30/10/2011

Contestazioni sui quiz a risposta multipla: discrezionalità tecnica o accertamento tecnico? Sindacabilità o intangibilità delle scelte della P.A.?

test1.jpgI ricorrenti, esclusi dal corso di laurea cui da sempre avevano aspirato, avevano impugnato la loro mancata ammissione deducendo l'erroneità, l'imperfezione e comunque l'inidoneità allo scopo selettivo dei quesiti somministrati dal MIUR a tutti gli aspiranti medici nell'anno accademico 2009/2010. Facevano notare come, nonostante gli scandali del 2007 che tanto clamore mediatico avevano generato, ancora una volta, una nutrita commissione di esperti di parte, affermava con certezza che su ben 23 quesiti sugli 80 somministrati vi erano errori e/o imperfezioni tali da consentire, in qualche caso, addirittura la possibilità di non avere una risposta univoca da scegliere.

Può il candidato illegittimamente escluso contestare i quesiti somministrati? Con quali possibilità di successo?

 

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Autoproroga dei mandati elettorali: illegittimi se autovotati da chi ha interesse

logo+unime.jpgIl Rettore dell'Ateneo aveva proposto a tutti i membri del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione i autoprorogare il proprio mandato per un ulteriore anno accademico.

Gli organi di governo avevano accolto favorevolmente la proposta ed adottato collegialmente la proroga.

Secondo i ricorrenti - tutti dipendenti della medesima Università e, quindi, titolari del diritto all’elettorale attivo e passivo per l’elezione delle varie cariche accademiche - tali provvedimenti, prorogando di un anno le cariche in corso, impediscono loro di esercitare entrambi i diritti elettorali, ledendo pertanto una situazione soggettiva meritevole di tutela, in quanto incidente sul loro stato giuridico, limitando la sfera delle loro attribuzioni.

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29/10/2011

Onere probatorio e principio di non contestazione nel codice del processo amministrativo

images?q=tbn:ANd9GcQc9sAC0qjegZ4XXygU_z8r8HEwXCyMbdEbCK-6Uc0J1XYzdH1wI ricorrenti, esclusi dal corso di laurea cui da sempre avevano aspirato, avevano impugnato la loro mancata ammissione deducendo l'erroneità, l'imperfezione e comunque l'inidoneità allo scopo selettivo dei quesiti somministrati dal MIUR a tutti gli aspiranti medici nell'anno accademico 2009/2010. Facevano notare come, nonostante gli scandali del 2007 che tanto clamore mediatico avevano generato, ancora una volta, una nutrita commissione di esperti di parte, affermava con certezza che su ben 23 quesiti sugli 80 somministrati vi erano errori e/o imperfezioni tali da consentire, in qualche caso, addirittura la possibilità di non avere una risposta univoca da scegliere.

Che prove devono essere offerte per ottenere il risultato sperato e, quindi, l'ammissione al corso di laure cui si aspira?

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La giurisdizione del g.a. nelle procedure concorsuali si estende fino all’approvazione della graduatoria definitiva e non oltre.

images?q=tbn:ANd9GcS3e1rD8E8ChvqSdLzkwSy8NeSx3aHCgT9OehCEx8nN13CAQ4wQQQLa c.d. privatizzazione del pubblico impiego ha ridotto drasticamente la giurisdizione del g.a. nelle relative questioni. Infatti, i provvedimenti assunti nel corso del rapporto di lavoro costituiscono espressione dei poteri tipici del datore di lavoro e non esercizio di potestà autoritative.

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27/10/2011

La revoca di una nomina a carattere fiduciario deve essere adeguatamente motivata quando vengono preventivamente fissati i criteri di designazione

municipio.jpgLa nomina dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni deve avvenire, secondo quanto stabilito dall’art. 50, c. 8 D.lgs. n. 267/2000, sulla base di criteri di indirizzo stabilito dal consiglio comunale o provinciale, sicché la sua eventuale revoca dovrà essere motivata in relazioni ai predetti criteri.

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L’efficacia ex tunc di una sentenza che esclude una lista elettorale non influisce sul computo del quorum

images?q=tbn:ANd9GcQ7jfh0lWjiBy4I32xV7mY44jxtpQ1AD1OzDTIETmK1iCM0SKnA6QÈ questo il principio espresso dal T.A.R. Toscana, con la decisione in esame con la quale i giudici fiorentini hanno precisato quali sono gli effetti prodotti da una sentenza che accerti l’esclusione di una lista elettorale sulle manifestazioni di voto indirizzate proprio nei confronti della lista illegittimamente ammessa.

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La presentazione di una domanda di regolarizzazione per più di un lavoratore extracomunitario non è soggetta ad alcuna sanzione

images?q=tbn:ANd9GcRpDkXVW9AWNh8fWRKp2A359E9ELTJFvFmSKbyNktuGDn6G4L-RCon l’art. 1ter D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, il legislatore ha disciplinato l’emersione dal lavoro irregolare di due particolari categorie di lavoratori extracomunitari: quelli dediti al lavoro domestico all’interno di uno specifico nucleo familiare e quelli che, invece, si occupano di attività di assistenza nei confronti di soggetti affetti da gravi patologie.

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23/10/2011

Incarico dirigenziale nel pubblico impiego: quale giurisdizione?

images?q=tbn:ANd9GcQvfiMgRfDaFC5LMjByrXNjwa7CXrf7gVXs5QCW8I91Js9VixxQNonostante l'Amministrazione si sia autovincolata nella scelta del soggetto cui affidare l'incarico dirigenziale, il G.A. difetta della giurisdizione per vagliare tale scelta essendo devoluto ogni potere al Giudice Ordinario.

"Non v’è dubbio, infatti, che per il conferimento dell’incarico dirigenziale per cui è causa non è stata avviata una procedura concorsuale nel senso sopradescritto e conseguentemente difetta la giurisdizione del giudice amministrativo. La scelta del “vincitore”, infatti, non è stata effettuata in modo “classico” – ossia con un bando, una valutazione comparativa e con la redazione di una graduatoria – bensì con un apprezzamento di carattere fiduciario e discrezionale. In altri termini, la mancanza di una vera e propria graduatoria finale esclude dunque che si rientri nell’ambito delle procedure concorsuali e conseguentemente che la relativa controversia appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo. Sotto altro aspetto la circostanza che l’amministrazione si sia autovincolata non può determinare lo spostamento della giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo. È ormai principio consolidato, infatti, che gli atti di autolimitazione degli spazi di “libertà” (così definiti in un recente studio) dell’amministrazione non possono “spostare” la giurisdizione da un plesso ad un altro".

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22/10/2011

Legge Pinto: quale Ministero deve pagare dopo il Decreto della Corte d'Appello? A chi notificare il ricorso per l'ottemperanza innanzi al G.A.?

images?q=tbn:ANd9GcTXq-IQd5jknPSLy1jNGLJvWEwR7Qso2A1ic4nZIGS3NprIFm2JbgIl T.A.R. Perugia individua nel Ministero dell'Economia e delle Finanze il soggetto legittimato passivo ai pagamenti dei Decreti emessi dalle Corti d'appello per illegittima durate dei processi (c.d. Legge Pinto).

Secondo il T.A.R. "il pagamento di tutti gli indennizzi conseguenti all’applicazione della L. n. 89/2001(c.d. Legge Pinto) può ritenersi legislativamente concentrato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di “razionalizzare le procedure di spese ed evitare maggiori oneri finanziari…”, ad opera dell’art. 1 comma 1225 L. 27 dicembre 2006 n. 296; questo perché l’ultimo periodo di detto comma 1225 prevede misure organizzative proprio per fronteggiare gli adempimenti di cui al precedente comma 1224, recante appunto alcune modifiche alla ridetta L. n. 89/2001; per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che il Ministero dell’Economia e delle Finanza sia l’unico organo cui la legge attribuisce il potere - dovere di effettuare i pagamenti degli indennizzi ex. L. n. 89/2001, prescindendo da quale sia l’organo di volta in volta convenuto in giudizio e condannato ai sensi della legge stessa".

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Consiglio di Stato: no all'appello avverso più sentenze

nwspada.gifSecondo la V Sezione del Consiglio di Stato "deve ritenersi inammissibile l’appello cumulativamente diretto nei confronti di distinte sentenze (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2009 , n. 1129; 23 novembre 2007 n. 600; 17 febbraio 2006 n. 617; sez. VI, 26 maggio 1997 n. 685; sez. V, 14 luglio 1997 n. 805; CGA 5 aprile 2002 n. 182; cfr. anche Cass., Sez. I, 13 gennaio 1993 n. 342 e Sez. III, 6 giugno 1994 n. 5472)".

Anche alla luce dello jus supervenines di cui al codice del processo amministrativo, infatti, "l'appello cumulativo non è previsto da alcuna disposizione della legge processuale, che contempla quale caso esclusivo di impugnazione unica di più sentenze quello contro le pronunce non definitiva e definitiva rese nello stesso giudizio (artt. 340 e 361 c.p.c.); lo stesso codice di procedura civile, richiamato dall’art. 39 del codice del processo amministrativo, prevede la trattazione di più cause in un solo giudizio per iniziativa dell'attore (artt. 103, 104, 31, 32 e 33 c.p.c.), oppure per riunione disposta dal giudice (artt. 274, 31, 32, 33 e 40 c.p.c.), solo in primo grado e nei casi di connessione predeterminati dalla legge mentre non sussiste alcuna norma dedicata alla riunione dei giudizi d'impugnazione contro sentenze diverse".

"Quanto al giudizio amministrativo, l’art. 70 del codice del processo amministrativo, applicabile al processo d’appello ai sensi dell’art. 38 del medesimo testo normativo, al pari del previgente art. 52 del r.d. 6 agosto 1907 n. 642, recante il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, conferisce al giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi, con la conseguenza che ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati; la riunione disposta dal giudice è una riunione a posteriori, adottata insieme con la decisione definitiva o in vista di una uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni, mentre l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell’art. 101 del codice del processo amministrativo, che qualifica l’appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili (cfr., sul punto, in particolare sez. V n. 617/2006)".

L'inammissibilità è dichiarata anche in ipotesi di "contenuto analogo delle statuizioni giurisdizionali gravate".

Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5554

Avv. Santi Delia

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