13/05/2012

Costituzione degli organi consultivi dei Comuni: la giurisdizione è del G.A.

images?q=tbn:ANd9GcSqxd-hMhZg9GAXjp9hw8PrWsCInZcYIUmG3tW_d6G8Rx5mTqPr-gSecondo il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, in ipotesi di impugnativa riguardante un organo consultivo del Comune "sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la Consulta giovanile è un organo consultivo del Consiglio comunale, che ne approva anche lo statuto, e, in ogni caso, gli atti impugnati riguardano non già lo svolgimento della vita associativa, quanto la fase di costituzione della stessa Consulta".

Il T.A.R., in particolare, in riferimento a quest’ultimo profilo, evidenzia che "possono analogicamente richiamarsi le argomentazioni svolte dall’Adunanza Plenaria, che nella decisione n. 10/11 ha affermato “la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima” anche perché “nel caso della costituzione di una società vengono in evidenza aspetti organizzatori, essendo evidente l’incidenza della relativa scelta sulla struttura dell’ente”.

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04/05/2012

Plenaria: Si all’efficacia retroattiva dei provvedimenti regionali che determinano il tetto di spesa sanitaria

SANITA-RID.jpg....., ma tutelando adeguatamente il legittimo affidamento degli operatori.

La quarta adunanza plenaria dell’anno si occupa di un tema che ha generato una mole rilevante di contenzioso fra le strutture sanitarie private accreditate con il S.S.N. e le regioni. La questione riguarda l’efficacia retroattiva dei provvedimenti che in corso d’anno fissano il tetto di spesa sanitaria sostenibile, andando quindi a riguardare anche le prestazioni già rese dagli operatori.

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28/04/2012

L'Amministrazione ha l'obbligo di rispondere al cittadino anche se gli atti cui far riferimento sono sequestrati

images?q=tbn:ANd9GcR3gq-c3YTccMKzRVZAQnF_AjLS5ULMiL03WnBVyk9zyRbhCL6fBQL'appaltatore aveva chiesto al Comune la revisione prezzi relativamente al servizio di raccolta e trasporto R.S.U. di cui era stata affidataria, senza tuttavia ottenere alcun riscontro dal medesimo ente locale.

Il Comune predetto si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso adducendo l'impossibilità di potere esitare la predetta istanza, in quanto "a seguito di indagini operate dalla locale Guardia di Finanza, su delega della procura della Repubblica", quest'ultimo ha "visto sequestrati tutti gli atti attinenti all'appalto".

Secondo il T.A.R. tale, pur plausibile, motivazione non appare determinante, in quanto era ed è preciso obbligo dell'Amministrazione, nell'osservanza dei principi di efficienza, trasparenza e buon andamento di cui alla L. n. 241/1990, procurarsi la necessaria documentazione (in copia) e quindi provvedere formalmente, in senso positivo o negativo, sull'istanza di che trattasi.

La circostanza del sequestro della documentazione da parte della P.G. non sembra possa precludere agli Uffici di utilizzare le eventuali copie di essa, o comunque di attivarsi per chiedere tali copie all'Ufficio giudiziario che in atto li abbia in custodia".

Per queste ragioni "va dichiarato l’obbligo dell’Amm.ne comunale di provvedere, positivamente o negativamente, sull'istanza della ricorrente".

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 23 aprile 2012, n. 1087

Avv. Santi Delia

 

 

20/04/2012

Giudizio di ottemperanza: in caso di condanna gli atti vanno dritti alla Corte dei Conti

corte-dei-conti1.jpgFunzionari e dipendenti pubblici l'era del passaggio infinito di carte da ufficio a ufficio senza ottemperare a sentenze, provvedimenti e decreti ingiuntivi sembra finito.

I nuovi commi di cui all'art. 2 della L.n. 241/90, come introdotti dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, sembrano infatti aver fatto immediata breccia tanto da trovare applicazione addirittura estensiva.

Si ricorderà, infatti, che il comma 8 dell'art. 2 della L.n. 241/90, prevede ora che "la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti".

"La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".

Sempre più spesso, sulla base di tali indicazioni, anche nei giudizi di ottemperanza, si assiste all'invio degli atti alla Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Queata la formula che, da ultimo, è stata adottata dal T.A.R. Catania.

"Dopo l’espletamento dell’incarico, il Commissario invierà una relazione dettagliata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall’inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario ad acta)".

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 983

Avv. Santi Delia

15/04/2012

La revoca della patente al sorvegliato speciale non necessita di un’apposita motivazione

rinnovo-patente.gifimg166.jpgL’art. 120 D.lgs n. 285/1992 disciplina i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, escludendo che la patente possa essere conseguita da chi sia sottoposto, tra l’altro, alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, con la precisazione, al comma secondo, che, qualora tale condizione soggettiva sopravvenga dopo il rilascio della patente, l’amministrazione provvede alla revoca.

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08/04/2012

Assegnazione di "prima" sede ai militari: nessun obbligo di motivazione da parte dell'Esercito se si viene "spediti" al Nord

Militari.jpgL'Amministrazione militare non ha nessun obbligo partecipativo nei confronti dei propri militari nell'ambito dei procedimenti di assegnazione delle sedi prescelte.

Secondo il T.A.R. Palermo, "per consolidata e prevalente giurisprudenza, la qualificazione del provvedimento di trasferimento del personale militare come “ordine” esclude l’applicazione della l. n. 241/90; e, come tale, non soggiace né all’obbligo motivazionale, né ai principi partecipativi, sicché l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una rilevanza di mero fatto (ex plurimis: Cons. St., III, 8 gennaio 2010, n. 3942; IV, 31 dicembre 2007, n. 6817; 22 febbraio 2006, n. 807)".

"L’obbligo di motivazione risulta ulteriormente attenuato, nelle ipotesi – in cui va inquadrato il caso di specie – in cui l’amministrazione abbia preventivamente stabilito criteri per l’assegnazione del personale, destinatario di movimenti collettivi, in relazione al soddisfacimento delle particolari esigenze di servizio".

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez.i, 4 aprile 2012, n. 718

11/03/2012

Vittime del terrorismo e revoca dei benefici: la giurisdizione è del G.O.

images?q=tbn:ANd9GcQmB9FxVk8up4doxVFRAtmAsmhc_ImE-9Bsp8Bin0J7yxYBBz2EAnche in ipotesi di annullamento in autotutela di un provvedimento di riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata, la giurisdizione è del giudice ordinario.

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08/03/2012

Illegittima la previsione del bando di concorso che dia soli 3 giorni ai concorrenti per presentare la domanda di partecipazione

risultato3giorni.jpgSe è vero che, in generale, all’Amministrazione è riconosciuto il potere discrezionale di prevedere in un bando di gara e/o di concorso requisiti e/o prescrizioni ulteriori rispetto quelli previsti dalla legge, è anche vero, però, che, per orientamento pacifico, al giudice amministrativo è riconosciuto anche il potere di sindacarne la legittimità, avendo presente, come parametro di legittimità, la ragionevolezza, pertinenza e congruità della specifica previsione introdotta.

Sotto tale profilo, non può sottacersi che il bando, nella parte in cui ha prescritto un termine perentorio di soli tre giorni, peraltro decorrente dalla sua pubblicazione sul sito internet dell’Università, entro il quale peraltro il plico doveva persino “pervenire”, anziché essere spedito, appare illegittimo, sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della violazione del principio di uguaglianza, per disparità di trattamento.

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26/02/2012

La comunicazione dell’avvio del procedimento può essere omessa solo in presenza di una giustificata esigenza di celerità

images?q=tbn:ANd9GcQ2GcQPdNcFeYZkCOGDWVvR9QBVLQu80IvB5iNlwPWWV6RKz4p31QIl caso. Il ricorrente impugna sia il decreto con il quale la prefettura gli vieta di detenere qualsiasi arma, sia il decreto di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e uso caccia eccependo, tra i vari motivi, la violazione dell’art. 7 L. 241/90, ovvero l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

La decisione. Il Tar reggino pur condividendo l’orientamento secondo il quale “il provvedimento recante il divieto di detenzione di armi, disposto nei confronti di soggetto ritenuto capace di abusare delle stesse, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, attesa l'urgenza per l'amministrazione di provvedere ad eliminare un'accertata situazione di pericolo”, dichiara l’illegittimità dei decreti ed accoglie il ricorso.

In particolare, il Collegio sostiene che nel caso de quo manchi uno specifico evento rilevatore di una situazione di pericolo, tale da giustificare l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Tar precisa che le diverse posizioni assunte nel tempo dall’Amministrazione circa il rilascio delle licenze di porto d’armi che hanno riguardato il ricorrente “rendono logicamente necessario un pieno approfondimento istruttorio, che avrebbe potuto e dovuto essere effettuato dall’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento impugnato, se fosse stato dato all’interessato avviso dell’avvio del procedimento”.

 

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 9 febbraio 2012, n. 142

 

Dott.ssa Ramona Arena

08/02/2012

Scorrimento delle graduatorie di concorso: obbligatorio anche in ipotesi di scelta discrezionale attingendo dalla terna

images?q=tbn:ANd9GcQ9Tw2rTCuroPFm1ZkYM0qDUASwAgMUG2vzhnRHmtT1K4rnMKH0ZAll ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore di una struttura complessa e, all'esito della stessa, risultava collocato nella terna di idonei tra i quali il Direttore generale avrebbe dovuto effettuare la scelta ai sensi dell’art.15 citato e dell’art.10, comma 1, l.r. Puglia n. 25/2006.

Il prescelto, tuttavia, non prendeva servizio né sottoscriveva il contratto lasciando il posto vacante.

La procedura concorsuale, a questo punto, deve ritenersi ormai conclusa per effetto della predetta designazione o uno dei due idonei può aspirare al posto vacante?

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