27/04/2012

Abilitazione per gli insegnanti: ecco le date dei test. Parte il T.F.A.

images?q=tbn:ANd9GcTh4dMIkrokhwUC0RPZ1u2G5I23eyFd8z-AqCJVLi4z-UEAeHrhE' stato pubblicato in data 23 aprile 2012 il Decreto DIRETTORIALE con il quale sono state rese note le date dei test su tutto il territorio nazionale.

L'ammissione ai TFA si celebrerà tra il 6 e il 31 luglio 2012 presso le sedi Universitarie e i candidati dovranno rispondere a 60 domande a risposta multipla. Solo chi otterrà il punteggio minimo di 21/30 verrà ammesso alla prova scritta.

Si tratta di una delle ultime trovate, quanto meno di dubbia costituzionalità, dell'ex Dicastero Gelmini per diminuire il numero degli insegnanti da abilitare ed abbondonare nel limbo della III Fascia, sempre più precari.

A chi scrive sembra impensabile che docenti con decenni di supplenze che hanno promosso e bocciato anche studenti della nostra generazione, siano obbligati a superare un test a risposta multipla, una prova scritta e una orale al solo fine di intraprendere un percorso abilitante cui la Costituzione consente di accedere sulla base del solo titolo di laurea.

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La mobilità va sempre attivata prima dell'indizione del pubblico concorso

images?q=tbn:ANd9GcSW1WDRVtGBVTStg_8cLvQ0Jpt7RAfyyn7qYB9h49MzL7e8sxgZIl T.A.R. Palermo ribadisce un principio largamente maggioritario nella giurisprudenza più recente e secondo cui la mobilità va sempre attivata con precedenza rispetto al pubblico concorso.

Interessante il parallellismo rispetto ai principi dell’A.P. n. 14/2011 che, pure "se resa in materia affine ma non identica a quella qui in contestazione (il rapporto fra l’attivazione di nuove procedure concorsuali e l’utilizzazione di precedenti graduatorie), ha espresso princìpi di diritto che sul piano interpretativo confermano la recessività del ricorso a nuove procedure di assunzione rispetto ad una razionale utilizzazione delle risorse esistenti, ed ha in particolare affermato che “Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi “estrema”, secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo”.

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Pubblico impiego e giurisdizione: è del G.A. se si impugna il bando illegittimo per non aver attivato la mobilità

images?q=tbn:ANd9GcS4OwfJPpoYDGh8z8PG0w1x1uuBhaV0wNmGwYj_zo60f8oS0keCHwIl T.A.R. Palermo, con decisione di merito già anticipata in fase cautelare e, sul punto, confermata dal C.G.A., ha chiarito che in ipotesi di controversia che "investe gli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso", ove "la contestazione concerne l'esercizio del potere dell'Amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo", la tutela "spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, t.u. 30 marzo 2001 n. 165 (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4072)".

Di diverso avviso, invece, la Sez. di Catania del T.A.R. Sicilia che, in ipotesi identica, aveva devoluto al G.O. la giurisdizione (Sez. II, n. 992/11).

Secondo il T.A.R. Palermo, tale posizione "tralascia di considerare che la scelta fra le modalità di copertura dei posti vacanti (indizione del concorso, o procedura di mobilità) non attiene alla “gestione dei rapporti di lavoro assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (come ritenuto dalla citata sentenza), ma al profilo, squisitamente pubblicistico, della organizzazione dei pubblici uffici (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 14/2011)".

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20/04/2012

Giudizio di ottemperanza: in caso di condanna gli atti vanno dritti alla Corte dei Conti

corte-dei-conti1.jpgFunzionari e dipendenti pubblici l'era del passaggio infinito di carte da ufficio a ufficio senza ottemperare a sentenze, provvedimenti e decreti ingiuntivi sembra finito.

I nuovi commi di cui all'art. 2 della L.n. 241/90, come introdotti dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, sembrano infatti aver fatto immediata breccia tanto da trovare applicazione addirittura estensiva.

Si ricorderà, infatti, che il comma 8 dell'art. 2 della L.n. 241/90, prevede ora che "la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti".

"La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".

Sempre più spesso, sulla base di tali indicazioni, anche nei giudizi di ottemperanza, si assiste all'invio degli atti alla Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Queata la formula che, da ultimo, è stata adottata dal T.A.R. Catania.

"Dopo l’espletamento dell’incarico, il Commissario invierà una relazione dettagliata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall’inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario ad acta)".

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 983

Avv. Santi Delia

01/04/2012

E' del G.A. la giurisdizione in materia di provvedimenti amministrativi di gestione delle graduatorie scolastiche

images?q=tbn:ANd9GcRohVZpDC2_fIfK4IMgpZwCiqT0ILfyf5Ya3Y-mYuJtBasAafMMDue insegnanti avevano proposto ricorso al T.A.R. del Lazio impugnando il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, recante le modalità di presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo o istituto per l’anno scolastico 2011-2012, nella parte in cui preclude ai ricorrenti l’accesso nelle stesse graduatorie. Nessuna impugnazione, invece, era rivolta nei confronti della grauduatorie.

Secondo il T.A.R. Lazio il G.A. non avrebbe giurisdizione sulla base della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 luglio 2011, n. 11, che ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in base alla considerazione della natura dell’attività esercitata dalla pubblica amministrazione nella conformazione delle graduatorie, conseguente all’accertamento di diritti di docenti già iscritti e con effetto sull’ordine dell’assunzione in servizio.

Più in particolare appare decisivo ai Giudici della Sez. III bis, che "la questione sottoposta …. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni …. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale….”“Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico ….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo…”.

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31/03/2012

Concorsi interni con passaggio di qualifica all'interno della stessa area: la giurisdizione è del G.O....ma non in tutta Italia

images?q=tbn:ANd9GcTqVQJo2GIWz6UxmYzgXVN95hlLOS-zoABG2pu8YfeBQvbqJ-bD8BjDKmQaAAI principi di cui alla sentenza in commento sono, invero, oramai abbastanza noti. Nella specie trattavasi di concorso riguardante una progressione esclusivamente interna ad una area funzionale per la quale deve riconoscersi la giurisdizione del Giudice ordinario.

Stante la evidente e pacifica posizione della giurisprudenza il T.A.R. "fa" sentenza breve dedicando appena pochi versi alla questione.

"Considerato che si tratta di un concorso interno riguardante la progressione verso una qualifica superiore nell’ambito della medesima area funzionale;

Viste le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.12764 del 25.5.2010 e n. 5458 del 6.3.2009 che hanno stabilito che “sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario nelle controversie relative a concorsi interni riguardanti la progressione verso una qualifica superiore appartenente all’ambito della stessa area”;

Ritenuto che nella fattispecie per cui è causa, concernente proprio un concorso interno per progressione di carriera nell’ambito di una medesima area, la giurisdizione appartenga al Autorità Giudiziaria Ordinaria, e che pertanto - in considerazione del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo - il ricorso debba essere dichiarato inammissibile".

Pur quando di certezze ve ne sono a bizzeffe....in Italia non v'è da stare sereni.

Il Tribunale del Lavoro di Palermo, infatti, in fattispecie analoga, ha ritenuto che sussista la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

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30/03/2012

Nelle commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile possono trovare ingresso anche gli psicologi.

psicologo.jpgÈ questo il principio espresso dal T.A.R. Lazio con la sentenza in commento, pronunciata a seguito di un ricorso presentato dall’ordine degli psicologi della Regione Puglia, che ha impugnato il diniego espresso dal dirigente della locale A.S.L. sulla richiesta di partecipazione degli psicologi alle commissioni di cui alla L. n. 104/1992.

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11/03/2012

Funzioni di Giudice Onorario: il ritardo nel deposito di sentenze e ordinanze non è giustificato dal crescente volume dell'attività professionale privata

images?q=tbn:ANd9GcQJ0A341TB4vO6pMp47Iu58s1Gqknz0kMzsq8F0PfZVkmmPbriX-gIl ricorrente era stato destituito dall'incarico di G.O.T. "in quanto ripetutamente depositava con gravissimo ritardo (dell'ordine talora di svariate centinaia di giorni) sentenze e ordinanze, perseverando nel ritardo anche dopo le reiterate sollecitazioni del Presidente del Tribunale ed adducendo a giustificazione “l'intensificarsi della mia attività di libero professionista ... nonché i relativi miei concomitanti, frequenti e improcrastinabili, impegni di lavoro fuori dal distretto della Corte D'appello di competenza”.

Secondo il T.A.R. il provvedimento impugnato è legittimo anche se, frattanto, egli aveva esaurito tutto l’arretrato.

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05/03/2012

Applicazioni dell’azione di condanna pubblicistica in materia di lavoro pubblico

GUARDIA-DI-FINANZA-55.jpgNel previgente sistema l’azione di mero annullamento si rivelava spesso inidonea a garantire un’adeguata forma di tutela quando la posizione giuridica soggettiva in gioco fosse di interesse legittimo pretensivo, poiché il riesercizio del potere in forma sostanzialmente libera da parte dell’amministrazione, a  seguito dell’annullamento del provvedimento impugnato, non sempre conduceva al risultato agognato dal ricorrente.

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28/02/2012

Violazione del principio dell'anonimato ed effetti sulla validità del procedimento di concorso

images?q=tbn:ANd9GcTRfsMeFgrfpBnflQSq4mPElIaHB88ju6GpLja3Dn2dvwwKfW3YQuali gli effetti della conclamata violazione del principio dell'anonimato in una procedura concorsuale? Annullamento dell'intero concorso o ammissione dei ricorrenti?

Il T.A.R. Palermo "dopo attenta riflessione, ritiene di aderire all’orientamento espresso con la sentenza del TAR Toscana n. 1105 del 27 giugno 2011, alle cui estese motivazioni, per ovvie ragioni di sintesi, si rinvia, nella quale è stata ritenuta impraticabile la soluzione dell’annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, “per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria)”.

"Ne deriva che la soluzione più congrua, in un’ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell’ammissione in soprannumero, dovendosi condividere l’affermazione fatta nella surrichiamata sentenza, secondo la quale, pur essendo vero che “a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi”.

Il ricorso va dunque accolto nei termini indicati, facendo obbligo all'Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all’ammissione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso di laurea di cui si controverte.

Ma come è stato acclarato in quel caso la violazione dell'anonimato?

Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della sola Università resistente e compensate nei confronti del Ministero dell'istruzione università e ricerca e dei controinteressati.

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