13/05/2012
Costituzione degli organi consultivi dei Comuni: la giurisdizione è del G.A.
Secondo il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, in ipotesi di impugnativa riguardante un organo consultivo del Comune "sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la Consulta giovanile è un organo consultivo del Consiglio comunale, che ne approva anche lo statuto, e, in ogni caso, gli atti impugnati riguardano non già lo svolgimento della vita associativa, quanto la fase di costituzione della stessa Consulta".
Il T.A.R., in particolare, in riferimento a quest’ultimo profilo, evidenzia che "possono analogicamente richiamarsi le argomentazioni svolte dall’Adunanza Plenaria, che nella decisione n. 10/11 ha affermato “la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima” anche perché “nel caso della costituzione di una società vengono in evidenza aspetti organizzatori, essendo evidente l’incidenza della relativa scelta sulla struttura dell’ente”.
10:10 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Enti locali, Giudizio Elettorale, Procedimento Amministrativo, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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04/05/2012
Le colpe dei genitori non ricadono sui figli: ovvero il pericolo di condizionamento mafioso non sussiste solo perché il proprio padre era un pregiudicato
L’informativa prefettizia sulla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione di una compagine sociale, adottata ai sensi dell’art. 10 comma 7, lettera c, del D.P.R. n. 252/1998, non richiede la sussistenza di specifici provvedimenti penali, ma è frutto di una scelta rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.
23:26 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Concorsi pubblici, Contributi comunitari, Legislazione, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: informativa antimafia, motivazione, tipica, padre pregiudicato |
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28/04/2012
Affidamento incarico di progettazione e giurisdizione: se è diretto e senza gara è del G.O.
L’incarico ai due ricorrenti non era stato preceduto da alcuna procedura selettiva ma era stato affidato in conseguenza del già sussistente rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Successivamente, dopo diversi anni e nonostante la stessa amministrazione ne avesse ritenuto conforme l'operato alle proprie esigenze e direttive, l'incarico viene revocato in autotutela per incompetenza dell'organo originariamente deliberante l'affidamento.
Proprio avverso tale ultimo atto insorgono i progettisti.
Ciò posto, secondo il T.A.R. Catania, "è pacifico che per l’atto impugnato, quale contrarius actus posto in autotutela, occorre aver riguardo alla giurisdizione relativa al provvedimento originario di affidamento dell’incarico".
"Come condivisibilmente già da tempo sostenuto dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 2006, n. 7089), in tema di affidamento diretto e "fiduciario" di incarichi di progettazione al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria <<il corretto esercizio, da parte dell'Amministrazione, della potestà di scelta di un professionista cui affidare un incarico costituisce, per tutti coloro che abbiano fatto domanda ed aspirino al conferimento, oggetto di una posizione di interesse legittimo azionabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., V, 3 febbraio 1999, n. 112).
La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, conclude la citata decisione del Giudice di seconde cure, ove <<il conferimento dell'incarico professionale di progettazione, seppur di natura "fiduciaria", non sia stato operato dall'Amministrazione nell'esercizio di una attività di mero diritto privato, bensì di un'attività adeguatamente pubblicizzata e "procedimentalizzata">>".
Al contrario, come nel caso sottoposto alla delibazione del T.A.R., in ipotesi di affidamento diretto e non procedimentalizzato a mezzo di pubblica evidenza, la giurisdizione è del G.O.
16:18 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Concorsi pubblici, Contratti e Appalti, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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27/04/2012
Abilitazione per gli insegnanti: ecco le date dei test. Parte il T.F.A.
E' stato pubblicato in data 23 aprile 2012 il Decreto DIRETTORIALE con il quale sono state rese note le date dei test su tutto il territorio nazionale.
L'ammissione ai TFA si celebrerà tra il 6 e il 31 luglio 2012 presso le sedi Universitarie e i candidati dovranno rispondere a 60 domande a risposta multipla. Solo chi otterrà il punteggio minimo di 21/30 verrà ammesso alla prova scritta.
Si tratta di una delle ultime trovate, quanto meno di dubbia costituzionalità, dell'ex Dicastero Gelmini per diminuire il numero degli insegnanti da abilitare ed abbondonare nel limbo della III Fascia, sempre più precari.
A chi scrive sembra impensabile che docenti con decenni di supplenze che hanno promosso e bocciato anche studenti della nostra generazione, siano obbligati a superare un test a risposta multipla, una prova scritta e una orale al solo fine di intraprendere un percorso abilitante cui la Costituzione consente di accedere sulla base del solo titolo di laurea.
13:45 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Corsi di laurea a numero chiuso, Diritto scolastico, Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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La mobilità va sempre attivata prima dell'indizione del pubblico concorso
Il T.A.R. Palermo ribadisce un principio largamente maggioritario nella giurisprudenza più recente e secondo cui la mobilità va sempre attivata con precedenza rispetto al pubblico concorso.
Interessante il parallellismo rispetto ai principi dell’A.P. n. 14/2011 che, pure "se resa in materia affine ma non identica a quella qui in contestazione (il rapporto fra l’attivazione di nuove procedure concorsuali e l’utilizzazione di precedenti graduatorie), ha espresso princìpi di diritto che sul piano interpretativo confermano la recessività del ricorso a nuove procedure di assunzione rispetto ad una razionale utilizzazione delle risorse esistenti, ed ha in particolare affermato che “Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi “estrema”, secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo”.
10:43 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Diritto del Lavoro, Legislazione, Processo Amministrativo, Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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Pubblico impiego e giurisdizione: è del G.A. se si impugna il bando illegittimo per non aver attivato la mobilità
Il T.A.R. Palermo, con decisione di merito già anticipata in fase cautelare e, sul punto, confermata dal C.G.A., ha chiarito che in ipotesi di controversia che "investe gli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso", ove "la contestazione concerne l'esercizio del potere dell'Amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo", la tutela "spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, t.u. 30 marzo 2001 n. 165 (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4072)".
Di diverso avviso, invece, la Sez. di Catania del T.A.R. Sicilia che, in ipotesi identica, aveva devoluto al G.O. la giurisdizione (Sez. II, n. 992/11).
Secondo il T.A.R. Palermo, tale posizione "tralascia di considerare che la scelta fra le modalità di copertura dei posti vacanti (indizione del concorso, o procedura di mobilità) non attiene alla “gestione dei rapporti di lavoro assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (come ritenuto dalla citata sentenza), ma al profilo, squisitamente pubblicistico, della organizzazione dei pubblici uffici (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 14/2011)".
08/04/2012
Assegnazione di "prima" sede ai militari: nessun obbligo di motivazione da parte dell'Esercito se si viene "spediti" al Nord
L'Amministrazione militare non ha nessun obbligo partecipativo nei confronti dei propri militari nell'ambito dei procedimenti di assegnazione delle sedi prescelte.
Secondo il T.A.R. Palermo, "per consolidata e prevalente giurisprudenza, la qualificazione del provvedimento di trasferimento del personale militare come “ordine” esclude l’applicazione della l. n. 241/90; e, come tale, non soggiace né all’obbligo motivazionale, né ai principi partecipativi, sicché l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una rilevanza di mero fatto (ex plurimis: Cons. St., III, 8 gennaio 2010, n. 3942; IV, 31 dicembre 2007, n. 6817; 22 febbraio 2006, n. 807)".
"L’obbligo di motivazione risulta ulteriormente attenuato, nelle ipotesi – in cui va inquadrato il caso di specie – in cui l’amministrazione abbia preventivamente stabilito criteri per l’assegnazione del personale, destinatario di movimenti collettivi, in relazione al soddisfacimento delle particolari esigenze di servizio".
18:10 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Armi e munizioni, Concorsi nelle Forze Armate, Concorsi pubblici, Procedimento Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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08/03/2012
Test a risposta multipla e griglia delle risposte: il segno apposto dal candidato volto all'annullamento della domanda deve essere univoco
La prova di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso a livello nazionale, da ormai 4 anni, vede cimentarsi gli studenti su un foglio risposte contraddistinto, per ogni domanda, da 5 caselle tra le quali scegliere la risposta esatta. Una sesta casella, inoltre, potrà essere usata dal candidato ove voglia annullare l'intera domanda ritenendo di non volere dare alcuna risposta. In tal caso, dicono le istruzioni ministeriali, i candidati devono apporre una "crocetta ben marcata".
Nella fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato, la sesta casella era invece segnata da un mero tratto e non vi era alcuna "crocettta ben marcata". La ricorrente, inoltre, aveva scelto la risposta esatta senza, tuttavia, stante l'annullamento dell'intero quesito, ottebere il corrispondente punteggio grazie al quele sarebbe stata ammessa.
Secondo il Consiglio di Stato "l’appello cautelare appare meritevole di accoglimento atteso che dall’esame del ‘modulo risposte’ compilato dall’appellante non emerge l’apposizione di segni grafici univocamente indicativi della volontà di annullare la risposta fornita al quesito n. 56 (peraltro, in modo esatto); considerato che, in caso di positiva valutazione della risposta in questione, l’appellante si sarebbe collocata in posizione utile quanto meno per l’accesso alla Facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria".
00:45 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Corsi di laurea a numero chiuso | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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Illegittima la previsione del bando di concorso che dia soli 3 giorni ai concorrenti per presentare la domanda di partecipazione
Se è vero che, in generale, all’Amministrazione è riconosciuto il potere discrezionale di prevedere in un bando di gara e/o di concorso requisiti e/o prescrizioni ulteriori rispetto quelli previsti dalla legge, è anche vero, però, che, per orientamento pacifico, al giudice amministrativo è riconosciuto anche il potere di sindacarne la legittimità, avendo presente, come parametro di legittimità, la ragionevolezza, pertinenza e congruità della specifica previsione introdotta.
Sotto tale profilo, non può sottacersi che il bando, nella parte in cui ha prescritto un termine perentorio di soli tre giorni, peraltro decorrente dalla sua pubblicazione sul sito internet dell’Università, entro il quale peraltro il plico doveva persino “pervenire”, anziché essere spedito, appare illegittimo, sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della violazione del principio di uguaglianza, per disparità di trattamento.
00:16 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Procedimento Amministrativo, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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28/02/2012
Violazione del principio dell'anonimato ed effetti sulla validità del procedimento di concorso
Quali gli effetti della conclamata violazione del principio dell'anonimato in una procedura concorsuale? Annullamento dell'intero concorso o ammissione dei ricorrenti?
Il T.A.R. Palermo "dopo attenta riflessione, ritiene di aderire all’orientamento espresso con la sentenza del TAR Toscana n. 1105 del 27 giugno 2011, alle cui estese motivazioni, per ovvie ragioni di sintesi, si rinvia, nella quale è stata ritenuta impraticabile la soluzione dell’annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, “per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria)”.
"Ne deriva che la soluzione più congrua, in un’ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell’ammissione in soprannumero, dovendosi condividere l’affermazione fatta nella surrichiamata sentenza, secondo la quale, pur essendo vero che “a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi”.
Il ricorso va dunque accolto nei termini indicati, facendo obbligo all'Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all’ammissione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso di laurea di cui si controverte.
Ma come è stato acclarato in quel caso la violazione dell'anonimato?
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della sola Università resistente e compensate nei confronti del Ministero dell'istruzione università e ricerca e dei controinteressati.
23:53 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Corsi di laurea a numero chiuso, Processo Amministrativo, Pubblico Impiego, Università | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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