimento delle graduatorie di concorso
Scorrimento delle graduatorie. L'Ateneo ha l'obbligo di scorrere la graduatoria sino all'esaurimento di tutti i posti disponibili provvedendo a ricoprire le vacanze createsi a seguito di rinunce, abbandoni e, soprattutto, passaggi agli anni di corso successivi al primo sulla base del riconoscimento dei crediti acquisiti presso altri corsi di laurea da parte dell'organo di Ateno (nella specie comitato didattico di Facoltà) competente. In particolare ove qualcuno dei vincitori del concorso faccia richiesta di passaggio ad anni successivi al primo e l'Ateneo accolga tale istanza il posto vacante creatosi deve essere colmato a seguito di scorrimento della graduatoria di merito.
E' quanto statuito dal T.A.R. Palermo che, in accoglimento di un ricorso proposto dall'Avv. Santi Delia in rappresentanza di alcuni studenti esclusi dall'Università di Palermo, ha chiarito che “da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. TAR Napoli, sez. II n. 10874/2003), (…..) anche in relazione ai princìpi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione” (in senso analogo la sentenza n. 1216/2009 della stessa Sezione)" (Sez. I, 7 giugno 2010, n. 7209).
Clicca qui per vedere la sentenza.
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11/09/2010
Ricorsi numero chiuso anno accademico 2007/2008
Numero chiuso. Annullamento ministeriale di una domanda con due soluzioni possibili. Secondo il T.A.R. Lazio è illegittima la scelta dell'Amministrazione di non attribuire il punto promesso a tutti i soggetti che correttamente avevano effettuato la propria scelta (Sez. III bis, 9 settembre 2010, n. 32211).
Al T.A.R. Lazio sembra tornarsi a respirare la stessa aria della miliare sentenza n. 5986/2008 con la quale l'amico e collega Michele Bonetti, a difesa di oltre 2000 studenti illegittimamente esclusi da un test palesemente falsato, riuscì ad opttenere l'annullamento della prova tenuta a Roma La Sapienza.
Oggi, dopo non poche pronuncie di segno opposto, il Collegio titolare della Sezione competente alla decisione dei ricorsi contro il numero chiuso nelle Università (Pres. Speranza, Rel. Brandileone), lancia un'altro segnale, dopo quello in sede cautelare del 20 luglio u.s., di speranza nella battaglia contro il numero chiuso.
Secondo il T.A.R. Lazio, innanzi ad un quesito erroneamente formulato con due risposte possibili tra le 5 offerte, "la soluzione scelta dall’Amministrazione ha ingiustificatamente leso la legittima posizione acquisita dalla ricorrente che aveva comunque dato la risposta esatta al quesito".
Al contrario, "alla anomalia rilevata dall’Amministrazione poteva, al limite, ovviare la stessa Commissione esaminatrice direttamente omisso medio o d’intesa con l’Amministrazione centrale, applicando le regole di ermeneutica dettate per i contratti, per costante giurisprudenza applicabili anche agli atti amministrativi (Cass. 12.11.1998, 11409) in particolare le regole di cui all’art. 1367 secondo cui “nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possonoavere qualche effetto anziché quello in coui non ne avrebbero alcuno” (magis valeat quam pereat); e all’art. 1370 secondo cui le clausole predisposte s’interpretano nel dubbio a favore dell’altro (interpretatio contra stipulatorem)".
"Il provvedimento di vanificazione totale, da parte dell’Ammministrazione, del quesito n. 71", invece, "si pone in netto contrasto i principi generali dell’ordinamento amministrativo, quali quello della proporzione della misura adottata e del minor sacrificio per le posizioni dei soggetti interessati dai provvedimenti adottati; quello della conservazione (utile per inutile non vitiatur); quello dell’affidamento e buona fede; non ultimo quello della parità di trattamento che salvaguardato, da una soluzione che facesse salva, con misure al limite di convalida o riforma aggiuntiva, (del quesito n. 71 nella parte in cui conteneva due risposte esatte), che sarebbero risultate uniformi per tutti i candidati perchè per tutti indistintamente premiali, deve ritenersi violato dalla soluzione concretamente adottata dall’Amministrazione perchè assoggetta allo stesso trattamento sia i candidati che hanno come la ricorrente dato risposta esatta al quesito n. 71 sia i candidati che a tale quesito non hanno dato alcuna risposta o dato risposta sbagliata, benchè avvantaggiati dalla doppia risposta esatta…”.
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