08/02/2012
Scorrimento delle graduatorie di concorso: obbligatorio anche in ipotesi di scelta discrezionale attingendo dalla terna
ll ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore di una struttura complessa e, all'esito della stessa, risultava collocato nella terna di idonei tra i quali il Direttore generale avrebbe dovuto effettuare la scelta ai sensi dell’art.15 citato e dell’art.10, comma 1, l.r. Puglia n. 25/2006.
Il prescelto, tuttavia, non prendeva servizio né sottoscriveva il contratto lasciando il posto vacante.
La procedura concorsuale, a questo punto, deve ritenersi ormai conclusa per effetto della predetta designazione o uno dei due idonei può aspirare al posto vacante?
Secondo il TAR Puglia, "il ricorso è fondato nella parte in cui è diretto a contestare l’illegittimità della scelta di procedere all’indizione di una nuova procedura selettiva, pur nella perdurante efficacia degli esiti della precedente selezione conclusasi tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 per la stesso posto di lavoro, in assenza di motivazione puntuale e approfondita che abbia dato conto delle ragioni di tale scelta e giustificato il sacrificio delle posizioni giuridiche dei soggetti, riconosciuti idonei dalla stessa Amministrazione.
Proprio da ultimo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n.14/2011, intervenendo sui contrasti giurisprudenziali manifestatisi sul punto, ha chiarito che l’Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento del personale poiché l’attuale ordinamento –sia per ragioni di contenimento della spesa pubblica, sia per ragioni di tutela degli idonei- afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei stessi che –testualmente- “recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”.
Di ciò non vi è traccia nella deliberazione di indizione della nuova procedura selettiva oggetto del presente gravame; né sembrano in concreto ricorrere particolari ragioni di interesse pubblico che avrebbero suggerito di optare per una nuova procedura, instillandosi il dubbio che la scelta sia stata dettata più che altro dallo scarso “gradimento” per i candidati già dichiarati idonei.
Ed invero, ripercorrendo ancora l’iter argomentativo dell’Adunanza plenaria, non si tratta di un posto di nuova istituzione, non si rintracciano disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso anche collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere nè sembrano sussistere particolari ragioni di opportunità legate ad intervenute modifiche del profilo professionale messo a concorso o delle modalità di selezione.
L’opzione per il nuovo concorso non poteva né doveva quindi prescindere da una rigorosa motivazione circa le esigenze che si intendevano tutelare e che non potevano essere soddisfatte attraverso l’utilizzazione degli esiti della procedura già espletata. Ciò per le evidenti ricadute che le opzioni compiute dal soggetto pubblico hanno in termini di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa".
00:25 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Procedimento Amministrativo, Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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