30/06/2011

T.A.R. Lombardia: esiste l'azione di condanna. Il G.A. può ordinare il trasferimento di un pubblico dipendente

nwspada.gifIn una recente nota di commento ad un obiter dictum dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 3/2011), avevamo parlato di metamorfosi del processo amministrativo.

Facevamo notare come, non troppo tempo prima (del nuovo codice e della Plenaria), si scriveva che "il giudizio introdotto dalla presente impugnativa è un giudizio di tipo impugnatorio che implica effetti demolitori e mai dichiarativi". In quella sede ci chiedevamo cosa cambia, oggi, se qualcosa può cambiare, dopo le parole della Plenaria, secondo cui "in definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato dall’art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell’interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l’esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa".

Oggi la prima, autorevole e ben argomentata, risposta. L'azione di condanna esiste e il Giudice Amministrativo può ordinare il trasferimento del pubblico dipendente che l'Amministrazione aveva negato con non plausibili argomenti.

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Termine per impugnare l'aggiudicazione della gara d'appalto

calendario30NOV.gifIl termine di 30 giorni per impugnare l'aggiudicazione decorre dalla comunicazione di cui all'art. 79, comma 2 del codice dei contratti che, come è noto, prevede un tipico contenuto della stessa.

Non tutti gli elementi ivi previsti, tuttavia, sono necessari e, la loro mancanza, potrebbe giustificare la non decorrenza del termine. Nel caso deciso dal T.A.R., in particolare, la stazione appaltante non aveva indicato“ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata”.

Ma ciò, secondo il T.A.R., non era sufficiente per non far decorrere il termine di impugnazione giacchè tali elementi ("caratteristiche e vantaggi dell'offerta") erano ininfluenti ai fini dell'aggiudicazione. 

La posizione dei Giudici di Via Butera non è, tuttavia, pacifica giacchè, appena un mese fa il Consiglio di Stato ha mostrato diverso orientamento.

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Esclusione dal concorso per idoneità fisica: possibile il nuovo accertamento su ordine del T.A.R.

images?q=tbn:ANd9GcTCj3wXebscv-z5-JbmXXUdFkbm8uemmJWHQmXZFb0RGA3Wjs5xIl caso si ripeterà sovente. Quello che ci occupa è uno dei tanti concorsi per aspiranti allievi dell'arma, dei vigili del fuoco, della polizia.

814 posti da assegnare agli idonei ritenuti tali anche all'esito di non semplici prove fisiche  e delle successive visite mediche. Ad una di queste ultime il ricorrente non era risultato idoneo e da qui l'esclusione. Il T.A.R., cui si era rivolto l'aspirante bomberos, rilevato che "- a comprova delle deduzioni contenute in ricorso - è stata depositata documentazione i cui risultati mettono in dubbio la stessa sussistenza della causa di idoneità, come accertata dall'Amministrazione (deficit acutezza visiva)", "al fine di verificare la fondatezza dei presupposti di fatto su cui si fonda l'avversata determinazione" ritiene possibile "sottoporre parte ricorrente ad un rinnovato accertamento sanitario".

Il mezzo scelto per tale accertamento non è la consulenza tecnica ma la verificazione "ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di ciò il Comando Generale della Guardia di Finanza con sede in Roma, che provvederà a mezzo di Commissione formata da tre dei suoi medici militari".

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Inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore dal territorio nazionale: la direttiva 2008/115/CE abolisce il reato

lavoro-nero.jpgIl fatto. Il ricorrente impugna il diniego di emersione del lavoro irregolare emesso dal Prefetto, in relazione all’istanza avanzata dal datore di lavoro, ex art. 1 ter l. 3 agosto 2009 n.102, sul presupposto che il medesimo fosse gravato da un precedente penale ostativo, consistente in una sentenza di condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, co. 5 ter, d.lgs.n. 286/98.

 

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Concorrenza e mercato unico: la posizione dell'ANAS al vaglio del TAR Sicilia

autos-sicilianeG.gifIl T.A.R. di Palermo, nell'ambito della vicenda inerente la gestione delle Autostrade siciliane e del provvedimento di decadenza che l'ANAS ha notificato al CAS (Consorzio per le autostrade siciliane) che attualmente le detiene in concessione, si occupa (incidentalmente) della compatibilità di tale Ente (ANAS) rispetto al mercato unico ed ai principi comunitari di concorrenza.

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29/06/2011

Partecipazione del privato al procedimento amministrativo: computo dei termini per la presentazione di memorie.

orologio2.jpgE' illegittimo l'atto conclusivo del procedimento (nella specie avente ad oggetto il diniego di rilascio di attestazione SOA e contestuale decadenza dell’attestazione posseduta) che non abbia tenuto in considerazione le deduzioni al riguardo presentate dall'interessato ed in proposito affermando che non era pervenuta da parte di detto soggetto alcuna deduzione o memoria in merito all’oggetto del procedimento.

Nel caso di specie era stato fissato un termine per “l’invio” di memorie (e non per il loro materiale arrivo presso la società di attestazione), sicchè la mancata attesa da parte di parte di quest’ultima di tempi congrui per il ricevimento di eventuali deduzioni tempestivamente spedite (così come di fatto nella specie era avvenuto) a mezzo posta (dovendosi tener conto del garantista principio generale per cui vale il termine di spedizione di deduzioni o atti difensivi: cfr. CdS, VI, n. 2596 del 22.5.2007) determina l’illegittimità degli atti emessi dalla società di attestazione e del consequenziale provvedimento di annotazione da parte dell’AVCP.

T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 27 giugno 2011, n. 5693

Avv. Nazareno Pergolizzi

Corsi di Laurea a numero chiuso: pubblicati i Decreti Ministeriali che attribuiscono i posti agli Atenei

images?q=tbn:ANd9GcTnqYk-U7SRNHauaX_E_8P-XGahexfdXfbvGOMhb4vQ03Vc2ZOrSono stati pubblicati in data 27 giugno 2011 i Decreti Ministeriali di "Definizione posti disponibili per ammissioni" ai corsi di laurea in Odontoiatria, Veterinaria e Architettura.

Per Odontoiatria, in particolare, il D.M. evidenzia come vi sia "un fabbisogno di professionalità a livello nazionale inferiore alla potenzialità formativa del sistema universitario e avuto riguardo, comunque, alla normativa europea che prevede la libera circolazione dei professionisti", ragion per cui, anche in ragione del fatto che si è determinato di "garantire un equilibrato rapporto tra studenti, docenti e poltrone attrezzate", sono stati banditi soli 860 posti (71 in più rispetto all'anno passato). Appare, in verità, risibile l'aumento dei posti ove confrontato con l'intero fabbisogno comunitario.

Diminuiscono, invece, i posti disponibili per Architettura (da 9.265 a 8.760) e per Veterinaria (da 1006 a 958).

Attesissimo, a questo punto, il D.M. riguardante Medicina.

D.M. 27 giugno 2011 (Odontoiatria)

D.M. 27 giugno 2011 (Veterinaria)

D.M. 27 giugno 2011 (Architetto)

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Avv. Santi Delia

28/06/2011

Alcune risposte al test erano affisse al muro di due aule di concorso: annullamento o revisione della graduatoria? La soluzione del TAR Toscana

test medicina,firenze,toscana,tavole periodica,udu,chimica,delia,bonetti,studenti esclusi,pasticciaccioIl caso aveva occupato i titoloni dei giornali nazionali ed indignato le famiglie e gli aspiranti studenti di medicina dell'Ateneo di Firenze. Lo sfondo sempre infuocato dei test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso (in specie Medicina e Chirurgia e Odontoiatria) non era certo giovato a rasserenare gli animi. La Repubblica aveva parlato di "pasticciaccio".

Cos'era accaduto durante i test di ammissione a Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria tenutisi all'Ateneo di Firenze nel mese di settembre  del 2010?

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26/06/2011

No alla demolizione di (piccole) opere abusive

8214.jpgLe opere edilizie abusivamente realizzate erano le più classiche della villetta estiva isolana in riva al mare cui nessun Italiano vorrebbe rinunciare.

L'ordinanza di demolizione citava la "tettoia in lignea a doppia falda a copertura di un patio e muretti di cinta al patio medesimo", nonché l'angolo lavabo ed i "sedili in muratura“ e, come è ovvio, nessuna preventiva autorizzazione.

E' legittima l'ordinanza comunale che ne ordina la demolizione? Non secondo il T.A.R.

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Ottemperanza: l'istanza di incidente di esecuzione va sempre (previamente) notificata

images?q=tbn:ANd9GcSbvTJ-UGJoqJI8cV3ZDSqar8SjXTLuaV4EDkAVeUcJXM0s9pXAQgAnche innanzi ad un omessa attività di competenza del commissario ad acta (nella specie mancata liquidazione di interessi sulla sorte capitale) insediatosi su ordine del G.A. in ragione dell'inottemperanza dell'Amministrazione, l'istanza va comunque notificata anche a quest'ultima.

Secondo il T.A.R. Palermo, infatti, l'incidente di esecuzione, deve seguire le regole dettate dal Titolo I del Libro IV del c.p.a. (cfr. C.G.A. 4 novembre 2010, n. 1393) e poiché, in particolare, il primo comma del citato art. 114 dispone che “l’azione si proprone…con riorso notificato alla pubblica amministrazione”, non par dubbio come l’istanza in questione debba essere dichiarata inammissibile, non essendo stata debitamente notificata".

Anche in ipotesi di omissione da addebitare esclusivamente al Commissario, quindi, l'Amministrazione resta pur sempre destinataria delle domande processuali del ricorrente.

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 23 giugno 2011, n. 1164

Avv. Santi Delia 

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