13/05/2012
Costituzione degli organi consultivi dei Comuni: la giurisdizione è del G.A.
Secondo il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, in ipotesi di impugnativa riguardante un organo consultivo del Comune "sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la Consulta giovanile è un organo consultivo del Consiglio comunale, che ne approva anche lo statuto, e, in ogni caso, gli atti impugnati riguardano non già lo svolgimento della vita associativa, quanto la fase di costituzione della stessa Consulta".
Il T.A.R., in particolare, in riferimento a quest’ultimo profilo, evidenzia che "possono analogicamente richiamarsi le argomentazioni svolte dall’Adunanza Plenaria, che nella decisione n. 10/11 ha affermato “la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima” anche perché “nel caso della costituzione di una società vengono in evidenza aspetti organizzatori, essendo evidente l’incidenza della relativa scelta sulla struttura dell’ente”.
10:10 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Enti locali, Giudizio Elettorale, Procedimento Amministrativo, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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27/10/2011
L’efficacia ex tunc di una sentenza che esclude una lista elettorale non influisce sul computo del quorum
È questo il principio espresso dal T.A.R. Toscana, con la decisione in esame con la quale i giudici fiorentini hanno precisato quali sono gli effetti prodotti da una sentenza che accerti l’esclusione di una lista elettorale sulle manifestazioni di voto indirizzate proprio nei confronti della lista illegittimamente ammessa.
09:13 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Giudizio Elettorale | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: procedimento elettorale, quorum, esclusione lista, elezioni |
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22/10/2011
Incompatibilità del Sindaco con la carica di Parlamentare
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
Rimangono ancora salvi, invece, i Sindaci che detengono anche la carica di parlamentare siciliano giacchè la relativa questione sollevata dal Tribunale di Catania è stata dichiarata inammissibile "per difetto di pregiudizialità in punto di rilevanza", applicandosi, comunque, alla fattispecie, le norme nazionali.
23:15 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Enti locali, Giudizio Elettorale | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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18/05/2011
Giudizio elettorale: "perentorissimo" il termine di 2 giorni per appellare
Secondo il C.G.A. è irricevibile l'appello proposto il terzo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado a nulla rilevando l'ora di pubblicazione della stessa o la comunicazione da parte della segreteria.
00:38 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Giudizio Elettorale | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: appello, termine, due giorni, deposito |
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10/05/2011
Liste elettorali e computo della popolazione del Comune: valgono sempre i risultati ufficiali dell'ultimo censimento

Il D. Lgs. Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, di “approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana”, all’art. 17, comma 3, tuttora vigente, dispone inequivocabilmente che “la popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento”.
Ove, quindi, l’ultimo censimento effettuato, impone di ritenere che la popolazione da considerare sia superiore a 1.000, la presentazione della lista deve essere accompagnata dal numero di sottoscrittori previsto.
08:57 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Giudizio Elettorale | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: giudizio elettorale, esclusione lista, popolazione censimento |
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01/05/2011
Il TAR Piemonte conferma l'esclusione della lista BUNGA BUNGA - Più Pilo Per Tutti
I presentatori l'avevano chiamata "Lista Bunga Bunga - Più Pilo Per Tutti" ed era tra le 19 liste in competizione per le elezioni amministrative di Torino.
I sottoscrittori, forse per dimostrare ancor di più il legame con il simbolo, "risultavano iscritti all'AlRE di Torino ma residenti nei più svariati Paesi del mondo" e, secondo quanto accertato dalla Commissione, "non sanno sottoscrivere o ne sono impediti" e, nonostante ciò, "in base agli atti prodotti sono tutti comparsi nella stessa data dinanzi all'incaricato degli Affari Consolari dell'Ambasciata d'Italia in Colombia".
02:06 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Giudizio Elettorale | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: bunga bunga, berlusconi, ruby rubacuori, lista, torino esclusione |
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13/04/2011
Se la lista è "civetta" la sanziona l'elettore non il Giudice
Non esiste alcuna norma dell'ordinamento, nazionale o isolano, che vieti la presentazione di liste civetta.
L'inesistenza di una disposizione del genere è dovuta al fatto che la presentazione di una lista è un atto giuridico la cui validità non poggia sulla meritevolezza delle relative motivazioni. Non a caso, gli organi preposti alla verifica dell'ammissibilità di una lista compiono un controllo formale ed estrinseco sulla documentazione di corredo (rispetto dei termini, completezza degli atti e delle modalità previste), ma non sono tenuti a valutare le ragioni che sorreggono la presentazione di una lista e un sindacato psicologico di questo tipo è precluso anche al giudice amministrativo. Diversamente opinando si introdurrebbe, nella materia, un controllo giuridico del tutto arbitrario, poiché, per la sua intrinseca ed elevata discrezionalità, esso si porrebbe sicuramente in contrasto sia con il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito a ogni cittadino, sia con il principio della libertà di scelta dell'elettore sia, più in generale, con l'espressione della sovranità in cui si concreta ogni manifestazione di voto del corpo elettorale.
La presentazione di una lista civetta, ossia di una lista creata al fine di conseguire alcuni esiti della votazione in virtù del concreto atteggiarsi del metodo elettorale seguito, appartiene, insomma, all'area dell'irrilevante giuridico, giacché l'eventuale sanzione del tentativo di piegare i meccanismi elettorali allo scopo del raggiungimento di determinati esiti può manifestarsi soltanto sul piano politico e si concreta, in sostanza, nella "punizione" che, in termini di voti, può infliggere lo stesso corpo elettorale alla singola lista civetta o alla coalizione di partiti che se ne sia avvalsa. Non vi è quindi spazio alcuno per configurare un'elusione delle norme del diritto laddove l'ordinamento non preveda alcun divieto suscettibile di essere aggirato o di essere reso coercibile attraverso l'intervento, postumo, dell'autorità giudiziaria.
19:10 Scritto da: Avv. Nazareno Pergolizzi in Giudizio Elettorale | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: elezioni, lista civetta, partecipazione, esclusione |
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17/08/2010
Esclusione lista
| Il T.A.R. Catania mostra di aderire all'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 24 novembre 2005, n. 10, affermando che nel procedimento elettorale l'unico atto che ha valore provvedimentale e, come tale, è impugnabile è quello che provvede alla proclamazione degli eletti, con il quale si determina definitivamente la lesione dei soggetti interessati (Sez. II, decreto 13 maggio 2010, n. 591, est. Salamone; contra T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 22 novembre 2007, n. 1171, pres. Passanisi, rel. Criscenti). Fattispecie riguardante l'esclusione della lista della DC dalle consultazioni amministrative del 30-31 maggio del Comune di Milazzo (Me) per presunta confondibilità del contrassegno con quello dell'Unione dei Democratici Cristiani (UDC). Clicca qui per scaricare il decreto del T.A.R. Catania. Clicca qui per scaricare la decisione dell'Adunanza Plenaria. Clicca qui per scaricare la sentenza del T.A.R. Calabria Reggio Calabria. |
02:02 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Giudizio Elettorale | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
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