03/02/2012

Il “tempo” non può essere considerato un bene della vita suscettibile di autonomo risarcimento

tempo%20sospeso(1).jpgL’art. 2 bis L. n. 241/1990 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. danno da ritardo. L’azione dell’amministrazione deve essere svolta nel rispetto della tempistica procedimentale giacchè “le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

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