29/01/2012

Trasferimento da Università straniere: nuovo si al ritentro dalla Romania

images?q=tbn:ANd9GcSmNsXT6cC7-x3ZXA8dW3Ua1tdMJqyIvoOCQi3FrPpgwPgZFr-zHgUno studente, iscritto al terzo anno dell’Università dell’Ovest “Vasile Goldis” della Romania, facoltà di Medicina Farmacia e Medicina Dentaria, dopo aver sostenuto (presso la predetta Università) le materie relative ai primi tre anni di corso, chiedeva ad una prestigiosa Università italiana il nulla osta per il trasferimento presso la facoltà di Medicina e Chirurgia - corso di laurea in Odontoiatria, propedeutico per l’iscrizione al terzo anno del corso in odontoiatria per l’anno accademico 2011/2012.

Secondo l'Ateneo italiano, tuttavia, non sarebbe consentito ad uno straniero proveniente da un'Università comunitaria di ottenere il trasferimento in Italia giacchè dovrebbe prima superare il test di ammissione.

Di diverso avviso il T.A.R. Catanzaro che ha ammesso il ricorrente a studiare presso l'Ateneo Italiano.


Secondo il T.A.R. Calabria, "le ulteriori censure di violazione dell’art. 2 della legge 11 luglio 2002 n. 148 e dell’art. 31 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 sono fondate atteso che nessuna norma prescrive, per il caso di iscrizione ad anni successivi al primo per trasferimento da altra Università sita in un Paese comunitario, quale la Romania, l’effettuazione di una prova preselettiva ulteriore rispetto a quella sostenuta per l'iscrizione al primo anno di corso, in quanto una diversa interpretazione sarebbe contraria al principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione nel settore dell'istruzione tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli artt. 3 n. 1 lett. q), Ce e 149 n. 2, Ce".

Secondo i Giudici della Calabria non è invece fondata la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento pur se, di diverso avviso, in analoga materia, è il Consiglio di Stato.

T.A.R. Calabria, Sez. II, 28 gennaio 2012, n. 55

Contra in tema di mancata comunicazione di avvio del procedimento

Cons. Stato, Sez. II, par. 20 aprile 2011, n. 1553

Avv. Santi Delia

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