03/02/2012

Il “tempo” non può essere considerato un bene della vita suscettibile di autonomo risarcimento

tempo%20sospeso(1).jpgL’art. 2 bis L. n. 241/1990 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. danno da ritardo. L’azione dell’amministrazione deve essere svolta nel rispetto della tempistica procedimentale giacchè “le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.


La disposizione risolve il profilo dell’ammissibilità di un’azione risarcitoria per il danno da ritardo mero, sottoposta al termine decadenziale di 120 giorni a norma dell’art. 30 c.p.a.

La devoluzione delle relative questioni alla giurisdizione esclusiva del g.a. aveva indotto certa dottrina a ritenere che il tempo costituisse un vero proprio diritto soggettivo risarcibile in via autonoma, a prescindere dalle effettive conseguenze che il mancato rispetto della tempistica procedimentale avesse provocato nella sfera giuridica dell’istante.

I giudici romani con la sentenza in commento, aderiscono invece a quell’orientamento che “non riconosce nel fattore “tempo” un bene della vita meritevole di autonoma dignità e tutela (si veda, in proposito, TAR Palermo, Sez. I, 20 gennaio 2010, n. 582)”

Il tempo viene considerato alla stregua di un fattore causale a cui ricondurre le conseguenze dannose patite dal soggetto interessato al provvedimento.

Ed infatti “La ricorrenza del danno da ritardo risarcibile postula, cioè, il verificarsi di una lesione alla sfera giuridica del soggetto connessa alla violazione delle regole procedimentali. Il danno da ritardo, dunque, presuppone pur sempre la lesione di un “diverso” – rispetto al tempo – bene giuridicamente protetto, ponendosi il fattore temporale quale mero nesso causale tra fatto e lesione”.

Naturalmente, sotto questo profilo, l’esito positivo dell’azione risarcitoria prescinderà dall’effettiva spettanza del bene della vita richiesto attraverso il provvedimento giacché “Il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo per il privato e il danno ad esso correlato sussiste anche se il procedimento non si sia ancora concluso e finanche se l'esito sia stato in ipotesi negativo, atteso che l'inosservanza del termine massimo di durata del procedimento comporta, quale immediata e pregiudizievole conseguenza, l'assoluta imprevedibilità dell'azione amministrativa e quindi l'impossibilità per il privato di rispettare la programmata tempistica dei propri investimenti, con la conseguenza di una correlata crescita dei costi di internalizzazione delle dilazioni amministrative”.

Avv. Rosario Cannata

T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II quater, 24 gennaio 2012, n. 762

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