29/10/2011

La giurisdizione del g.a. nelle procedure concorsuali si estende fino all’approvazione della graduatoria definitiva e non oltre.

images?q=tbn:ANd9GcS3e1rD8E8ChvqSdLzkwSy8NeSx3aHCgT9OehCEx8nN13CAQ4wQQQLa c.d. privatizzazione del pubblico impiego ha ridotto drasticamente la giurisdizione del g.a. nelle relative questioni. Infatti, i provvedimenti assunti nel corso del rapporto di lavoro costituiscono espressione dei poteri tipici del datore di lavoro e non esercizio di potestà autoritative.

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14/10/2011

Concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina presso l'Ateneo di Messina: il Consiglio di Stato ammette tutti i ricorrenti

images?q=tbn:ANd9GcTBNSlZXj9S--Jr1s5Jaxgs70LpKFlOuph2MYF-iS9Qt0OAcGxoI ricorrenti avevano denunciato la violazione dell'anonimato, della segretezza della prova e, in generale, della lex specialis di concorso. I candidati erano stati identificati sin dall'ingresso  da parte della Commissione non solo sulla base delle loro generalità ma anche abbinandovi il codice segreto di correzione, che doveva essere noto solo dopo che tale attività sarebbe stata svolta dal CINECA.

I plichi, inoltre, erano stati consegnati in ordine alfabetico ai candidati tanto all'ingresso quanto all'uscita.

Il T.A.R. Catania, qualche settimana fa, pur evidenziando "che tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di un non corretto svolgimento della procedura concorsuale", si era limitato a trasmettere le carte alla Procura della Repubblica senza annullare il concorso e/o ritenere illegittima la prova, assumendo mancante la prova "regina" grazie alla quale vi sarebbe la certezza che un soggetto sarebbe stato avvantaggiato a scapito di altri.

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10/09/2011

Assunzione di addetto stampa presso una struttura pubblica: non è pubblico concorso

images?q=tbn:ANd9GcQZbBhIGJPQ42HhCQmaMo0el_zlsz-2GbBQ5Csr1IiVTRdI1bGH8wLa tipologia di contratto era il co.co.pro. La selezione ineriva l'assegnazione di un incarico di prestazione d'opera (artt. 2222 e segg. Cod. civ.) in relazione alla figura di addetto stampa (incarico annuale).

Secondo il T.A.R. Catania "la controversia non rientra nella giurisdizione di questo Giudice Amministrativo atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 165/01 "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi".

Nel caso di specie, non si verte in tema di procedure finalizzate all'assunzione di pubblici dipendenti, ma di una selezione tesa ad individuare il soggetto professionalmente più qualificato ai fini del conferimento di contratto ai sensi dell'art. 2222 c.c., espressamente richiamato dal bando; conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario (TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 5 luglio 2007, n. 934).

T.A.R. Catania, Sez. II, 8 settembre 2011, n. 2203

Avv. Santi Delia

18/07/2011

Concorsi presso enti pubblici di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa. Di quale Giudice è la giurisdizione?

images?q=tbn:ANd9GcSxzz401h-ldi7CEE-KE6tEJQhQFvTUG4V5y87_-aYnczL25kdHSecondo il T.A.R. Catania anche in ipotesi di selezione tesa ad individuare il soggetto professionalmente più qualificato ai fini del conferimento di una collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, la giurisdizione spetta al G.O., non vertendosi  in tema di procedure finalizzate all’assunzione di pubblici dipendenti (TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 4 giugno 2010, n. 2097; TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 5 luglio 2007, n. 934).

Decisiva, inoltre, è la circostanza che, nel caso di specie, seppur vi era l'esistenza di un bando, mancava la redazione di una graduatoria di merito, elemento necessario perché sia configurabile una procedura concorsuale (Cass. civ., SU, 7 luglio 2010, n. 16041).

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 14 luglio 2011, n. 1813

Avv. Santi Delia

Nomina di Dirigente sanitario di secondo livello (ora di struttura complessa): la giurisdizione sugli esiti del concorso è del G.O.

images?q=tbn:ANd9GcQ6sUv5ndhUXaT-vuyDIu85yiHQBbHuh_WpZt1cTdvN_qqKXIz6CgSecondo il T.A.R. Catania, "la procedura che precede il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario di secondo livello (ora di struttura complessa) non ha le caratteristiche, né la natura giuridica, del concorso", ragion per cui la giurisdizione sulla legittimità dell'esclusione di concorrente, sull'attribuzione dei punteggi e, in generale, sull'esito della graduatoria, spetta al Giudice ordinario.

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07/07/2011

Risarcibile il danno derivante da tardiva assunzione in servizio a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di esclusione dal concorso.

images?q=tbn:ANd9GcTgPnvN0LP1qcaxMogX_3oE7h8j0BpVOCcy8KmDjF8CvShdKRY1dAIl candidato di un concorso bandito da un ente locale ricorre avverso l’esclusione dalla predetta procedura ed ottiene dal TAR Campania (sentenza n. 149/93), successivamente confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 543/98), l’ annullamento del provvedimento di esclusione.

Solo a seguito di giudizio di ottemperanza, concluso con la sentenza favorevole del TAR Campania n. 404/98, e la successiva delibera del Commissario ad acta, l’amministrazione, dopo circa nove anni dalla conclusione del concorso pubblico, ha proceduto all'assunzione del ricorrente.

Ritenendo illegittimo tale ritardo, il neoassunto ha adito il TAR chiedendo il risarcimento del pregiudizio subito. In primo grado la richiesta risarcitoria è stata, tuttavia, rigettata.

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11/06/2011

Esami avvocato: la copiatura dal "Simone" va verificata sul piano strutturale e testuale

images?q=tbn:ANd9GcQ6oR6BXhBGM-QET1FfG3tGUCIzqgquf1fY_JZc6pfslG9jjHLLGli esami di abilitazione alla professione forense della penultima sessione (2009) erano passati alla storia per l'inedita attenzione di diverse Commissioni esaminitratrici alla copiatura di parte dell'elaborato dai noti testi di preparazione. Non in sede di esame, quindi, ma in sede di correzione, la Commissione (come noto diversa da quella deputata a vigilare durante la prova), era riuscita ad individuare sospette congruenze rispetto alle soluzioni di noti testi sui quali in tanti avevano studiato per prepararsi all'esame.

E così l'annullamento era servito, con tanto di parere da cui la copiatura si era consumata allegato in copia.

Quale la posizione del G.A. sulla vicenda?

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30/05/2011

Specializzandi: ammessi alla scuola anche se in Ateneo c'è un parente

images?q=tbn:ANd9GcS_cS14Vddct96IIYNE2IMxMzTil1j9PWhhJuJDJ8qPcyy0Oz08zARicorderete come la riforma "Gelmini", al fine di evitare il dilagare del parentopoli nelle Università, prevede che "al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 (ricercatori a tempo determinato) e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo" si applica il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. b della stessa Legge ("in ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo").

L'Ateneo di Catania, anche quale capofila dell'Università di Messina e Palermo, in sede di redazione del bando di ammissione alle scuole di specializzazione, aveva previsto che "ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, co. 1, lett. c) legge 240/2010, non saranno ammessi al concorso i candidati che si trovino in relazione di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla facoltà di Medicina e chirurgia ovvero con il rettore o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo". Secondo il T.A.R. Catania illegittimamente.

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28/05/2011

Concorsi nelle municipalizzate: la giurisdizione è del G.O.

images?q=tbn:ANd9GcQp-EmDvHyttUo9iTqFuiPnfogqPn5RedMhaYwsPZOgP3JmptG0hQA chi deve rivolgere la propria domanda il partecipante ad un concorso per aspiranti autisti dell'Azienda municipalizzata di trasporti?

Secondo il T.A.R. Catania al G.O.

 

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17/05/2011

Concorsi e mobilità: la giurisdizione è del G.O. ove si contesta il bando emesso prima dell'attivazione della mobilità

4230ccc09e.jpgIl T.A.R. Catania è lapidario. Ove il pubblico dipendente contesti la pubblicazione di un bando di concorso volto al reclutamento di lavoratori assumendo che uno di quei posti ad esso dovrebbe essere attribuito in ragione della mancata attivazione della mobilità è al G.O. e non al G.A. che deve essere rivolta la domanda.

"Visto che il provvedimento impugnato consiste in un bando pubblico per la copertura di posti di dirigente medico che sarebbe ad avviso del ricorrente elusivo del proprio diritto alla mobilità;

Considerato quindi che il ricorso, sebbene diretto formalmente contro un bando di concorso, ha come petitum sostanziale l’accertamento di un diritto soggettivo di un dipendente pubblico a ricoprire un posto vacante per mobilità volontaria", questo debba essere dichiarato inammissibile "atteso che tale domanda giurisdizionale rientra nella giurisdizione dell’a.g.o. ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 30.3.01 n. 165".

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 maggio 2011, n. 1256

Avv. Santi Delia