04/05/2012
TAR LAZIO: No alla filiazione delle Università straniere in Italia
L'accesso ai corsi di area sanitaria è sempre più difficile. Il numero programmato è diventato numero chiuso. I test sono spesso insormontabili anche per un medico dalla carriera ventennale. Che si fa, allora, per coronare il sogno di indossare il camice bianco?
Sono sempre più gli studenti che si rivolgono alla via estera e scelgono di vivere in Spagna, Belgio, Romania e Albania.
Tasse, vitto, alloggio e vita da studenti all'estero, tuttavia, non sono certo alla portata di tutte le famiglie Italiane.
Ecco allora che con sempre più frequenza si assiste ad offerte di istruzione da parte di Università estere ma che consentono di svolgere parte dei corsi in Italia.
E' l'ipotesi della c.d. filiazione in Italia di cui alla L. 14 gennaio 1999, n. 14.
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29/01/2012
Trasferimento da Università straniere: nuovo si al ritentro dalla Romania
Uno studente, iscritto al terzo anno dell’Università dell’Ovest “Vasile Goldis” della Romania, facoltà di Medicina Farmacia e Medicina Dentaria, dopo aver sostenuto (presso la predetta Università) le materie relative ai primi tre anni di corso, chiedeva ad una prestigiosa Università italiana il nulla osta per il trasferimento presso la facoltà di Medicina e Chirurgia - corso di laurea in Odontoiatria, propedeutico per l’iscrizione al terzo anno del corso in odontoiatria per l’anno accademico 2011/2012.
Secondo l'Ateneo italiano, tuttavia, non sarebbe consentito ad uno straniero proveniente da un'Università comunitaria di ottenere il trasferimento in Italia giacchè dovrebbe prima superare il test di ammissione.
Di diverso avviso il T.A.R. Catanzaro che ha ammesso il ricorrente a studiare presso l'Ateneo Italiano.
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| Tag: trasferimento romania, estero, medicina odontoiatria, ammissione, rientro in italia |
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24/12/2011
Trasferimento da Università straniere: si al ritentro dalla Romania
Uno studente, iscritto al sesto anno dell’Università dell’Ovest “Vasile Goldis” della Romania, facoltà di Medicina Farmacia e Medicina Dentaria, dopo aver sostenuto (presso la predetta Università) le materie relative ai primi cinque anni di corso, chiedeva ad una prestigiosa Università italiana il nulla osta per il trasferimento presso la facoltà di Medicina e Chirurgia - corso di laurea in Odontoiatria, propedeutico per l’iscrizione al sesto anno del corso in odontoiatria per l’anno accademico 2011/2012.
Secondo l'Ateneo italiano, tuttavia, non sarebbe consentito ad uno straniero proveniente da un'Università comunitaria di ottenere il trasferimento in Italia giacchè dovrebbe prima superare il test di ammissione.
Di diverso avviso il T.A.R. Firenze che ha ammesso il ricorrente a studiare presso l'Ateneo Italiano.
T.A.R. Firenze, Sez. I, 21 dicembre 2011, n. 1251
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25/09/2011
Posti vacanti riservati agli extracomunitari: si all'attribuzione ai comunitari
IL CASO. Come ogni anno, da ormai un decennio, nessun cinese sbarca in uno degli Atenei isolani per studiare Medicina. I non pochi ed ambitissimi posti rimangono liberi e diversi soggetti comunitari chiedono al T.A.R. Catania che gli vengano attribuiti. Quest'anno poi, con l'introduzione del punteggio minimo di 20 punti per entrare in graduatoria, sono, allo stato, ben 23 su 25 i posti rimasti liberi pari ad oltre il 10% dell'intero contingente bandito.
Sarà possibile attribuire tali posti vacanti ai cittadini comunitari che abbiano utilmente partecipato al concorso?
22:49 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Corsi di laurea a numero chiuso, Giurisprudenza C.G.E. | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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15/09/2011
Termini per ricorrere innanzi al G.A. in ipotesi di bando espulsivo: l'intervento che non ti aspetti della C.G.E.
Ci sentiamo ripetere da qualche tempo che, in ipotesi di clausole del bando immediatamente lesive che non consentono neanche la partecipazione alla gara o al concorso, è onere dell'aspirante procedere all'immediata impugnativa pena la decadenza.
La C.G.E. non è completamente daccordo sul principio. Ecco perchè.
00:12 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Giurisprudenza C.G.E., Processo Amministrativo, Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: clausola bando, espulsiva, immediatamente lesiva, impugnazione |
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La C.G.E. riconosce il valore del precariato: il servizio a tempo determinato va computato ai fini dell'anzianità
Il principio è rivoluzionario. In tempo di precariato diffuso rappresenta addirittura una pietra miliare. Può cambiare la storia di tanti precari e tra questi, ci vengono in particolare in mente, i migliaia di supplenti bistrattati qua e la per decenni prima di ottenere "il ruolo".
Secondo la C.G.E. "Qualora per la promozione interna dei dipendenti pubblici di ruolo sia richiesta una certa anzianità, gli Stati membri possono essere tenuti a riconoscere i periodi lavorati in qualità di dipendente pubblico temporaneo", sempre che "ai fini del riconoscimento di tali periodi, le funzioni svolte in qualità di dipendente temporaneo siano paragonabili a quelle svolte da un dipendente di ruolo".
La fonte di tale scelta? La direttiva 1999/701, con la quale si è data attuazione all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso tra le organizzazioni intercategoriali di carattere generale (CES, UNICE, CEEP) al fine di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato. Esso contempla un principio di non discriminazione che vieta di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, a meno che il trattamento differenziato non sia giustificato da ragioni oggettive.
00:09 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Diritto del Lavoro, Diritto scolastico, Giurisprudenza C.G.E. | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: precario, non di ruolo, anzianità, pregressa, riconoscimento |
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10/09/2011
Risarcimento danni nell'ambito di una gara d'appalto: quando l'Amministrazione paga due volte
A volte, per la verità sempre più spesso, capita. Una ditta ottiene la commessa salvo poi subire l'esito giudiziale dell'avversaria peggio di lei classificata di turno. Il T.A.R. accoglie il ricorso di quest'ultima e il C.G.A. non sospende tale sentenza. La commessa, a questo punto, viene strappata all'originaria aggiudicataria e consegnata alla partecipante vittoriosa innanzi al T.A.R. che esegue completamente la fornitura.
Il C.G.A., tuttavia, in sede di merito ribalta tutto ritenendo legittima l'originaria aggiudicazione.
Chi e quanto paga i danni alla prima e legittima aggiudicataria?
Il T.A.R.? Certamente no. La ricorrente in primo grado che con la sua azione ha causato il danno? Neanche Lei. Pagherà sempre e comunque l'Amministrazione. Ci si chiederà, allora, cosa ha fatto di male. Nulla. Ha aggiudicato legittimamente e, innanzi all'ordine del T.A.R. e dopo che il C.G.A. non aveva sospeso la sentenza, affidato la commessa al soggetto indicato dal G.A. Eppure pagherà ancora.
15:54 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Contratti e Appalti, Giurisprudenza C.G.E. | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: risarcimento danni, appalto, cge, contratto, quantum |
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29/07/2011
Nuova stangata per Mediaset. CGE: i contributi per l'acquisto del digitale terrestre sono illegittimi aiuti di Stato
Secondo la C.G.E., le emittenti radiotelevisive che hanno beneficiato indirettamente degli aiuti di Stato, sono tenute a rimborsare le somme corrispondenti ai vantaggi in tal modo ottenuti.
La storia dell'avvento del digitale terrestre. Il passaggio dall'analogico al digitale, avviato in Italia nel 2001, prevedeva che il passaggio al digitale si concludesse entro il 2006. Allo stato, come noto, ciò non è ancora avvenuto e la prossima scadenza è fissata per il 30 novembre 2012.
La storia degli aiuti. Con la legge finanziaria del 2004 (1), l’Italia ha concesso un contributo pubblico di EUR 150 ad ogni utente che acquistasse o noleggiasse un decoder terrestre e non satellitare. Tutti vennero rimborsati sino a 110 milioni di euro. La successiva legge finanziaria del 2005 ha reiterato tale provvedimento nello stesso limite di spesa di EUR 110 milioni, riducendo tuttavia il contributo per ogni singolo decoder digitale a EUR 70.
12:16 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Giurisprudenza C.G.E. | Link permanente | Commenti (1) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: mediaset, aiuti di stato, cge, decodere, digitale terrestre, analogico |
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25/07/2011
Diritto di accesso all'istruttoria di un procedimento curato dalla Commissione europea
La Corte di Giustizia Europea bacchetta la Commissione rea di aver negato l'accesso a taluni documenti interni nell'ambito di una procedura di concentrazione già conclusa. Secondo la C.G.E. la Commissione ha l'obbligo di illustrare le ragioni specifiche secondo cui la divulgazione dei documenti avrebbe gravemente pregiudicato il processo decisionale e la tutela della consulenza legale.
20:13 Scritto da: Manuela Sanchez Dorado in concorrenza, Giurisprudenza C.G.E. | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: diritto accesso, comunita europea, istituzioni europee, commissione |
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14/07/2011
Non si può usare la parola "Cognac" se la bevanda non proviene dall'indicazione geografica tipica
Il regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1) consente la registrazione, come indicazione geografica, del nome di un paese, di una regione o di una località da cui proviene una bevanda alcolica, quando la sua qualità, rinomanza o altre caratteristiche siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
Il regolamento menziona il termine «Cognac» come costitutivo di un’indicazione geografica che designa acquaviti di vino originarie della Francia.
Una società finlandese, ha chiesto in Finlandia la registrazione per bevande alcoliche di due marchi figurativi a forma di etichetta di bottiglia e contenenti le descrizioni di bevande alcoliche in cui figura la menzione «Cognac» e la relativa traduzione finlandese. Le autorità finlandesi hanno accolto la domanda di registrazione. Successivamente, il Bureau national interprofessionnel du Cognac − organizzazione francese che riunisce i produttori di cognac – ha contestato dinanzi ai giudici finlandesi la legittimità di tale registrazione.
17:33 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Giurisprudenza C.G.E. | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: cognac, cge, marchi, concorrenza, pubblicità |
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