29/07/2011

Il Weblog va in vacanza

speeed.jpgAnnunciamo ai nostri lettori che, per tutto il mese di agosto, le pubblicazioni sul weblog risulteranno meno frequenti.

Torneremo a pieno regime dal mese di settembre.

Buone vacanze.

La redazione

Nuova stangata per Mediaset. CGE: i contributi per l'acquisto del digitale terrestre sono illegittimi aiuti di Stato

digitale-terrestre-mediaset-premium.pngSecondo la C.G.E., le emittenti radiotelevisive che hanno beneficiato indirettamente degli aiuti di Stato, sono tenute a rimborsare le somme corrispondenti ai vantaggi in tal modo ottenuti.

La storia dell'avvento del digitale terrestre. Il passaggio dall'analogico al digitale, avviato in Italia nel 2001, prevedeva che il passaggio al digitale si concludesse entro il 2006. Allo stato, come noto, ciò non è ancora avvenuto e la prossima scadenza è fissata per il 30 novembre 2012.
La storia degli aiuti. Con la legge finanziaria del 2004 (1), l’Italia ha concesso un contributo pubblico di EUR 150 ad ogni utente che acquistasse o noleggiasse un decoder terrestre e non satellitare. Tutti vennero rimborsati sino a 110 milioni di euro. La successiva legge finanziaria del 2005 ha reiterato tale provvedimento nello stesso limite di spesa di EUR 110 milioni, riducendo tuttavia il contributo per ogni singolo decoder digitale a EUR 70.

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27/07/2011

Sbarchi su Lampedusa: la circolare Inps sui soggetti legittimati a sospendere i versamenti

images?q=tbn:ANd9GcTDMPEqUOhz1XwbywwNB3iHyH3fRWkrWwarxmO1L6q7pwNpgMWrCon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Con un successivo decreto e con due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) sono state dettate ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare il suddetto stato di emergenza.

E’ quindi intervenuta l’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3947 del 16 giugno 2011 (allegato 1), la quale ha tra l’altro (art. 3, c. 2) previsto - fino al 16 dicembre 2011 - la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

 Infine, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, ha disposto all’art. 23, c. 44 (allegato 2) la proroga di detta sospensione fino al 30 giugno 2012.

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26/07/2011

Risarcimento danni da illegittima esclusione e onere della prova

risarcimento_danni_morali.jpgSecondo il T.A.R. Lazio, in caso di illegittimo recesso esercitato da un'Amministrazione, il danno subito dall'illegittima aggiudicataria titolare del contratto non è affatto in re ipsa e deve essere provato.

"Considerato che nel caso di specie parte ricorrente ha omesso di provare e documentare il danno subito limitandosi ad invocare, apoditticamente, un risarcimento pari all’importo del prezzo contrattualmente pattuito (che non è stato neanche decurtato, ex art. 11 del d.P.R. nr. 252 del 1998, del pagamento - che, a mente delle norme sopra citate, grava sulla Cooperativa che ha sub appaltato i lavori - delle opere già realizzate, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite), la domanda va rigettata".

T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 25 luglio 2011, n. 6669

Avv. Santi Delia

Recesso dal contratto a seguito di informativa antimafia: sull'opportunità della scelta decide il G.A.

images?q=tbn:ANd9GcR9mhrD9IS6boNnL6qi97H0YSPT9q4v_HSOJVRCHWzR-cGqgPsrEASecondo il T.A.R. Lazio, "considerato che la disciplina vigente accorda alle stazioni appaltanti la facoltà di recedere dai contratti pagando il valore delle opere già eseguite e rimborsando le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati (come nel caso di specie, successivamente alla stipula del contratto (art.4 c.6 d.lgs. n.490/1994 ed art.11 c.3 del d.P.R. n. 252 del 1998)", lavalutazione circa l'esercizio di tale scelta discrezionale spetta al G.A."

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Informativa antimafia: l'assoluzione e l'archiviazione devono essere presi in considerazione dall'U.T.G.

images?q=tbn:ANd9GcSAjpPeoV8J_8kBHSzKJWikPbywlQJoRaqDJ3ggTECW_xZI3sNAEw"Seppur pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, il principio secondo il quale la sentenza di assoluzione non esclude che possa essere emanato un provvedimento ostativo (potendo essere contenere elementi che, pur negando la sussistenza di una responsabilità con quel grado di certezza richiesto per la condanna in sede penale, possono essere nondimeno rilevanti ai fini della prevenzione antimafia), non può negarsi che l'autorità prefettizia, nel trarre indizi da un procedimento penale a carico di un soggetto, debba considerare anche l'esito conclusivo di quel procedimento".

Questo, in sintesi, il dettato del T.A.R. Lazio in tema  di informativa antimafia emessa dall'U.T.G. e legata a precedenti episodi criminosi i cui addebiti non fuorno poi confermati all'esito del processo penale

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Non esiste alcuna azione popolare generalizzata: la lesione dell'interesse legittimo deve essere sempre provata

188044_215814365098354_2008807_n.jpgIl ricorrente, deducendo di essere proprietario di un immobile ubicato nel comprensorio di un consorzio di bonifica e dunque, componente dell’assemblea generale del Consorzio ed appartenente al relativo corpo elettorale, impugna gli atti relativi al procedimento per l’elezione degli organi rappresentativi di tale consorzio. Evidenzia l'interesse ad avere un organo legittimamente composto e deduce  che avrebbe potuto anche presentare una candidatura per gli organi elettivi.

Pur senza assumere alcuna lesione in concreto dell'interesse legittimo di  cui è portatore, può ottenere l'annullamento degli stessi?

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25/07/2011

Diritto di accesso all'istruttoria di un procedimento curato dalla Commissione europea

images?q=tbn:ANd9GcRd33kn7tdVNnrdE_8FwXGuLOjCiiH4m0_HmGqktRtai1t4VjuVLa Corte di Giustizia Europea bacchetta la Commissione rea di aver negato l'accesso a taluni documenti interni nell'ambito di una procedura di concentrazione già conclusa. Secondo la C.G.E. la Commissione ha  l'obbligo di illustrare le ragioni specifiche secondo cui la divulgazione dei documenti avrebbe gravemente pregiudicato il processo decisionale e la tutela della consulenza legale.

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Nomina del Collegio dei revisori dei conti: ogni consigliere comunale dispone di un solo voto

RevisoreContii.jpgAnche in Sicilia, in tema di nomina del Collegio dei revisori dei conti, ogni consigliere comunale ha diritto di eleggere un solo componente e, quindi, ad esprimere una sola preferenza in seno alle operazioni di votazione.

Secondo il T.A.R. Palermo, infatti, "l'art. 1 della l.r. n. 48/1991, che ha modificato, in sede di recepimento, l'art. 57, l. n. 142 del 1990 (di tal guisa che il principio è desumibile anche dalla normativa nazionale) stabilisce che è il “voto” e non la “votazione” ad essere limitato ad un componente. Opinare diversamente significherebbe, peraltro, svuotare di contenuto la previsione del voto limitato, che invece tradizionalmente in democrazia è previsto per garantire alle minoranze politiche la possibilità di esprimere propri rappresentanti (tra le tante TAR Sicilia Palermo, 13 luglio 2009, n. 1289; TAR Sicilia Catania, III, 14 luglio 2009, n. 1309, 8 luglio 2008, n. 1283; I, 12 gennaio 2006, n. 22)".

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Trasmissioni radio-televisive: il Comune ove insiste l'impianto non può tassare il titolare di concessione ministeriale

images?q=tbn:ANd9GcQozCN4SMctawgmLRqdRjlMMo6HJx74C-QikRc7eErBa5K7oUiwAl fine di sopperire ai costi sostenuti dall’amministrazione per lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione, monitoraggio ambientale e informazione ai cittadini, un Comune siciliano aveva provveduto a censire tutti gli impianti esistenti (fra cui quelli di radiotrasmissione televisiva) che producono campi elettromagnetici esistenti nel territorio comunale, chiedendo ai titolari di munirsi di una nuova autorizzazione e di pagare un contributo volto ad "aiutare" il Comune per le spese da questi sostenute in virtù della presenza degli impianti.

Secondo il T.A.R. Catania e la ricorrente, titolare di concessione ministeriale per l’esercizio dell’attività di tele radiodiffusione, in maniera illegittima

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