29/02/2012
La sinteticità degli atti processuali nel processo amministrativo
Il Presidente del Consiglio di Stato, con Sua nota 20 dicembre 2010, aveva richiamato l'attenzione degli operatori del diritto sulla sinteticità degli atti processuali.
"Sin dall'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo", si legge nella nota, "ho sollecitato il personale di magistratura ad un doveroso e puntuale rispetto di tale disposizione. Peraltro, affinché lo scopo che persegue -la riduzione dei tempi di definizione delle controversie -possa trovare concreta attuazione è necessario che anche il Foro contribuisca a tale obiettivo, depositando ricorsi e, in genere, scritti difensivi in un numero contenuto di pagine, che potrebbero essere quantificate, al massimo, in 20-25".
Dopo circa 18 mesi dall'entrata in vigore del Codice le pagine si dimezzano.
Con deliberazione 15 settembre 2011, infatti, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha approvato le “Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 de1 2011”, chiarendo come, "per i ricorsi futuri" gli atti difensivi non possano superare le 10 pagine.
Quando iniziai la pratica forense i miei Maestri mi dissero che, nel processo amministrativo, soprattutto in sede di merito, si "discuteva" tendenzialmente poco essendo "tutto" scritto e documentale. Tra le mie poche doti non vi è la sinteticità e, almeno all'inizio, ciò era tollerato.
Oggi, in sole 10 pagine e con, a questo punto deduciamo, pochissimi documenti depositati, che ne sarà del processo amministrativo? Scriveremo atti sulla base di formulari?
D'altra parte, innanzi alla CEDU, è ritenuto "eccezionale" il caso "in cui il ricorso ecceda le 10 pagine (allegati esclusi)" ed in tale ipotesi "il ricorrente dovrà contestualmente presentare un breve riassunto dello stesso". E' questo ciò che accadrà?
Frattanto provo a capire come imparare ad essere più sintetico.
00:14 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Legislazione, opinioni, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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28/02/2012
Violazione del principio dell'anonimato ed effetti sulla validità del procedimento di concorso
Quali gli effetti della conclamata violazione del principio dell'anonimato in una procedura concorsuale? Annullamento dell'intero concorso o ammissione dei ricorrenti?
Il T.A.R. Palermo "dopo attenta riflessione, ritiene di aderire all’orientamento espresso con la sentenza del TAR Toscana n. 1105 del 27 giugno 2011, alle cui estese motivazioni, per ovvie ragioni di sintesi, si rinvia, nella quale è stata ritenuta impraticabile la soluzione dell’annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, “per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria)”.
"Ne deriva che la soluzione più congrua, in un’ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell’ammissione in soprannumero, dovendosi condividere l’affermazione fatta nella surrichiamata sentenza, secondo la quale, pur essendo vero che “a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi”.
Il ricorso va dunque accolto nei termini indicati, facendo obbligo all'Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all’ammissione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso di laurea di cui si controverte.
Ma come è stato acclarato in quel caso la violazione dell'anonimato?
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della sola Università resistente e compensate nei confronti del Ministero dell'istruzione università e ricerca e dei controinteressati.
23:53 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Corsi di laurea a numero chiuso, Processo Amministrativo, Pubblico Impiego, Università | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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Posti vacanti riservati agli extracomunitari: il Consiglio di Stato muta indirizzo. Si all'attribuzione ai comunitari
IL CASO. Come ogni anno, da ormai un decennio, diversi posti riservati agli studenti extracomunitari restano vacanti. Quest'anno, in particolare, stante l'introduzione di una soglia minima di 20 punti, i posti liberi sono diverse centinaia in Italia.
I non pochi ed ambitissimi posti rimangono liberi e diversi soggetti comunitari chiedono al T.A.R. Lazio che gli vengano attribuiti. I Giudici di Via Flaminia, tuttavia, negano che tali vacanze possano essere da loro ricoperte.
Gli aspiranti medici ed odontoiatri, tuttavia, non si rassegnano ed appellano l'ordinanza cautelare al Consiglio di Stato.
I Giudici di Palazzo Spada, sino all'ottobre del 2011 (18 ottobre 2011, n. 5593), avevano sempre sostenuto che nessuna pretesa poteva essere avanzata dai cittadini italiani. L'unica apertura (Consiglio Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434), poi smentita (n. 4556 del 15 luglio 2010), restava isolata.
La decisione. Sarà possibile attribuire tali posti vacanti ai cittadini comunitari che abbiano utilmente partecipato al concorso?
00:38 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Corsi di laurea a numero chiuso, Università | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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26/02/2012
La comunicazione dell’avvio del procedimento può essere omessa solo in presenza di una giustificata esigenza di celerità
Il caso. Il ricorrente impugna sia il decreto con il quale la prefettura gli vieta di detenere qualsiasi arma, sia il decreto di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e uso caccia eccependo, tra i vari motivi, la violazione dell’art. 7 L. 241/90, ovvero l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
La decisione. Il Tar reggino pur condividendo l’orientamento secondo il quale “il provvedimento recante il divieto di detenzione di armi, disposto nei confronti di soggetto ritenuto capace di abusare delle stesse, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, attesa l'urgenza per l'amministrazione di provvedere ad eliminare un'accertata situazione di pericolo”, dichiara l’illegittimità dei decreti ed accoglie il ricorso.
In particolare, il Collegio sostiene che nel caso de quo manchi uno specifico evento rilevatore di una situazione di pericolo, tale da giustificare l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Tar precisa che le diverse posizioni assunte nel tempo dall’Amministrazione circa il rilascio delle licenze di porto d’armi che hanno riguardato il ricorrente “rendono logicamente necessario un pieno approfondimento istruttorio, che avrebbe potuto e dovuto essere effettuato dall’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento impugnato, se fosse stato dato all’interessato avviso dell’avvio del procedimento”.
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 9 febbraio 2012, n. 142
22:02 Scritto da: Dott.ssa Ramona Arena in Procedimento Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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24/02/2012
All’Adunanza Plenaria la questione della presentabilità delle dichiarazioni ex art. 38 D.lgs. n. 163/2006 anche per i vertici della società cedente
La V Sezione del Consiglio di Stato si trova ad affrontare la questione se, in caso di cessione di ramo d’azione, i vertici della società cessionaria sono tenuti ad attestare i requisiti di moralità e professionalità di cui all’art. 38 D.lgs n. 163/2006 anche per gli amministratori e i direttori tecnici della società cedente.
22:14 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Contratti e Appalti, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: contratti appalti, dichiarazione art. 38, azienda cedente, ramo d'azineda, obbligatorietà |
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23/02/2012
Lite tra colleghi, “paga” l’aggressore
Il caso. Il ricorrente, vittima di un’aggressione da parte di un collega d’ufficio di grado sovraordinato, impugna il decreto di trasferimento per incompatibilità ambientale emesso dall’Amministrazione, al fine di fronteggiare la situazione di conflittualità creatasi, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere e disparità di trattamento.
La decisione. Il Tar reggino, riconoscendo le diverse responsabilità dei soggetti coinvolti nell’episodio violento, sottolinea che l’adozione del provvedimento di allontanamento nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti, viola il criterio di giustizia sostanziale ed equità, oltre quello di buon andamento dell’Amministrazione e di ragionevolezza e, pertanto, accoglie il ricorso.
Il Collegio sostiene che “nulla vi sia di più irragionevole (e dunque palesemente ingiusto) che trattare in modo uguale diversi comportamenti, posto che, ai fini del ripristino del corretto funzionamento dell’ufficio (che è l’unico fine perseguito con l’atto di trasferimento per incompatibilità ambientale), è sufficiente l’allontanamento di uno solo dei soggetti protagonisti della vicenda all’esame del Collegio e cioè l’aggressore”.
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 8 febbraio 2012, n. 100
23:05 Scritto da: Dott.ssa Ramona Arena in Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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L’azione risarcitoria per i danni derivanti dal mancato recepimento di direttive comunitarie si prescrive in 10 anni
Con un vero e proprio colpo di coda il legislatore aveva previsto nell’art. 4, c. 43, L. n. 183/2011 (Legge di stabilità per il 2012) l’applicazione dell’art. 2947 c.c. alle azioni risarcitorie derivanti dal mancato recepimento di direttive comunitarie, dopo che la Cassazione, con la nota sentenza 17 marzo 2011, Sez. III, n. 10813, aveva, invece, chiarito che il termine prescrizionale doveva essere quello fissato dall’art. 2946 c.c.
23:03 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Diritto comunitario, Legislazione | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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I procedimenti disciplinari c.d. di “corpo” devono essere sorretti da congrua e adeguata motivazione
L’avanzamento di carriera di un’appartenente ad un corpo militare può essere irreparabilmente pregiudicato dall’irrogazione di una sanzione disciplinare, anche lieve, che si rivela capace di macchiare anni d’onorata carriera.
Gli effetti particolarmente gravosi che le sanzioni disciplinari comportano a carico del militare rendono tuttavia, necessario, il rispetto rigoroso da parte dell’amministrazione procedente delle regole legislativamente previste in tema di procedimento sanzionatorio, che rappresentano anche una valida forma di tutela dello stesso pubblico dipendente.
23:03 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Armi e munizioni, Diritto del Lavoro, Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: procedimento disciplinare, procedimento corpo, procedimento stato, motivazione adeguata, discrezionalità, insufficenza |
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20/02/2012
Rapporti tra incidentale e principale: i dubbi del T.A.R. Torino arrivano alla C.G.E.
Si ricorderà del recente insegnamento dell'Adunanza Plenaria, secondo cui, anche ove l'Amministrazione abbia evidenziato e chiesto "l’utilità di una pronuncia la quale accerti l’assenza delle illegittimità denunciate e che, comunque, possa orientarla a fronte delle contrapposte richieste delle tre parti litiganti", in ragione del fatto che "l’ordine logico di esame delle questioni pregiudiziali rispetto a quelle di merito non rientra nella disponibilità delle parti", non sarà possibile evitare imbarazzanti evenienze tipiche del "chi peggio arriva....definitivamente male alloggia".
E, si badi bene, tra le ipotesi di summa iniuria, assisteremo anche a casi ove aggiudicataria e controinteressata avrebbero dovuto, pacificamente, essere escluse sulla base dello stesso vizio. In tal caso, apparirà evidente ai più come, nonostante si abbia la certezza che nessuna delle due contendenti abbia in verità titolo legittimo all'affidamento della commessa, assai sterile risulterebbe una soluzione volta a premiare l'aggiudicatario solo per il fatto che l'Amministrazione l'abbia, illegittimamente, individuato come tale.
Le nostre perplessità di diversi mesi fa, sembrano ora condivise dalla Seconda Sezione del T.A.R. Piemonte che ha rimesso la questione alla C.G.E. al fine di comprendere se
“Se i principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza nei pubblici appalti, di cui alla Direttiva n. 1989/665/CEE, quale da ultimo modificata con la Direttiva n. 2007/66/CE, ostino al diritto vivente quale statuito nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, secondo il quale l’esame del ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale attraverso l’impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara, deve necessariamente precedere quello del ricorso principale ed abbia portata pregiudiziale rispetto all’esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva e indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con l’aggiudicatario- ricorrente incidentale), ciascuno mirante ad escludere l’altro per mancanza, nelle rispettive offerte presentate, dei requisiti minimi di idoneità dell’offerta”.
19:01 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Contratti e Appalti, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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09/02/2012
Notificazione a mezzo posta eseguita dall'avvocato: nonostante i vizi valida la notifica se la controparte si costituisce
I ricorrenti in Cassazione avevano eccepito la nullità del controricorso in ragione dell'assenza del timbro postale, del numero della raccomandata e dell'indicazione dell'ufficio postale di spedizione. Trattasi di elementi che la L. 21 gennaio 1994, n. 53 individua quali elementi nucleari per le modalità di notifica.
Secondo la Cassazione, "l'ipotizzata nullità, è da considerare sanato dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa, in quanto i ricorrenti hanno ricevuto la notificazione del controricorso, hanno, con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, interloquito sul merito delle difese spiegate nell'atto di controparte".
Cass., Sez. II, 29 dicembre 2011, n. 29909
22:21 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (2) | Trackback (0) | Segnala
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