13/05/2012
L’ ultima forzatura del modello costituzionale di organizzazione governativa ? (Brevi riflessioni sulla doppia investitura ministeriale del Presidente Monti)
Dal DPR di nomina del Sen. Monti a Presidente del Consiglio e Ministro dell’Economia si evince chiaramente come la guida dell’Amministrazione finanziaria non gli sia stata attribuita a titoli di reggenza interinale. Ciò non può che suscitare diverse perplessità di ordine giuridico.
Infatti, sul piano della legalità costituzionale, risultano alterati gli equilibri all’interno del Governo così come delineati dall’art. 95, comma 1, Cost., nonché il regime della responsabilità ministeriale di cui al comma 2 della medesima disposizione. Sul versante della legalità ordinaria, invece, non si può non rilevare il contrasto con il contenuto dell’art. 9 della legge n. 400 del 1988.
Detta norma, infatti, identifica l’interim Ministeriale quale unico caso in cui è possibile preporre, legittimamente, un componente del Governo al vertice di più dicasteri. Potrebbe trattarsi, quindi, dell’ultima forzatura del modello costituzionale di organizzazione dell’Esecutivo perpetrata in ragione di un’emergenza politico-istituzionale ed economica senza precedenti.
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15/04/2012
Corte costituzionale: Il decreto di nomina degli assessori comunali è un atto politico ma è sindacabile quando sia sottoposto a vincoli giuridici
Con la Sent. n. 81 del 2012, resa in un giudizio per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Campania, la Corte costituzionale ha avuto modo di intervenire sulla controversa questione dell’equilibrio di genere in seno alle Giunte degli enti territoriali. Si tratta di una problematica su cui la giurisprudenza amministrativa è stata più volte chiamata a pronunciarsi e non sempre è pervenuta a conclusioni univoche ( ex plurimis Cons. St., parere n. 1306/2012; Tar Lombardia, sent. n. 354/2011; Tar Lazio, sent. n. 679/2011; Tar Sardegna, sent. n. 864/2011; Tar Lazio, sent. n. 6673/2011).
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06/02/2012
In house e servizi pubblici locali: le ultime modifiche del Decreto "Cresci Italia" e l'attuale regime...in pillole
Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis, è subentrato, come già in precedenza commentato, in tutta fretta, l'art. 4 del D.L. n. 138/2011 già oggetto di modifiche, non solo in sede di conversione ma anche qualche mese dopo e, allo stato infine, con il D.L. del 24 gennaio 2012.
Ecco le ultime novità...
20:25 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Contratti e Appalti, Dottrina, Enti locali | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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22/01/2012
In house e servizi pubblici locali: con il Decreto "Cresci Italia" si chiude la fase post referendaria?
Commentando lo scenario messo in campo dall'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e gli esiti dei primi pareri dell'AGCM, avevamo parlato dell'in house come di un modello pronto ad andare in soffitta (1). Dopo poco meno di due anni di attività in sede consultiva dell'Autorità, poi, avevamo evidenziato (2) che "il riscontro sul campo della norma, [...], sembra circoscrivere la possibilità di affidamento diretto a casi del tutto eccezionali, data la difficoltà di individuare ipotesi di impossibilità di ricorso al mercato in presenza di servizi locali". Erano, infatti, "appena dodici i casi positivamente evasi dall’Autorità in ragione, per lo più, di situazioni nelle quali 'il valore del servizio stesso e della sua dimensione in termini di popolazione interessata', non appaiono in grado'di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato'”.
Auspicavamo, quindi, de jure condendo, che ci si accorgesse che un sistema così delineato, sin troppo concorrenziale, rende, di fatto, inutile il modello (2).
Proprio de jure condendo, allora, ci si poteva aspettare che venisse seguita o abbandonata questa o quella opinione dottrinale, questo o quel filone giurisprudenziale; non certo che si pensasse all'eliminazione fisica di un tanto faticato sistema che, sul 23 bis, aveva conferito compiti ad un Autorità indipendente e forgiato, persino, un Regolamento di attuazione.
Ma in Italia, frattanto, il vento è cambiato e spira tanto forte da spazzare via tutto quanto incontra. Non solo il 23 bis, allora, ma anche il D.P.R. n. 168/2010 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che, solo da qualche mese, aveva visto la luce dopo due lunghi anni di gestazione.
22:54 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Contratti e Appalti, Dottrina | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: in house, servizi pubblici locali, decreto liberalizzazioni, referendum |
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02/12/2011
Dal decreto-legge alle ordinanze di protezione civile, ampiezza e limiti costituzionali del sindacato del giudice amministrativo sul potere extra ordinem del Governo
F. F. Pagano, Dal decreto-legge alle ordinanze di protezione civile, ampiezza e limiti costituzionali del sindacato del giudice amministrativo sul potere extra ordinem del Governo,
SOMMARIO: 1. Modello costituzionale e modello legislativo. 2. Diversità di controlli e garanzie tra decreto legge e ordinanze di protezione civile. 3. Limiti all’esercizio del potere d’ordinanza. 4. Il sindacato della Corte costituzionale sui presupposti del decreto-legge e del giudice amministrativo su quelli delle ordinanze di protezione civile. 5. Limiti del sindacato politico per la Corte costituzionale e per il giudice amministrativo.
09:34 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Dottrina | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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21/08/2011
Servizi pubblici locali:risorge l'in house...ma solo fino a poco meno di un milione di euro
900 mila euro. Dottrina, giurisprudenza, leggi e progetti di impianti normativi che ruotano ed hanno orbitato intorno all'in house, dovranno ora fare i conti i nuovi angusti limiti di soglia "economica" dell'appalto. L'affidamento diretto ad enti in possesso dei requisiti in house sarà possibile a patto che il valore della commesssa non superi i 900 mila euro.
La norma, un grosso unico articolo rubricato "adeguamento della disciplina economica dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea", sostituisce il defunto (per mano popolare) 23 bis sul cui post regime ci eravamo già interrogati.
Cosa prevede il nuovo sistema?
11:02 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Contratti e Appalti, Dottrina, Enti locali, opinioni | Link permanente | Commenti (1) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: in house, servizi pubblici locali, decreto anticrisi, 40%, privatizzazioni, liberalizzazione |
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04/08/2011
Diritto allo studio e accesso al sapere: il numerus clausus
S. DELIA, Diritto allo studio e accesso al sapere: il numerus clausus
(Nota a T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III bis, 19 luglio 2011, nn. 6443 e 6445)
1. Premesse. - 2. I peccati originali del numerus clausus. - 3. I quesiti somministrati. - 4. L'istruttoria sulle potenzialità della sede universitaria resistente anche con riguardo all'ambito comunitario. - 5. I posti vacanti inizialmente riservati agli studenti extracomunitari. - 6. L’attività della commissione che prepara i quesiti. - 7. Conclusioni.
23:37 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Corsi di laurea a numero chiuso, Diritto scolastico, Dottrina | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: numero chiuso, medicina, odontooiatria, ammissione, ricorso, vittoria |
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21/06/2011
La morte (vera) del 23 bis: prime note sullo scenario post referendario
Commentando lo scenario messo in campo dall'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e gli esiti dei primi pareri dell'AGCM, avevamo parlato dell'in house come di un modello pronto ad andare in soffitta (1). Dopo poco meno di due anni di attività in sede consultiva dell'Autorità, poi, avevamo evidenziato (2) che "il riscontro sul campo della norma, [...], sembra circoscrivere la possibilità di affidamento diretto a casi del tutto eccezionali, data la difficoltà di individuare ipotesi di impossibilità di ricorso al mercato in presenza di servizi locali". Erano, infatti, "appena dodici i casi positivamente evasi dall’Autorità in ragione, per lo più, di situazioni nelle quali 'il valore del servizio stesso e della sua dimensione in termini di popolazione interessata', non appaiono in grado 'di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato'”.
Auspicavamo, quindi, de jure condendo, che ci si accorgesse che un sistema così delineato, sin troppo concorrenziale, rende, di fatto, inutile il modello (2).
Proprio de jure condendo, allora, ci si poteva aspettare che venisse seguita o abbandonata questa o quella opinione dottrinale, questo o quel filone giurisprudenziale; non certo che si pensasse all'eliminazione fisica di un tanto faticato sistema che, sul 23 bis, aveva conferito compiti ad un Autorità indipendente e forgiato, persino, un Regolamento di attuazione.
Ma in Italia, frattanto, il vento è cambiato e spira tanto forte da spazzare via tutto quanto incontra. Non solo il 23 bis, allora, ma anche il D.P.R. n. 168/2010 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che, solo da qualche mese, aveva visto la luce dopo due lunghi anni di gestazione.
Quale scenario dopo il referendum?
09:14 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Contratti e Appalti, Dottrina | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: referendum, abrogazione 23 bis, acqua, servizi pubblici locali |
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27/05/2011
Project financing, dalla fase preliminare dell’individuazione del promotore alla fase selettiva finalizzata all’affidamento della concessione. Il caso della partecipazione alla procedura di un R.T.I.
La disciplina del project financing è inserita nel Capo III del Codice degli appalti pubblici, - Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori – il cui art. 153, comma 1, dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici, per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, possono in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’art. 143 del Codice, “affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che completino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti”.
In ossequio alla definizione normativa si può affermare che la finanza di progetto costituisce un modello per la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione.
Più precisamente, si tratta di una fattispecie in cui, utilizzando il modello della concessione (di costruzione e gestione) di opere pubbliche, l’amministrazione si serve delle capacità finanziarie e progettuali dei privati per realizzare e gestire opere pubbliche, ovvero per erogare servizi a ad esse connesse, offrendo agli operatori economici la possibilità di ottenere, mediante lo sfruttamento delle utilità connesse all’opera, un adeguato flusso reddituale in grado di compensare le risorse investite.
L’istituto in esame rappresenta, quindi, una forma di partenariato pubblico – privato, ove ciascuna delle parti assume dei precisi impegni; da un lato, il privato si obbliga a porre in essere la condotta necessaria per la realizzazione del pubblico interesse e, dall’altro, la pubblica amministrazione permette al privato di soddisfare, attraverso questa condotta, l’interesse di cui lo stesso è portatore.
20:13 Scritto da: Bernardo Campo in Contratti e Appalti, Dottrina | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: project financing, finanza, progetto, raggruppmento, temporaneo, imprese |
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28/04/2011
Collegato Lavoro: art. 33 e vizi di verbalizzazione
Disponibile il contributo di T. Barbera e G. Santoro "Approfondimenti e considerazioni di merito sull’art. 33 L. 183/2010 e cenni sui vizi di verbalizzazione”, in L'Ispettore e la Società, 2/2011.
Brevi premesse. Il 24 novembre del 2010 è entrata in vigore la L. n. 183 (c.d. Collegato lavoro) che, con i suoi 50 articoli, investe diversi e molteplici aspetti del mondo del lavoro con il preciso obiettivo di deflazionare la giustizia ordinaria, garantire maggiore certezza ai rapporti giuridici e contrastare il lavoro irregolare.
Con riferimento all’ultimo aspetto, fra i tanti argomenti oggetto di riforma, notevoli e significative sono le novità apportate dalla suddetta legge ai compiti ed alle attività del personale ispettivo preposto ai controlli, così come di non poca importanza è l’incidenza sui consulenti del lavoro e sui legali delle aziende.
In particolare il Legislatore, con l’art. 33 della L.n. 183/2010, ha totalmente sostituito i quattro commi dell’art. 13 del D. Lgs n. 124/2004, con i quali erano disciplinati i poteri di diffida degli ispettori del Ministero e degli enti previdenziali, ed ha introdotto una nuova procedimentalizzazione dell’attività ispettiva che si avvia con il verbale di primo accesso e si conclude con il verbale unico di accertamento e notificazione.
Per la prima volta l’attività ispettiva è regolata da una fonte legislativa giacchè, come è noto, fino al periodo “ante collegato”, la redazione dei verbali ispettivi era prevista solamente da norme interne del Ministero del Lavoro ed in particolare dal Decreto della DGAI del 20 aprile prot. 3540 che contiene il Codice di comportamento degli Ispettori del Lavoro e la circolare MLPS n.13/2006.
Un segno,quindi, inequivocabile, dell’importanza dell’intervento.
00:34 Scritto da: Tiziana Barbera in Dottrina | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: collegato lavoro, attività ispettiva, art. 3 |
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