08/04/2012

Assegnazione di "prima" sede ai militari: nessun obbligo di motivazione da parte dell'Esercito se si viene "spediti" al Nord

Militari.jpgL'Amministrazione militare non ha nessun obbligo partecipativo nei confronti dei propri militari nell'ambito dei procedimenti di assegnazione delle sedi prescelte.

Secondo il T.A.R. Palermo, "per consolidata e prevalente giurisprudenza, la qualificazione del provvedimento di trasferimento del personale militare come “ordine” esclude l’applicazione della l. n. 241/90; e, come tale, non soggiace né all’obbligo motivazionale, né ai principi partecipativi, sicché l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una rilevanza di mero fatto (ex plurimis: Cons. St., III, 8 gennaio 2010, n. 3942; IV, 31 dicembre 2007, n. 6817; 22 febbraio 2006, n. 807)".

"L’obbligo di motivazione risulta ulteriormente attenuato, nelle ipotesi – in cui va inquadrato il caso di specie – in cui l’amministrazione abbia preventivamente stabilito criteri per l’assegnazione del personale, destinatario di movimenti collettivi, in relazione al soddisfacimento delle particolari esigenze di servizio".

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez.i, 4 aprile 2012, n. 718

23/02/2012

I procedimenti disciplinari c.d. di “corpo” devono essere sorretti da congrua e adeguata motivazione

sanzione%20disciplinare.jpgL’avanzamento di carriera di un’appartenente ad un corpo militare può essere irreparabilmente pregiudicato dall’irrogazione di una sanzione disciplinare, anche lieve, che si rivela capace di macchiare anni d’onorata carriera.

Gli effetti particolarmente gravosi che le sanzioni disciplinari comportano a carico del militare rendono tuttavia, necessario, il rispetto rigoroso da parte dell’amministrazione procedente delle regole legislativamente previste in tema di procedimento sanzionatorio, che rappresentano anche una valida forma di tutela dello stesso pubblico dipendente.

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01/06/2011

Porto d'armi: a nulla vale il fatto che il soggetto sia incesurato se vi siano episodi e frequentazioni "poco chiare"

images?q=tbn:ANd9GcRzPu9dXPJD3a-dFR4CbwtRn3RW26DZk_lOLJKAJURexff3aXxSIin un materia di autorizzazione al porto di armi "il potere prefettizio è connotato da amplissimi spazi di discrezionalità, in ragione della complessità e variabilità delle circostanze che in concreto possono sconsigliare l’uso delle armi da parte dei privati, eccezionale e derogatorio rispetto al generalizzato divieto vigente nell’ordinamento italiano.

Nel caso di specie, la deroga al generale divieto di portare le armi è giustificata dall’attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma - proprio per la particolare delicatezza di tale attività – la personalità dell’interessato e il contesto socio-familiare in cui egli è inserito devono essere assolutamente immuni da mende tali da mettere in pericolo l’ordinata e pacifica convivenza".

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