13/05/2012
Costituzione degli organi consultivi dei Comuni: la giurisdizione è del G.A.
Secondo il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, in ipotesi di impugnativa riguardante un organo consultivo del Comune "sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la Consulta giovanile è un organo consultivo del Consiglio comunale, che ne approva anche lo statuto, e, in ogni caso, gli atti impugnati riguardano non già lo svolgimento della vita associativa, quanto la fase di costituzione della stessa Consulta".
Il T.A.R., in particolare, in riferimento a quest’ultimo profilo, evidenzia che "possono analogicamente richiamarsi le argomentazioni svolte dall’Adunanza Plenaria, che nella decisione n. 10/11 ha affermato “la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima” anche perché “nel caso della costituzione di una società vengono in evidenza aspetti organizzatori, essendo evidente l’incidenza della relativa scelta sulla struttura dell’ente”.
10:10 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Enti locali, Giudizio Elettorale, Procedimento Amministrativo, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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08/05/2012
Il processo amministrativo e il cruccio della sinteticità
L'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo stabilisce un principio che sembra divenire sempre più importante. "2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica".
Della questione c'eravamo già occupati appena qualche mese fa.
Oggi apprendiamo, dal sito istituzionale della giustizia amministrativa, di una "nota predisposta per i giudici della Terza Sezione del Consiglio di Stato dal Presidente, P.G. Lignani, Appunti per la redazione dei testi, in corso di pubblicazione sul sito dell'ufficio studi del Consiglio di Stato", con la quale sono stati stilità importanti suggerimenti per la redazione e la leggibilità degli atti.
Eccone lo stralcio che abbiamo letto con vivo interesse.
Non smetterò mai di dire, "non si finisce mai di imparare".
17:11 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in opinioni, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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04/05/2012
Plenaria: Si all’efficacia retroattiva dei provvedimenti regionali che determinano il tetto di spesa sanitaria
....., ma tutelando adeguatamente il legittimo affidamento degli operatori.
La quarta adunanza plenaria dell’anno si occupa di un tema che ha generato una mole rilevante di contenzioso fra le strutture sanitarie private accreditate con il S.S.N. e le regioni. La questione riguarda l’efficacia retroattiva dei provvedimenti che in corso d’anno fissano il tetto di spesa sanitaria sostenibile, andando quindi a riguardare anche le prestazioni già rese dagli operatori.
23:28 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Procedimento Amministrativo, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: tetto dui spesa sanitaria, fissazione, retroattivo, è legittimo, affidamento privati, certezza rapporti giuridici |
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Le colpe dei genitori non ricadono sui figli: ovvero il pericolo di condizionamento mafioso non sussiste solo perché il proprio padre era un pregiudicato
L’informativa prefettizia sulla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione di una compagine sociale, adottata ai sensi dell’art. 10 comma 7, lettera c, del D.P.R. n. 252/1998, non richiede la sussistenza di specifici provvedimenti penali, ma è frutto di una scelta rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.
23:26 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Concorsi pubblici, Contributi comunitari, Legislazione, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: informativa antimafia, motivazione, tipica, padre pregiudicato |
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28/04/2012
Condanna alle spese: l'Avvocatura ne beneficia anche se le difese sono di mera forma
Appena qualche giorno fa, avevamo dato atto della posizione del C.G.A. secondo cui il principio della soccombenza va con sempre più forza applicato. Oggi sottoponiamo all'attenzione dei lettori del weblog la sentenza del T.A.R. Catania con la quale, parte ricorrente soccombente è stata condannata al pagamento delle spese processuale per € 1.500,00 oltre accessori di legge nonostante le stilistiche difese dell'Avvocatura dello Stato.
L’amministrazione, si legge in sentenza, si era dapprima "costituita senza spiegare difese", poi "ha depositato memoria, rinviando ai documentati rilievi svolti dalla istituzione scolastica".
Nonostante ciò, il T.A.R. "condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori, se dovuti, in favore del’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, distrattaria per legge".
Insomma chi perde paga, sempre.
16:44 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Processo Amministrativo, Professione forense | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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L'Amministrazione ha l'obbligo di rispondere al cittadino anche se gli atti cui far riferimento sono sequestrati
L'appaltatore aveva chiesto al Comune la revisione prezzi relativamente al servizio di raccolta e trasporto R.S.U. di cui era stata affidataria, senza tuttavia ottenere alcun riscontro dal medesimo ente locale.
Il Comune predetto si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso adducendo l'impossibilità di potere esitare la predetta istanza, in quanto "a seguito di indagini operate dalla locale Guardia di Finanza, su delega della procura della Repubblica", quest'ultimo ha "visto sequestrati tutti gli atti attinenti all'appalto".
Secondo il T.A.R. tale, pur plausibile, motivazione non appare determinante, in quanto era ed è preciso obbligo dell'Amministrazione, nell'osservanza dei principi di efficienza, trasparenza e buon andamento di cui alla L. n. 241/1990, procurarsi la necessaria documentazione (in copia) e quindi provvedere formalmente, in senso positivo o negativo, sull'istanza di che trattasi.
La circostanza del sequestro della documentazione da parte della P.G. non sembra possa precludere agli Uffici di utilizzare le eventuali copie di essa, o comunque di attivarsi per chiedere tali copie all'Ufficio giudiziario che in atto li abbia in custodia".
Per queste ragioni "va dichiarato l’obbligo dell’Amm.ne comunale di provvedere, positivamente o negativamente, sull'istanza della ricorrente".
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 23 aprile 2012, n. 1087
16:29 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Contratti e Appalti, Procedimento Amministrativo, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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Affidamento incarico di progettazione e giurisdizione: se è diretto e senza gara è del G.O.
L’incarico ai due ricorrenti non era stato preceduto da alcuna procedura selettiva ma era stato affidato in conseguenza del già sussistente rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Successivamente, dopo diversi anni e nonostante la stessa amministrazione ne avesse ritenuto conforme l'operato alle proprie esigenze e direttive, l'incarico viene revocato in autotutela per incompetenza dell'organo originariamente deliberante l'affidamento.
Proprio avverso tale ultimo atto insorgono i progettisti.
Ciò posto, secondo il T.A.R. Catania, "è pacifico che per l’atto impugnato, quale contrarius actus posto in autotutela, occorre aver riguardo alla giurisdizione relativa al provvedimento originario di affidamento dell’incarico".
"Come condivisibilmente già da tempo sostenuto dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 2006, n. 7089), in tema di affidamento diretto e "fiduciario" di incarichi di progettazione al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria <<il corretto esercizio, da parte dell'Amministrazione, della potestà di scelta di un professionista cui affidare un incarico costituisce, per tutti coloro che abbiano fatto domanda ed aspirino al conferimento, oggetto di una posizione di interesse legittimo azionabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., V, 3 febbraio 1999, n. 112).
La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, conclude la citata decisione del Giudice di seconde cure, ove <<il conferimento dell'incarico professionale di progettazione, seppur di natura "fiduciaria", non sia stato operato dall'Amministrazione nell'esercizio di una attività di mero diritto privato, bensì di un'attività adeguatamente pubblicizzata e "procedimentalizzata">>".
Al contrario, come nel caso sottoposto alla delibazione del T.A.R., in ipotesi di affidamento diretto e non procedimentalizzato a mezzo di pubblica evidenza, la giurisdizione è del G.O.
16:18 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Concorsi pubblici, Contratti e Appalti, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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27/04/2012
La mobilità va sempre attivata prima dell'indizione del pubblico concorso
Il T.A.R. Palermo ribadisce un principio largamente maggioritario nella giurisprudenza più recente e secondo cui la mobilità va sempre attivata con precedenza rispetto al pubblico concorso.
Interessante il parallellismo rispetto ai principi dell’A.P. n. 14/2011 che, pure "se resa in materia affine ma non identica a quella qui in contestazione (il rapporto fra l’attivazione di nuove procedure concorsuali e l’utilizzazione di precedenti graduatorie), ha espresso princìpi di diritto che sul piano interpretativo confermano la recessività del ricorso a nuove procedure di assunzione rispetto ad una razionale utilizzazione delle risorse esistenti, ed ha in particolare affermato che “Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi “estrema”, secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo”.
10:43 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Diritto del Lavoro, Legislazione, Processo Amministrativo, Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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Pubblico impiego e giurisdizione: è del G.A. se si impugna il bando illegittimo per non aver attivato la mobilità
Il T.A.R. Palermo, con decisione di merito già anticipata in fase cautelare e, sul punto, confermata dal C.G.A., ha chiarito che in ipotesi di controversia che "investe gli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso", ove "la contestazione concerne l'esercizio del potere dell'Amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo", la tutela "spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, t.u. 30 marzo 2001 n. 165 (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4072)".
Di diverso avviso, invece, la Sez. di Catania del T.A.R. Sicilia che, in ipotesi identica, aveva devoluto al G.O. la giurisdizione (Sez. II, n. 992/11).
Secondo il T.A.R. Palermo, tale posizione "tralascia di considerare che la scelta fra le modalità di copertura dei posti vacanti (indizione del concorso, o procedura di mobilità) non attiene alla “gestione dei rapporti di lavoro assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (come ritenuto dalla citata sentenza), ma al profilo, squisitamente pubblicistico, della organizzazione dei pubblici uffici (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 14/2011)".
Svolta epocale: chi perde paga...sempre. La rivoluzione porta la firma del C.G.A.
Nei giudizi cui sia applicabile la novella operata dalla legge n. 69/2009 (cioè “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, ossia a partire dal 4 luglio 2009), le spese del giudizio non potranno essere compensate tra le parti, se non che:
1) nei casi di soccombenza reciproca (e, devesi ritenere, nei limiti di tale reciproca soccombenza);
2) ove concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, ma solo a condizione che esse siano esplicitamente indicate nella motivazione.
"Nel resto dei casi si applica il criterio della soccombenza. Sempre. Ed anzi devono aversi a mente tali criteri.
a) Non può più ammettersi la pseudo-motivazione, tautologica, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la compensazione, sicché non basterà reiterare formule tradizionalmente utilizzate, sostituendo magari la dizione “giusti motivi” con “gravi ed eccezionali ragioni”;
b) l’indicazione di quali queste siano deve essere esplicitata;
c) tale esplicitazione, affinché abbia senso, postula la possibilità di un controllo – esteso anche al merito del relativo apprezzamento sulla gravità ed eccezionalità – del giudice amministrativo di appello".
La domanda è: quanto ci costerà agire e resistere per la tutela dei nostri diritti?
00:20 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Legislazione, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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