03/02/2012
Il “tempo” non può essere considerato un bene della vita suscettibile di autonomo risarcimento
L’art. 2 bis L. n. 241/1990 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. danno da ritardo. L’azione dell’amministrazione deve essere svolta nel rispetto della tempistica procedimentale giacchè “le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
20:09 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: tempo, bene autonomo, risarcimento, no |
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