04/05/2012
Il pareggio di bilancio diventa principio costituzionale
Con la Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n.1 viene introdotto nel nostro ordinamento il principio del pareggio di bilancio. La predetta legge interviene principalmente sull’art. 81, completamente novellato, nel cui copro viene inserito un nuovo primo comma che sancisce “l’equilibrio fra le entrate e le spese tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico” e consente, al secondo comma, il ricorso all’indebitamento solo “al verificarsi di eventi eccezionali” e sempre tenendo in considerazione “le fasi del ciclo economico”.
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| Tag: parggio di bilancio, principio costituzionale, equlibrio entrate spese, enti locali, unione europea, 81 costituzione |
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Le colpe dei genitori non ricadono sui figli: ovvero il pericolo di condizionamento mafioso non sussiste solo perché il proprio padre era un pregiudicato
L’informativa prefettizia sulla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione di una compagine sociale, adottata ai sensi dell’art. 10 comma 7, lettera c, del D.P.R. n. 252/1998, non richiede la sussistenza di specifici provvedimenti penali, ma è frutto di una scelta rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.
23:26 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Concorsi pubblici, Contributi comunitari, Legislazione, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: informativa antimafia, motivazione, tipica, padre pregiudicato |
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28/04/2012
Concorso straordinario farmacisti: tempi e modi di una rivoluzione
Il numero delle autorizzazioni, esordisce l'art. 11 del c.d. Decreto Legge "Cresci Italia", è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Sulla base di tale dato, i Comuni avranno l'onere di verificare le proprie sedi ed "identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio" ed inviarlo alla Regione al fine di bandire i concorsi.
E ciò entro il 24 aprile 2012 ("entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto").
Le Regioni, a loro volta, entro il 24 giugno 2012, dovranno bandire il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle vacanti.
12:40 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Legislazione | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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Sprechi del SSN: con il "Cresci Italia" arriva il farmaco monodose
Con l'evidente fine di porre un freno alla spesa pubblica sanitaria, il Governo ha inserito nella Legge di conversione (L. 24 marzo 2012, n. 27, in G.U. 24 marzo 2012) del c.d. Decreto "Cresci Italia", importanti obblighi gravanti tanto sul medico che esegue la prescrizione, quanto sul farmacista che vende il prodotto.
Così come già accade in altri Paesi europei (tra gli altri in Inghilterra), inoltre, "al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione".
12:07 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Legislazione | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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27/04/2012
La mobilità va sempre attivata prima dell'indizione del pubblico concorso
Il T.A.R. Palermo ribadisce un principio largamente maggioritario nella giurisprudenza più recente e secondo cui la mobilità va sempre attivata con precedenza rispetto al pubblico concorso.
Interessante il parallellismo rispetto ai principi dell’A.P. n. 14/2011 che, pure "se resa in materia affine ma non identica a quella qui in contestazione (il rapporto fra l’attivazione di nuove procedure concorsuali e l’utilizzazione di precedenti graduatorie), ha espresso princìpi di diritto che sul piano interpretativo confermano la recessività del ricorso a nuove procedure di assunzione rispetto ad una razionale utilizzazione delle risorse esistenti, ed ha in particolare affermato che “Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi “estrema”, secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo”.
10:43 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Diritto del Lavoro, Legislazione, Processo Amministrativo, Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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Svolta epocale: chi perde paga...sempre. La rivoluzione porta la firma del C.G.A.
Nei giudizi cui sia applicabile la novella operata dalla legge n. 69/2009 (cioè “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, ossia a partire dal 4 luglio 2009), le spese del giudizio non potranno essere compensate tra le parti, se non che:
1) nei casi di soccombenza reciproca (e, devesi ritenere, nei limiti di tale reciproca soccombenza);
2) ove concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, ma solo a condizione che esse siano esplicitamente indicate nella motivazione.
"Nel resto dei casi si applica il criterio della soccombenza. Sempre. Ed anzi devono aversi a mente tali criteri.
a) Non può più ammettersi la pseudo-motivazione, tautologica, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la compensazione, sicché non basterà reiterare formule tradizionalmente utilizzate, sostituendo magari la dizione “giusti motivi” con “gravi ed eccezionali ragioni”;
b) l’indicazione di quali queste siano deve essere esplicitata;
c) tale esplicitazione, affinché abbia senso, postula la possibilità di un controllo – esteso anche al merito del relativo apprezzamento sulla gravità ed eccezionalità – del giudice amministrativo di appello".
La domanda è: quanto ci costerà agire e resistere per la tutela dei nostri diritti?
00:20 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Legislazione, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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08/04/2012
INPS-INPDAP: nessuna interruzione del giudizio
Secondo il T.A.R. Palermo la fusione tra I.N.P.D.A.P. e INPS non determina l’interruzione del processo, anche nell’ipotesi in cui si dovesse ravvisare una causa di estinzione dell’ente.
Invero sul punto la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel senso che il rinvio alle disposizioni del c.p.c., in ordine alla interruzione del processo, valgono esclusivamente per le parti private e non per le amministrazioni o gli enti pubblici (C. Stato, sez. V, 07-09-2009, n. 5238; 15.7.2010 n. 4553; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 320/2012; Catania, sez. II, 8 marzo 2010 n. 480).
Per il principio di continuità delle funzioni pubbliche, non sembra che possa configurarsi alcun evento, relativo ad un ente pubblico, assimilabile alla morte di un soggetto (come peraltro confermano i principi in materia di successione ex lege o comunque necessaria tra enti pubblici).
17:33 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Legislazione, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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01/04/2012
E' del G.A. la giurisdizione in materia di provvedimenti amministrativi di gestione delle graduatorie scolastiche
Due insegnanti avevano proposto ricorso al T.A.R. del Lazio impugnando il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, recante le modalità di presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo o istituto per l’anno scolastico 2011-2012, nella parte in cui preclude ai ricorrenti l’accesso nelle stesse graduatorie. Nessuna impugnazione, invece, era rivolta nei confronti della grauduatorie.
Secondo il T.A.R. Lazio il G.A. non avrebbe giurisdizione sulla base della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 luglio 2011, n. 11, che ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in base alla considerazione della natura dell’attività esercitata dalla pubblica amministrazione nella conformazione delle graduatorie, conseguente all’accertamento di diritti di docenti già iscritti e con effetto sull’ordine dell’assunzione in servizio.
Più in particolare appare decisivo ai Giudici della Sez. III bis, che "la questione sottoposta …. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni …. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale….”“Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico ….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo…”.
23:39 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Diritto del Lavoro, Diritto scolastico, Legislazione, Processo Amministrativo, Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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25/03/2012
E' Legge il D.L. Liberalizzazioni: resistono il preventivo e l'abrogazione delle tariffe. Rimborso spese ai praticanti.
L'abrogazione delle tariffe è legge. Restano in vigore, per altri 120 giorni, le vecchie tariffe con riguardo alle liquidazioni giudiziali. Entro tale termine verrà adottato un nuovo D.M. che stabilià i parametri su cui verrà basata la liquidazione delle spese giudiziali.
Tutti gli avvocati, prima di ricevere l'incarico, da oggi, dovranno "rendere noto al cliente il grado di complessita' dello stesso, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale".
Ai praticanti è riconosciuto, dopo i primi 6 mesi, un rimborso spese concordato forfettariamente.
Ecco il testo completo della norma.
20:18 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Legislazione, Professione forense | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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29/02/2012
La sinteticità degli atti processuali nel processo amministrativo
Il Presidente del Consiglio di Stato, con Sua nota 20 dicembre 2010, aveva richiamato l'attenzione degli operatori del diritto sulla sinteticità degli atti processuali.
"Sin dall'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo", si legge nella nota, "ho sollecitato il personale di magistratura ad un doveroso e puntuale rispetto di tale disposizione. Peraltro, affinché lo scopo che persegue -la riduzione dei tempi di definizione delle controversie -possa trovare concreta attuazione è necessario che anche il Foro contribuisca a tale obiettivo, depositando ricorsi e, in genere, scritti difensivi in un numero contenuto di pagine, che potrebbero essere quantificate, al massimo, in 20-25".
Dopo circa 18 mesi dall'entrata in vigore del Codice le pagine si dimezzano.
Con deliberazione 15 settembre 2011, infatti, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha approvato le “Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 de1 2011”, chiarendo come, "per i ricorsi futuri" gli atti difensivi non possano superare le 10 pagine.
Quando iniziai la pratica forense i miei Maestri mi dissero che, nel processo amministrativo, soprattutto in sede di merito, si "discuteva" tendenzialmente poco essendo "tutto" scritto e documentale. Tra le mie poche doti non vi è la sinteticità e, almeno all'inizio, ciò era tollerato.
Oggi, in sole 10 pagine e con, a questo punto deduciamo, pochissimi documenti depositati, che ne sarà del processo amministrativo? Scriveremo atti sulla base di formulari?
D'altra parte, innanzi alla CEDU, è ritenuto "eccezionale" il caso "in cui il ricorso ecceda le 10 pagine (allegati esclusi)" ed in tale ipotesi "il ricorrente dovrà contestualmente presentare un breve riassunto dello stesso". E' questo ciò che accadrà?
Frattanto provo a capire come imparare ad essere più sintetico.
00:14 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Legislazione, opinioni, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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