28/04/2012
Affidamento incarico di progettazione e giurisdizione: se è diretto e senza gara è del G.O.
L’incarico ai due ricorrenti non era stato preceduto da alcuna procedura selettiva ma era stato affidato in conseguenza del già sussistente rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Successivamente, dopo diversi anni e nonostante la stessa amministrazione ne avesse ritenuto conforme l'operato alle proprie esigenze e direttive, l'incarico viene revocato in autotutela per incompetenza dell'organo originariamente deliberante l'affidamento.
Proprio avverso tale ultimo atto insorgono i progettisti.
Ciò posto, secondo il T.A.R. Catania, "è pacifico che per l’atto impugnato, quale contrarius actus posto in autotutela, occorre aver riguardo alla giurisdizione relativa al provvedimento originario di affidamento dell’incarico".
"Come condivisibilmente già da tempo sostenuto dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 2006, n. 7089), in tema di affidamento diretto e "fiduciario" di incarichi di progettazione al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria <<il corretto esercizio, da parte dell'Amministrazione, della potestà di scelta di un professionista cui affidare un incarico costituisce, per tutti coloro che abbiano fatto domanda ed aspirino al conferimento, oggetto di una posizione di interesse legittimo azionabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., V, 3 febbraio 1999, n. 112).
La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, conclude la citata decisione del Giudice di seconde cure, ove <<il conferimento dell'incarico professionale di progettazione, seppur di natura "fiduciaria", non sia stato operato dall'Amministrazione nell'esercizio di una attività di mero diritto privato, bensì di un'attività adeguatamente pubblicizzata e "procedimentalizzata">>".
Al contrario, come nel caso sottoposto alla delibazione del T.A.R., in ipotesi di affidamento diretto e non procedimentalizzato a mezzo di pubblica evidenza, la giurisdizione è del G.O.
16:18 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Concorsi pubblici, Contratti e Appalti, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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Concorso straordinario farmacisti: tempi e modi di una rivoluzione
Il numero delle autorizzazioni, esordisce l'art. 11 del c.d. Decreto Legge "Cresci Italia", è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Sulla base di tale dato, i Comuni avranno l'onere di verificare le proprie sedi ed "identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio" ed inviarlo alla Regione al fine di bandire i concorsi.
E ciò entro il 24 aprile 2012 ("entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto").
Le Regioni, a loro volta, entro il 24 giugno 2012, dovranno bandire il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle vacanti.
12:40 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Legislazione | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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20/04/2012
Restrizioni alla concorrenza: in Sicilia non sussiste alcun divieto all'apertura di nuovi negozi di ottica
Secondo il T.A.R. Palermo è illegittimo il provvedimento di diniego allo svolgimento dell’attività di ottico fondato sulla asserita vigenza della l.r. n. 12 del 2004 e delle limitazioni numeriche ivi previste, così come richiamate dalle circolari esplicative emanate in materia dalla Regione Siciliana.
Anche in Sicilia, infatti, trova applicazione l’art. 3, comma 1, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi” convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248 “c.d. legge Bersani”, sulla base del quale, in attuazione dei principi di tutela della libera concorrenza direttamente derivanti dal Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea, devono trovare disapplicazione normativa i limiti quantitativi all’apertura dei nuovi esercizi di ottica, posti dalla legge regionale n. 12 del 2004.
23:03 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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22/01/2012
In house e servizi pubblici locali: con il Decreto "Cresci Italia" si chiude la fase post referendaria?
Commentando lo scenario messo in campo dall'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e gli esiti dei primi pareri dell'AGCM, avevamo parlato dell'in house come di un modello pronto ad andare in soffitta (1). Dopo poco meno di due anni di attività in sede consultiva dell'Autorità, poi, avevamo evidenziato (2) che "il riscontro sul campo della norma, [...], sembra circoscrivere la possibilità di affidamento diretto a casi del tutto eccezionali, data la difficoltà di individuare ipotesi di impossibilità di ricorso al mercato in presenza di servizi locali". Erano, infatti, "appena dodici i casi positivamente evasi dall’Autorità in ragione, per lo più, di situazioni nelle quali 'il valore del servizio stesso e della sua dimensione in termini di popolazione interessata', non appaiono in grado'di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato'”.
Auspicavamo, quindi, de jure condendo, che ci si accorgesse che un sistema così delineato, sin troppo concorrenziale, rende, di fatto, inutile il modello (2).
Proprio de jure condendo, allora, ci si poteva aspettare che venisse seguita o abbandonata questa o quella opinione dottrinale, questo o quel filone giurisprudenziale; non certo che si pensasse all'eliminazione fisica di un tanto faticato sistema che, sul 23 bis, aveva conferito compiti ad un Autorità indipendente e forgiato, persino, un Regolamento di attuazione.
Ma in Italia, frattanto, il vento è cambiato e spira tanto forte da spazzare via tutto quanto incontra. Non solo il 23 bis, allora, ma anche il D.P.R. n. 168/2010 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che, solo da qualche mese, aveva visto la luce dopo due lunghi anni di gestazione.
22:54 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Contratti e Appalti, Dottrina | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: in house, servizi pubblici locali, decreto liberalizzazioni, referendum |
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19/01/2012
Bozza del Decreto liberalizzazioni
In allegato la bozza del DECRETO LIBERALIZZAZIONI domani, 20 gennaio 2012, al vaglio del CDM.
15:26 Scritto da: redazione in concorrenza, Legislazione | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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15/01/2012
Le guide turistiche siciliane possono esercitare liberamente in tutto il territorio senza alcun vincolo con la provincia ove sono iscritte
I ricorrenti sono professionisti abilitati alla professione di guida turistica iscritti nella sezione "ad esaurimento" dell’Albo professionale delle guide turistiche della Regione Siciliana, elenco delle guide turistiche di alcune province siciliane. L’iscrizione nella sezione "ad esaurimento" li obbliga ad esercitare la loro professione esclusivamente all’interno della provincia nel cui elenco sono inseriti.
Sulla base della nuova disciplina nazionale (art. 19 del D.lgs n. 59/10) e dei principi comunitari vigenti, i ricorrenti chiedevano all’Assessorato regionale l’autorizzazione ad esercitare la propria professione al di fuori della provincia nella cui sezione ad esaurimento sono iscritti, invocando le norme che consentono ai professionisti abilitati l’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale, ma la Regione rigettava la richiesta.
Secondo il T.A.R. illegittimamente.
17:05 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Diritto comunitario | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: guida turistica, provincia, vincoli, possibilità di esercitare fuori dal distretto |
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29/09/2011
Le rivendite speciali di generi di monopolio non sono soggette alle condizioni richieste per le rivendite ordinarie
Il caso. Il ricorrente, titolare di un impianto per la distribuzione di carburanti, impugna il provvedimento di diniego di concessione di rivendita speciale di generi di monopolio, presso il bar annesso alla Stazione di Servizio Automobilistica, chiedendone l’annullamento per contrasto sia con la normativa nazionale sull'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali, sia con i principi di derivazione comunitaria in materia di libera concorrenza. In particolare, il provvedimento di diniego riconosceva il difetto di un presupposto essenziale per il rilascio di tale autorizzazione, ovvero il mancato rispetto della distanza minima regolamentare tra il locale proposto per l’istituzione della rivendita speciale e le sedi delle rivendite più vicine.
Quale sarà il bene più prezioso da tutelare? La concorrenza o il rispetto delle garanzie per i concessionari di servizi statali?
16:31 Scritto da: Dott.ssa Ramona Arena in concorrenza | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: rivendite, monopolio, patentino, distanze, tabacchi |
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18/08/2011
Liberalizzazione delle attività economiche: cosa ne sarà dei farmacisti?
Secondo l'art. 3 del Decreto anticrisi, "l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta' di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto".
Come incideranno tali disposizioni su note "caste" quali farmacisti o tabaccai?
14:11 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Legislazione | Link permanente | Commenti (2) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: farmacie, liberalizzazione, attività economiche, professioni, commercio |
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17/08/2011
Liberalizzazione delle professioni: sono salvi notai?
Secondo l'art. 3 del Decreto anticrisi d'agosto, "l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. Non è consentita alcuna restrizione numerica o geografica salvo ragioni di interesse pubblico".
"Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti".
Ci si chiede, allora, se allo stato, vi siano ragioni di interesse pubblico per consentire ai Notai di esercitare su aree territoriali in esclusiva sulla base del sigillo ottenuto all'esito del pubblico concorso.
17:21 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Professione forense | Link permanente | Commenti (1) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: liberalizzazione, notaio, professioni regolamentate |
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Manovra d'estate e avvocati: si va in ferie da professionisti si torna in prospettiva da commercianti
12 mesi. Tra 365 giorni, la professione di avvocato potrebbe (dovrebbe) cambiare radicalmente.
Il Governo, con il decreto d'estate, promette, fermo restando l'esame di abilitazione, di liberalizzare le professioni. E per farlo, ed aumentare la competitività, impone che entro 12 mesi, venga adottata una radicale riforma della professione che debba tenere conto dei seguenti principi:
1) libertà dell'accesso; 2) obbligo di formazione continua; 3) iriforma del tirocinio retribuito; 4) pattuizione preventiva dei compensi con il cliente ed onere di stilare un preventivo sui costi al momento dell'accettazione dell'incarico; 5) assicurazione professionale obbligatoria; 6) organi disciplinari distinti da quelli attuali; 7) libertà di pubblicizzare la propria attività con ogni mezzo anche indicando i prezzi delle proprie prestazioni.
01:52 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in concorrenza, Professione forense | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: avvocato, riforma forense, rivoluzione, pubblicità, tariffe |
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