20/02/2012
Rapporti tra incidentale e principale: i dubbi del T.A.R. Torino arrivano alla C.G.E.
Si ricorderà del recente insegnamento dell'Adunanza Plenaria, secondo cui, anche ove l'Amministrazione abbia evidenziato e chiesto "l’utilità di una pronuncia la quale accerti l’assenza delle illegittimità denunciate e che, comunque, possa orientarla a fronte delle contrapposte richieste delle tre parti litiganti", in ragione del fatto che "l’ordine logico di esame delle questioni pregiudiziali rispetto a quelle di merito non rientra nella disponibilità delle parti", non sarà possibile evitare imbarazzanti evenienze tipiche del "chi peggio arriva....definitivamente male alloggia".
E, si badi bene, tra le ipotesi di summa iniuria, assisteremo anche a casi ove aggiudicataria e controinteressata avrebbero dovuto, pacificamente, essere escluse sulla base dello stesso vizio. In tal caso, apparirà evidente ai più come, nonostante si abbia la certezza che nessuna delle due contendenti abbia in verità titolo legittimo all'affidamento della commessa, assai sterile risulterebbe una soluzione volta a premiare l'aggiudicatario solo per il fatto che l'Amministrazione l'abbia, illegittimamente, individuato come tale.
Le nostre perplessità di diversi mesi fa, sembrano ora condivise dalla Seconda Sezione del T.A.R. Piemonte che ha rimesso la questione alla C.G.E. al fine di comprendere se
“Se i principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza nei pubblici appalti, di cui alla Direttiva n. 1989/665/CEE, quale da ultimo modificata con la Direttiva n. 2007/66/CE, ostino al diritto vivente quale statuito nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, secondo il quale l’esame del ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale attraverso l’impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara, deve necessariamente precedere quello del ricorso principale ed abbia portata pregiudiziale rispetto all’esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva e indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con l’aggiudicatario- ricorrente incidentale), ciascuno mirante ad escludere l’altro per mancanza, nelle rispettive offerte presentate, dei requisiti minimi di idoneità dell’offerta”.
19:01 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Contratti e Appalti, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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Posti vacanti riservati agli extracomunitari: il Consiglio di Stato muta indirizzo. Si all'attribuzione ai comunitari
IL CASO. Come ogni anno, da ormai un decennio, diversi posti riservati agli studenti extracomunitari restano vacanti. Quest'anno, in particolare, stante l'introduzione di una soglia minima di 20 punti, i posti liberi sono diverse centinaia in Italia.
I non pochi ed ambitissimi posti rimangono liberi e diversi soggetti comunitari chiedono al T.A.R. Lazio che gli vengano attribuiti. I Giudici di Via Flaminia, tuttavia, negano che tali vacanze possano essere da loro ricoperte.
Gli aspiranti medici ed odontoiatri, tuttavia, non si rassegnano ed appellano l'ordinanza cautelare al Consiglio di Stato.
I Giudici di Palazzo Spada, sino all'ottobre del 2011 (18 ottobre 2011, n. 5593), avevano sempre sostenuto che nessuna pretesa poteva essere avanzata dai cittadini italiani. L'unica apertura (Consiglio Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434), poi smentita (n. 4556 del 15 luglio 2010), restava isolata.
La decisione. Sarà possibile attribuire tali posti vacanti ai cittadini comunitari che abbiano utilmente partecipato al concorso?
00:38 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Corsi di laurea a numero chiuso, Università | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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09/02/2012
Notificazione a mezzo posta eseguita dall'avvocato: nonostante i vizi valida la notifica se la controparte si costituisce
I ricorrenti in Cassazione avevano eccepito la nullità del controricorso in ragione dell'assenza del timbro postale, del numero della raccomandata e dell'indicazione dell'ufficio postale di spedizione. Trattasi di elementi che la L. 21 gennaio 1994, n. 53 individua quali elementi nucleari per le modalità di notifica.
Secondo la Cassazione, "l'ipotizzata nullità, è da considerare sanato dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa, in quanto i ricorrenti hanno ricevuto la notificazione del controricorso, hanno, con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, interloquito sul merito delle difese spiegate nell'atto di controparte".
Cass., Sez. II, 29 dicembre 2011, n. 29909
22:21 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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08/02/2012
Scorrimento delle graduatorie di concorso: obbligatorio anche in ipotesi di scelta discrezionale attingendo dalla terna
ll ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore di una struttura complessa e, all'esito della stessa, risultava collocato nella terna di idonei tra i quali il Direttore generale avrebbe dovuto effettuare la scelta ai sensi dell’art.15 citato e dell’art.10, comma 1, l.r. Puglia n. 25/2006.
Il prescelto, tuttavia, non prendeva servizio né sottoscriveva il contratto lasciando il posto vacante.
La procedura concorsuale, a questo punto, deve ritenersi ormai conclusa per effetto della predetta designazione o uno dei due idonei può aspirare al posto vacante?
00:25 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Concorsi pubblici, Procedimento Amministrativo, Pubblico Impiego | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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06/02/2012
In house e servizi pubblici locali: le ultime modifiche del Decreto "Cresci Italia" e l'attuale regime...in pillole
Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis, è subentrato, come già in precedenza commentato, in tutta fretta, l'art. 4 del D.L. n. 138/2011 già oggetto di modifiche, non solo in sede di conversione ma anche qualche mese dopo e, allo stato infine, con il D.L. del 24 gennaio 2012.
Ecco le ultime novità...
20:25 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Contratti e Appalti, Dottrina, Enti locali | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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03/02/2012
Master di II Livello in Diritto dei Contratti Pubblici
Informiamo i lettori del Weblog della riapertura delle iscrizioni al Master di II livello organizzato, per il secondo anno consecutivo, dall'Università di Catanzaro.Il Master mira a formare figure professionali specialistiche, mediante l'acquisizione di elevate competenze nell'interpretazione ed applicazione della disciplina che regola la contrattualistica pubblica ed a preparare gli operatori del settore, anche offrendo idonei strumenti pratici e regole operative, per una corretta ed efficace gestione e risoluzione delle complesse problematiche che possono insorgere in fase di gestione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici oppure in sede esecutiva.
Specializzazione e qualificazione professionale per gli avvocati, anche ai fini della formazione continua obbligatoria; formazione ed aggiornamento di dirigenti, funzionari, amministratori, responsabili di uffici tecnici e componenti degli uffici legali di amministrazioni statali, enti locali e altri enti pubblici, imprese pubbliche e private.
La redazione
20:11 Scritto da: redazione in Contratti e Appalti, Convegni, Professione forense, Università | Link permanente | Commenti (2) | Trackback (0) | Segnala
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Il “tempo” non può essere considerato un bene della vita suscettibile di autonomo risarcimento
L’art. 2 bis L. n. 241/1990 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. danno da ritardo. L’azione dell’amministrazione deve essere svolta nel rispetto della tempistica procedimentale giacchè “le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
20:09 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: tempo, bene autonomo, risarcimento, no |
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L’atto con cui la stazione appaltante conclude la prima fase di selezione del project financing è immediatamente impugnabile
Con la prima Adunanza del 2012 il supremo consesso di giustizia amministrativa risolve la questione dell’ammissibilità, in caso di procedimento di project financing articolato in più fasi, di un ricorso presentato avverso l’atto di scelta del promotore.
20:08 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Contratti e Appalti, Procedimento Amministrativo, Processo Amministrativo | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: project financing, impugnazione, scelta promotore, immediatamente impugnabile |
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29/01/2012
Trasferimento da Università straniere: nuovo si al ritentro dalla Romania
Uno studente, iscritto al terzo anno dell’Università dell’Ovest “Vasile Goldis” della Romania, facoltà di Medicina Farmacia e Medicina Dentaria, dopo aver sostenuto (presso la predetta Università) le materie relative ai primi tre anni di corso, chiedeva ad una prestigiosa Università italiana il nulla osta per il trasferimento presso la facoltà di Medicina e Chirurgia - corso di laurea in Odontoiatria, propedeutico per l’iscrizione al terzo anno del corso in odontoiatria per l’anno accademico 2011/2012.
Secondo l'Ateneo italiano, tuttavia, non sarebbe consentito ad uno straniero proveniente da un'Università comunitaria di ottenere il trasferimento in Italia giacchè dovrebbe prima superare il test di ammissione.
Di diverso avviso il T.A.R. Catanzaro che ha ammesso il ricorrente a studiare presso l'Ateneo Italiano.
18:17 Scritto da: avvsantidelia (Webmaster) in Corsi di laurea a numero chiuso, Giurisprudenza C.G.E., Università | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: trasferimento romania, estero, medicina odontoiatria, ammissione, rientro in italia |
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28/01/2012
Il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza presuppone lo svolgimento di precisi accertamenti da parte dell’amministrazione competente
La concessione della cittadinanza costituisce espressione di un procedimento ampliamente discrezionale, in cui l’amministrazione deve valutare le ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e le reali possibilità che egli ha di rispettare quei doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale (ex multis Cons. St., Sez. III, 22 novembre 2011, n. 6143).
16:06 Scritto da: Avv. Rosario Cannata in Immigrazione | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| Tag: cittadinanza, rigetto, discrezionalità, presupposti di fatto |
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