17/08/2010
Aree demaniali. Portorosa (Messina), proprietà del porto
Corte di Cassazione, SS. UU., 20 maggio 2010, n. 12340.
| Inammissibile il ricorso proposto, tra gli altri, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Presidenza della Regione Siciliana avverso la decisione del C.G.A. con la quale era stato dichiarata, tra l'altro, la titolarità in capo alla Curatela fallimentare Bazia Gardens del porticciolo c.d. di "Portorosa" (Messina). Clicca qui per scaricare la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 20 maggio 2010, n. 12340. Clicca qui per scaricare la decisione del C.G.A. 5 maggio 2009, n. 34
|
01:52 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Edilizia e Urbanistica | Link permanente | Commenti (3) | Segnala
|
Facebook
Commenti
La stranezza del comportamento dell' Assessorato Territorio Ambiente disattende le sentenze della cassazione che del CGA e assurdo che il dirigente di turno abbia assunto tale determinazione, instaurando e confermando la demanialità di una parte del porto tracciando una linea immaginaria a 150 metri dalla batigia.La conclusione e che ho dovuto presentare un esposto alla procura della repubblica di Barcellona Messina
Scritto da: Giuseppe Tealdi | 21/10/2011
Non capisco come da una sentenza che chiaramente indica il limite del porto privato più volte "oltre la strozzatura" - "oltre la prima strozzatura" - "laddove il porto si restringe nel punto più stretto" , ed indicando tale strozzatura come "quella che prosegue la linea immaginaria del prolungamento di Via Camparia" qualcuno alla Regione (Geom. De Luca) abbia tirato una linea e non abbia indicato la strozzatura da spigolo a spigolo. Ne è venuta fuori una linea che strozzatura e punto più stretto non è. Cosa bisogna fare per fare rivedere tale linea? Grazie
Scritto da: anthony | 01/04/2012
Non essendoci un contraddittorio, il TAR così si è espresso, come Lei descrive,e non tiene conto delle disposizioni normative sulla demanialità marittima contenute nell' art 822 CC e nell' art. 28 lett.C Cod.Nav.Sono definiti come demaniali i soli canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Mentre il canale che collega al mare una darsena, ove questa sia privata, e non assolve certamente ad uso pubblico, tali darsene non possono essere ricomprese in alcune categorie dei beni del Demanio marittimo naturale. Pertanto L' avv. Carmelo Briguglio in qualità di Avvocato dell' Assessorato e contemporaneamente avvocato della Marina di Portorosa e i tecnici dell' Ass.Territorio e Ambiente hanno di fatto tracciato la linea immaginaria di via Camparia come se fosse il limite demaniale senza nessun riferimento tecnico normativo; rinnovando tale "privilegio" affinchè la concessione permanesse alla Marina di Portorosa.
Scritto da: giuseppe Tealdi | 13/04/2012
Scrivi un commento