14/07/2011
Non si può usare la parola "Cognac" se la bevanda non proviene dall'indicazione geografica tipica
Il regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1) consente la registrazione, come indicazione geografica, del nome di un paese, di una regione o di una località da cui proviene una bevanda alcolica, quando la sua qualità, rinomanza o altre caratteristiche siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
Il regolamento menziona il termine «Cognac» come costitutivo di un’indicazione geografica che designa acquaviti di vino originarie della Francia.
Una società finlandese, ha chiesto in Finlandia la registrazione per bevande alcoliche di due marchi figurativi a forma di etichetta di bottiglia e contenenti le descrizioni di bevande alcoliche in cui figura la menzione «Cognac» e la relativa traduzione finlandese. Le autorità finlandesi hanno accolto la domanda di registrazione. Successivamente, il Bureau national interprofessionnel du Cognac − organizzazione francese che riunisce i produttori di cognac – ha contestato dinanzi ai giudici finlandesi la legittimità di tale registrazione.
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13/07/2011
Ebay: stop della C.G.E. alla vendita in U.E. di prodotti destinati ad altri mercati
EBay gestisce un mercato mondiale online, nel quale i privati e le imprese possono acquistare e vendere una grande varietà di prodotti e servizi.
Una grande multinazionale titolare di una vasta gamma di marchi che godono di notorietà, contesta alla eBay di essere coinvolta nelle violazioni del diritto dei marchi commesse dagli utenti del suo sito. La Società, che commercializza i propri prodotti mediante una rete chiusa di distribuzione, ha individuato diverse forme di violazione, nel novero delle quali rientrano la vendita e l’offerta in vendita, a consumatori nell’Unione, di prodotti contrassegnati da marchi della stessa Società ma destinati, da quest’ultima, alla vendita in Stati terzi (importazione parallela).
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| Tag: concorrenza, pubblicità, ebay, prodotti destinati ad altri mercati |
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12/07/2011
A.T.I. e concorrenza: si alla partecipazione congiunta anche ove la singola impresa componente abbia la capacità di agire da sola
È noto come l’A.T.I., proprio in quanto strumento di collaborazione tra le imprese, può prestarsi ad un uso restrittivo della concorrenza attuale o potenziale tra le imprese stesse. Una recente pronuncia di rimessione all’Adunanza Plenaria ha in tal senso prospettato la possibilità di pervenire ad un divieto generalizzato, pur in difetto di espressa previsione nell’art. 38 codice appalti, ovvero di riconoscere in capo alla stazione appaltante il potere di escludere dalla gara un’a.t.i. sovrabbondante che costituisca un palese artificio in danno della concorrenza eventualmente previa espressa previsione in tal senso nel bando di gara (cfr. VI Sez. ord.za n. 351 del 2011).
Ci si chiede, quindi, se può ritenersi consentito partecipare in A.T.I. anche in ipotesi in cui i singoli componenti dell'Associazione posseggono, in proprio, mezzi e qualità per parteciparvi da soli o se, al contrario, in tali ipotesi, l'A.T.I. non dovrebbe essere ammessa rappresentando un cartello anticoncorrenziale.
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| Tag: ati, cartello, antitrust, concorrenza, sovradimensionato |
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30/06/2011
Concorrenza e mercato unico: la posizione dell'ANAS al vaglio del TAR Sicilia
Il T.A.R. di Palermo, nell'ambito della vicenda inerente la gestione delle Autostrade siciliane e del provvedimento di decadenza che l'ANAS ha notificato al CAS (Consorzio per le autostrade siciliane) che attualmente le detiene in concessione, si occupa (incidentalmente) della compatibilità di tale Ente (ANAS) rispetto al mercato unico ed ai principi comunitari di concorrenza.
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| Tag: cas, anas, autostrade sicilia, concorrenza |
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18/06/2011
Farmacisti e parafarmacisti: guerra sull'insegna con la croce verde
La croce verde è dei Farmacisti e può indicare solo l'ubicazione delle stesse. Lo dice la legge (art. 5, D.Lgs. n. 153/2009), lo conferma la giurisprudenza. Anche le parafarmacie o le sanitarie con vendita di farmaci da banco aperte prima dell'entrata in vigore della legge dovranno adeguarsi al nuovo regime e sostituire le proprie insegne ed il proprio merchandising.
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| Tag: parafarmacia, insegna, sanitaria, croce verde, farmacia, concorrenza |
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21/04/2011
Concorrenza e clausole del bando volte ad escludere alcune categorie di imprese in potenziale conflitto di interessi: è legittima la scelta dell'Amministrazione
Il caso è, in verità, assai particolare. Ad ingegneria clinica ed apparecchiature biomedicali, infatti, solo poche decine di (non piccoli) operatori del mercato sembrano interessati. Il decisum della III Sezione del Consiglio di Stato e, prima ancora, la scelta dell'Amministrazione appaltante, però, svelano peculiarità assai simili a diversi altri settori nevralgici del lucroso settore degli appalti pubblici ed appaiono quindi di non poco interesse.
L'ipotesi è quella dei "servizi integrativi di ingegneria clinica per la gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali in uso presso le strutture di ingegneria clinica delle aziende sanitarie” volti ad "effettuare controlli, inventari, attività formative e di supporto e fornire anche consulenze per eventuali gare".
Proprio in ragione di ciò, secondo la lex specialis, non avrebbero potuto partecipare alla gara quelle imprese che potessero vantare un'“interesse specifico e diretto e/o indiretto nel settore della vendita e/o del noleggio apparecchiature e sistemi ad uso medico”. Si voleva "scongiurare la possibilità che l’aggiudicatario, essendo anche fornitore di tali apparecchiature, inquinasse l’attività di supporto da fornissi alla stazione appaltante con gli interessi commerciali di cui sia eventualmente portatore".
Secondo il T.A.R., pur essendo comprensibile e legittimo il fine della Stazione appaltante, la clausola del bando non può essere interpretata in senso così estensivo da portare all'esclusione anche delle imprese che, solo sulla carta, potrebbero svolgere quella determinata attività ma, in concreto, non l'hanno mai fatto. Dello stesso avviso non sono i Giudici della "nuova" Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.
Nessuna distinzione, infatti, può farsi "fra lo svolgimento effettivo e concreto dell’attività e lo svolgimento solo potenziale (e di fatto non praticato) di attività astrattamente in contrasto con il disciplinare di gara, tenuto conto che lo stesso disciplinare ha voluto evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e il potenziale conflitto di interessi può essere determinato da attività che in concreto un’impresa può svolgere a seguito dell’iscrizione fatta alla C.C.I.A.".
"Sebbene, come è stato anche di recente chiarito da questo Consiglio di Stato (con la sentenza della Sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2380), l’oggetto sociale e l’attività effettivamente esercitata da un’impresa non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un'attività può ben essere prevista nell'oggetto sociale senza essere poi attivata in concreto. Tuttavia è proprio l’iscrizione dell’impresa in una determinata categoria presso la C.C.I.A che prova la volontà della stessa impresa di esercitare quell’attività per la quale ha chiesto l’iscrizione.
Poiché tutte le attività che risultano dall’iscrizione che una società ha fatto alla C.C.I.A. possono in concreto essere svolte dall’impresa, può quindi accadere che, in relazione all’esercizio (anche potenziale) di una o più di tali attività, non sia possibile, come nella fattispecie, la partecipazione ad una gara per la carenza dei requisiti che la stazione appaltante ha ritenuto di dover richiedere nel bando".
A diversa conclusione non si perverrebbe neanche "facendo riferimento a quella giurisprudenza che ha (correttamente) affermato che le stazioni appaltanti hanno la possibilità di chiedere ai partecipanti ad una gara di comprovare l’effettivo svolgimento in concreto di una certa attività, non ritenendo sufficiente l’astratto riferimento a tale attività contenuto nell’oggetto sociale o anche nell’iscrizione alla C.C.I.A., poiché le esigenze che hanno determinato l’affermazione di tale principio sono del tutto diverse e sono volte a rafforzare la garanzia, per la stazione appaltante, che l’impresa partecipante ad una gara sia effettivamente in grado di effettuare il lavoro o il servizio richiesto anche per aver svolto concretamente in passato tale attività. Nel caso in cui (come nella fattispecie) si vuole invece evitare un possibile conflitto di interessi può avere evidentemente rilievo non solo l’attività concretamente esercitata ma anche l’attività che può essere esercitata in conflitto di interessi".
Tale ferrea limitazione derivante dalla lettura della lex specialis, secondo il Consiglio di Stato, non è lesiva dei principi di concorrenza e massima partecipazione giacchè "la stazione appaltante, nella sua autonomia, può ragionevolmente ritenere di dover scegliere il soggetto che, nell’interesse pubblico, sia in grado di svolgere meglio il servizio richiesto senza condizionamenti dovuti ad altre attività svolte".
Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2011, n. 2390
19:26 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Contratti e Appalti | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: bando, clausole espulsive, concorrenza, partecipazione, ingegneria clinica, produttori |
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