29/01/2012

Trasferimento da Università straniere: nuovo si al ritentro dalla Romania

images?q=tbn:ANd9GcSmNsXT6cC7-x3ZXA8dW3Ua1tdMJqyIvoOCQi3FrPpgwPgZFr-zHgUno studente, iscritto al terzo anno dell’Università dell’Ovest “Vasile Goldis” della Romania, facoltà di Medicina Farmacia e Medicina Dentaria, dopo aver sostenuto (presso la predetta Università) le materie relative ai primi tre anni di corso, chiedeva ad una prestigiosa Università italiana il nulla osta per il trasferimento presso la facoltà di Medicina e Chirurgia - corso di laurea in Odontoiatria, propedeutico per l’iscrizione al terzo anno del corso in odontoiatria per l’anno accademico 2011/2012.

Secondo l'Ateneo italiano, tuttavia, non sarebbe consentito ad uno straniero proveniente da un'Università comunitaria di ottenere il trasferimento in Italia giacchè dovrebbe prima superare il test di ammissione.

Di diverso avviso il T.A.R. Catanzaro che ha ammesso il ricorrente a studiare presso l'Ateneo Italiano.

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28/01/2012

Il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza presuppone lo svolgimento di precisi accertamenti da parte dell’amministrazione competente

cittadinanza.jpgLa concessione della cittadinanza costituisce espressione di un procedimento ampliamente discrezionale, in cui l’amministrazione deve valutare le ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e le reali possibilità che egli ha di rispettare quei doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale (ex multis Cons. St., Sez. III, 22 novembre 2011, n. 6143).

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22/01/2012

In house e servizi pubblici locali: con il Decreto "Cresci Italia" si chiude la fase post referendaria?

images?q=tbn:ANd9GcThilvu0eFWukXlp8gPgGt9OZUJVwaEZmO0xjQckch0q7greyfsswCommentando lo scenario messo in campo dall'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e gli esiti dei primi pareri dell'AGCM, avevamo parlato dell'in house come di un modello pronto ad andare in soffitta (1). Dopo poco meno di due anni di attività in sede consultiva dell'Autorità, poi, avevamo evidenziato (2) che "il riscontro sul campo della norma, [...], sembra circoscrivere la possibilità di affidamento diretto a casi del tutto eccezionali, data la difficoltà di individuare ipotesi di impossibilità di ricorso al mercato in presenza di servizi locali". Erano, infatti, "appena dodici i casi positivamente evasi dall’Autorità in ragione, per lo più, di situazioni nelle quali 'il valore del servizio stesso e della sua dimensione in termini di popolazione interessata', non appaiono in grado'di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato'”.

Auspicavamo, quindi, de jure condendo, che ci si accorgesse che un sistema così delineato, sin troppo concorrenziale, rende, di fatto, inutile il modello (2).

Proprio de jure condendo, allora, ci si poteva aspettare che venisse seguita o abbandonata questa o quella opinione dottrinale, questo o quel filone giurisprudenziale; non certo che si pensasse all'eliminazione fisica di un tanto faticato sistema che, sul 23 bis, aveva conferito compiti ad un Autorità indipendente e forgiato, persino, un Regolamento di attuazione.

Ma in Italia, frattanto, il vento è cambiato e spira tanto forte da spazzare via tutto quanto incontra. Non solo il 23 bis, allora, ma anche il D.P.R. n. 168/2010 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che, solo da qualche mese, aveva visto la luce dopo due lunghi anni di gestazione.

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Si all'ottemperanza di più titoli esecutivi

images?q=tbn:ANd9GcTamtAPWR0dWSmydnnfGbl7rarFjQP0SA0EBOYTNoTlibTjkSnxE' consentito al ricorrente, titolare di più titoli esecutivi contro una Amministrazione, attivare un unico processo di ottemperanza per ottenere il pagamento di quanto complessivamente dovuto.

Nella specie si trattava di più decreti ingiuntivi su cui si era formato il giudicato.

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 160

Avv. Santi Delia

Incarichi a docenti universitari dell'Università di Messina presso la sede di Locri: il T.A.R. manda gli atti alla Procura della Repubblica

25689_NpAdvHover.jpgUn docente incaricato di provvedere agli insegnamenti presso il polo di Locri dell'Ateneo di Messina  chiede alla stessa Università il pagamento dei compensi relativi a tali incarichi di insegnamento, "evidenziando che essi sono stati conferiti dall'Università medesima senza alcuna condizione". L'Università di Messina resiste in giudizio chiedendo la reiezione della domanda attorea nel presupposto della propria estraneità al rapporto controverso e comunque rilevando che, in forza della convenzione intercorsa tra l'Università medesima ed il Consorzio universitario della Locride, la retribuzione era a totale carico di quest'ultimo.

Secondo il T.A.R. "l'Università è da ritenersi anch’essa direttamente obbligata in forza della propria attività di nomina dei docenti e di soggetto "creditore" della relativa prestazione didattica, ferma restando per il resto la rilevanza "inter partes" (ossia, entro il confine interno del rapporto de quo) della predetta convenzione nella parte in cui prevede la corresponsione degli oneri da parte del Consorzio in favore dell'Università", ragion per cui deve essere condannata al pagamento di quanto dovuto.

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19/01/2012

Bozza del Decreto liberalizzazioni

images?q=tbn:ANd9GcSMVCy2MwB_3EV8ei1jaLjfRvnGIFTnnv0vutHquURzmMRRLnPZIn allegato la bozza del DECRETO LIBERALIZZAZIONI domani, 20 gennaio 2012, al vaglio del CDM.

Decreto Liberalizzazioni

18/01/2012

Spetta anche al cittadino extracomunitario la legittimazione ad impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.

lavoro-nero.jpgIl procedimento di emersione dal lavoro irregolare disciplinato dall’art. 1 ter D.L. 1 luglio 2009, n. 78 legittima esclusivamente i datori di lavoro a presentare le relative istanze, che, quindi, non possono essere inoltrate dal lavoratore interessato dal successivo procedimento di regolarizzazione.

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15/01/2012

Le guide turistiche siciliane possono esercitare liberamente in tutto il territorio senza alcun vincolo con la provincia ove sono iscritte

sicilia.jpgI ricorrenti sono professionisti abilitati alla professione di guida turistica iscritti nella sezione "ad esaurimento" dell’Albo professionale delle guide turistiche della Regione Siciliana, elenco delle guide turistiche di alcune province siciliane. L’iscrizione nella sezione "ad esaurimento" li obbliga ad esercitare la loro professione esclusivamente all’interno della provincia nel cui elenco sono inseriti.

Sulla base della nuova disciplina nazionale (art. 19 del D.lgs n. 59/10) e dei principi comunitari vigenti, i ricorrenti chiedevano all’Assessorato regionale l’autorizzazione ad esercitare la propria professione al di fuori della provincia nella cui sezione ad esaurimento sono iscritti, invocando le norme che consentono ai professionisti abilitati l’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale, ma la Regione rigettava la richiesta.

Secondo il T.A.R. illegittimamente.

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Nuovamente rinviata l'entrata in vigore del bonus di 10 punti ottenibili grazie al diploma per le aspiranti matricole dei corsi di laurea a numero chiuso

test.jpgIl Governo, con il Decreto c.d. "Milleproroghe" (Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216), ha rinviato, ma ancora una volta confermato, all'anno accademico 2013/2014, l'entrata in vigore del regime di valutazione della carriera pregressa scolastica delle aspiranti matricole dei corsi a numero programmato.

La norma, la cui introduzione è oggetto di rinvio di anno in anno ormai dal 2008, prevede la "Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264".

Il test non sarà più l'unico metro di valutazione  e non valrà più 80 punti ma 90. 10, per un totale di 100 punti ottenibili, quindi, saranno assegnati in virtù del voto di diploma.

Ecco il testo della Legge, mai entrata in vigore.

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13/01/2012

La scelta degli assessori da parte del sindaco è sempre subordinata al rispetto del principio di pari opportunità fra uomo e donna

pari-opportunit%C3%A0.jpgLa libertà di scelta degli assessori da parte del Sindaco non è assoluta ed incondizionata, ma deve soggiacere al rispetto del principio di pari opportunità che impone a tutti i soggetti pubblici di adottare ogni misura giudicata idonea a garantire la c.d. rappresentanza di genere.

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