18/07/2011
Nomina di Dirigente sanitario di secondo livello (ora di struttura complessa): la giurisdizione sugli esiti del concorso è del G.O.
Secondo il T.A.R. Catania, "la procedura che precede il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario di secondo livello (ora di struttura complessa) non ha le caratteristiche, né la natura giuridica, del concorso", ragion per cui la giurisdizione sulla legittimità dell'esclusione di concorrente, sull'attribuzione dei punteggi e, in generale, sull'esito della graduatoria, spetta al Giudice ordinario.
Il T.A.R., a fondamento della propria decisione, richiama l'autorevole posizione della Cassazione secondo cui "qualsiasi modalità sia prevista per la procedura concorsuale (v. D.P.R. n. 487 del 1994) e cioè quella del concorso per esami, quella del concorso per titoli ed esami, quella del concorso per soli titoli, quella del corso - concorso ovvero quella del concorso con preselezione, un dato comune ed indefettibile a tutte le suddette procedure è che esse si concludono con l'approvazione di una graduatoria di merito, che costituisce un vincolo per l'ente che ha promosso la procedura concorsuale, nel senso che l'assunzione dei candidati deve seguire, entro il limite dei posti messi a concorso, l'ordine che i candidati hanno assunto nella graduatoria, una volta che la stessa sia stata definitivamente approvata. Ora, come risulta dalle norme in precedenza richiamate (v. D Lgs. n. 502 del 1992 e D.P.R. n. 484 del 1997), nella disciplina per il conferimento dell'incarico di dirigente medico del secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurla ad una procedura concorsuale, ancorché atipica, atteso che la commissione si limita (dopo le modifiche all'art. 15 del D. Lgs. n. 502 del 1992 dal D. Lgs. n. 517 del 1993) alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei curricula; la commissione non attribuisce punteggi, non forma una graduatoria ma si limita a predisporre un elenco di candidati - tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione all'incarico da conferire - che viene sottoposto al Direttore Generale dell'Azienda. Il Direttore generale dell'Azienda, nell'ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l'incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario e affidata alla sua responsabilità manageriale (art. 3 comma 1 - quater, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche). Né, in relazione al conferimento di incarichi dirigenziali sanitari, in mancanza del presupposto necessario della compilazione della graduatoria da parte della commissione, può assumere rilievo qualificante, ai fini del riconoscimento della natura concorsuale della procedura, la circostanza che del conferimento debba essere dato preventivo avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.L'avviso dell'avvio della procedura, invero, serve soltanto ad ampliare il campo dei soggetti nell'ambito dei quali, una volta verificata la loro idoneità da parte della commissione, il Direttore sanitario possa operare la propria scelta…» (Cassazione civile , sez. un., 27 gennaio 2004 , n. 1478).
Per la posizione (conforme) del G.A. si vedano, Consiglio Stato sez. V 05 febbraio 2007 n. 432; Consiglio Stato sez. V 29 dicembre 2009 n. 8850; Consiglio Stato sez. V 14 settembre 2010 n. 6676.
12:24 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Diritto del Lavoro, Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (1) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: giurisdizione, dirigente medico, concorso |
Facebook
Trackback
L'URL per fare trackback su questo post è: http://informazionegiuridica.myblog.it/trackback/3566141
Commenti
Consiglierei di visionare e, ove ritenuto utile, pubblicare la sentenza 142/2012 del TAR puglia scaricabile dal sito del TAR.
Molto illuminante,tranne per il caso specifico, ma per le motivazioni. Si colmano alcune lacune dell'attuale GIURISPUDENZA.
DISTINTI SALUTI
Scritto da: Stefano Rinaldi | 07/02/2012
Scrivi un commento